CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché conclusioni scritte nell'interesse del Parrino, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 marzo 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili del reato di lesioni aggravate per essere state commesse da più persone riunite in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggredito nel locale passeggio n. 3 della casa circondariale di Agrigento. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Parrino 3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per avere il giudice di primo grado acquisito e conseguentemente utilizzato, ai fini della decisione, il verbale di dichiarazioni spontanee rese dalla persona offesa in data 10 settembre 2014, in assenza di consenso delle parti. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale asetticamente riproposto il percorso argomentativo del giudice di primo grado, senza considerare le contraddizioni e imprecisioni nelle quali era incorso il teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva aggiunto all'individuazione degli imputati come autori dell'aggressione la puntualizzazione «se non vado errato» e aveva prima parlato di una rissa e poi di un'aggressione unilaterale nei confronti del Parello), come pure il contrasto con le dichiarazioni rese nell'immediatezza proprio dal Parello. Si aggiunge che la Corte territoriale non aveva spiegato per quale ragione le lievi lesioni riscontrate dalla certificazione medica non fossero compatibili con una rovinosa caduta a terra provocata da un'improvvisa spinta o con un differente contesto di rissa. Con un'ultima articolazione, proprio alla luce della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], si introduce anche la contestazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'aumento di otto mesi di reclusione disposto in ragione della recidiva. 3.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena. Con un'ultima articolazione si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, primo e secondo comma, in relazione all'art. 585 cod. pen., in relazione alla giustificazione dell'aggravamento di pena previsto in caso di commissione del fatto da parte di più persone riunite, in riferimento agli art. 3, 27 e 111 Cost.: il ricorrente sottolinea, al riguardo, il differente regime di procedibilità, le diverse regole di competenza e le più gravi conseguenze sanzionatorie che discendono da un dato fattuale che non incide direttamente sul bene protetto dalla norma, ma esclusivamente sul maggior disvalore del fatto in senso sociale. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che l'affermazione di responsabilità non era stata accompagnata da una verifica puntuale della credibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla partecipazione certa dell'imputato, sorretta da dichiarazioni non sicure, e da una verifica di riscontri oggettivi, tenuto conto che la stessa persona offesa aveva smentito la ricostruzione accusatoria. Si aggiunge che l'ipotesi del pestaggio era smentita dall'accertamento del semplice arrossamento del torace. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da più persone riunite. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché conclusioni scritte nell'interesse del Parrino, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Parrino è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte territoriale chiarito che le dichiarazioni della persona offesa erano state utilizzate ai fini delle contestazioni e della verifica dell'attendibilità del teste, riposando l'affermazione di responsabilità su altri elementi e, in particolare, sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo del medesimo ricorso nonché il primo motivo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], esaminabili congiuntamente per economia di trattazione, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili, poiché, nella sostanza, attraverso la riproposizione di singoli brani della deposizione del teste, quando non di incisi, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Nella medesima cornice si colloca la valutazione di inammissibilità delle censure che investono la correlazione tra l'apporto testimoniale e le risultanze del certificato medico. Ne segue, a fronte della ricostruzione degli eventi, la conferma della motivazione che sorregge la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da più persone riunite. 3. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Parrino è inammissibile dal momento che le considerazioni dedicate dalla Corte territoriale alla natura dei precedenti e all'epoca della commissione degli altri reati non esibiscono alcuna illogicità argomentativa nel cogliere il fondamento della ritenuta recidiva. 4. Il quarto motivo del medesimo ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Da ultimo, la questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata, giacché l'aggressione posta in essere da più persone riunite espone il bene offeso ad un pericolo di intensità maggiore e giustifica, in ragione del maggiore disvalore, la scelta legislativa di applicare un deteriore trattamento sanzionatorio.5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe