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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 23249/2022

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‘. g L )9 ORDINANZA sul ricorso 23390/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] Sl.LIPO e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la SENTENZA n. 1448/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 18/5/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita con il quale la stessa, in data 7/5/1991, aveva ceduto al marito la quota, pari al 50%, di un immobile in Carpi.

1.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che, in tema di simulazione, se il contratto è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale secondo la quale la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante la cd. controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può prevenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia stata consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, ha ritenuto che, nei caso in esame, tali condizioni non erano sussistenti sul rilievo che la controdichiarazione, proveniente dalla sola Cariani e disconosciuta nella firma, era stata contestata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra l'altro, sin dalla comparsa di costituzione, aveva affermato, senza essere stato in ciò contraddetto, di non aver mai posseduto tale documento, di non aver mai contribuito alla relativa formazione e di non aver mai inteso attribuire natura fittizia all'atto di compravendita.

1.3. Né, ha aggiunto la corte d'appello, possono valere le "presunte confessioni rese dal Ma/ossi" le quali, invece, contrariamente a quanto ritenuto sul punto dal tribunale (il quale, sovvertendo l'esito della consulenza tecnica, che aveva accertato come apocrifa la firma del Molossi apposta sulla controdichiarazione con cui avrebbe riconosciuto la simulazione della compravendita, aveva accertato la simulazione dando rilievo alle "esplicite confessioni rese dal convenuto in sede stragiudiziale"), non sono idonee a superare il divieto di prova testimoniale o per presunzioni al fine di contestare la validità, Ric. 2017 n. 23390, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 "anche sotto il profilo della simulazione", di un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/9/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata in data 4/7/2017.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con l'unico motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2722, 2724, 2725, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la simulazione del contratto con il quale la Cariani aveva venduto al marito [OSCURATO:PERSONA] la propria quota di un immobile in Carpi sul rilievo che la prova della simulazione assoluta di una contratto redatto in forma scritta può essere fornita solo attraverso la controdichiarazione proveniente dalla parte contro il cui interesse è stata redatta senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la simulazione può essere dimostrata, come aveva correttamente affermato il tribunale, anche con altri mezzi di prova, come la confessione stragiudiziale resa dal [OSCURATO:PERSONA] e gli elementi indiziari desumibili dai documenti prodotti in giudizio.

3.2. Il ricorso è improcedibile ai norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c..

La ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 18/5/2017, è stata alla stessa notificata in data 4/7/2017 a mezzo pec, si è limitata, tuttavia, a depositarne la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la Ric. 2017 ri. 23390, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi (come attestato dalla Cancelleria) nella produzione del controricorrente.

1.3. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017), depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass.

SU n. 10648 del 2017).

1.4. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019).

Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 19/6/2017 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 29/9/2017: ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni.

Ric. 2017 n. 23390, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022

1.5. Né, del resto, rileva il fatto che l'inl:ervenuta notificazione della sentenza non sia stata contestata dal controricorrente, che, anzi, l'ha espressamente riconosciuto in controricorso: il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita, nei termini di cui all'art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d'ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020).

1.6. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza.

Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all'art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata,, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.

Ric. 2017 n. 23390, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso d caso (non ricorrente, come visto, nella specie) in cui la notific:azione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 15832 del 2021).

2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.000,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
‘. g L )9 ORDINANZA sul ricorso 23390/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] Sl.LIPO e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la SENTENZA n. 1448/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 18/5/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita con il quale la stessa, in data 7/5/1991, aveva ceduto al marito la quota, pari al 50%, di un immobile in Carpi. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che, in tema di simulazione, se il contratto è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale secondo la quale la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante la cd. controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può prevenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia stata consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, ha ritenuto che, nei caso in esame, tali condizioni non erano sussistenti sul rilievo che la controdichiarazione, proveniente dalla sola Cariani e disconosciuta nella firma, era stata contestata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra l'altro, sin dalla comparsa di costituzione, aveva affermato, senza essere stato in ciò contraddetto, di non aver mai posseduto tale documento, di non aver mai contribuito alla relativa formazione e di non aver mai inteso attribuire natura fittizia all'atto di compravendita. 1.3. Né, ha aggiunto la corte d'appello, possono valere le "presunte confessioni rese dal Ma/ossi" le quali, invece, contrariamente a quanto ritenuto sul punto dal tribunale (il quale, sovvertendo l'esito della consulenza tecnica, che aveva accertato come apocrifa la firma del Molossi apposta sulla controdichiarazione con cui avrebbe riconosciuto la simulazione della compravendita, aveva accertato la simulazione dando rilievo alle "esplicite confessioni rese dal convenuto in sede stragiudiziale"), non sono idonee a superare il divieto di prova testimoniale o per presunzioni al fine di contestare la validità, Ric. 2017 n. 23390, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 "anche sotto il profilo della simulazione", di un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/9/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata in data 4/7/2017. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l'unico motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2722, 2724, 2725, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la simulazione del contratto con il quale la Cariani aveva venduto al marito [OSCURATO:PERSONA] la propria quota di un immobile in Carpi sul rilievo che la prova della simulazione assoluta di una contratto redatto in forma scritta può essere fornita solo attraverso la controdichiarazione proveniente dalla parte contro il cui interesse è stata redatta senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la simulazione può essere dimostrata, come aveva correttamente affermato il tribunale, anche con altri mezzi di prova, come la confessione stragiudiziale resa dal [OSCURATO:PERSONA] e gli elementi indiziari desumibili dai documenti prodotti in giudizio. 3.2. Il ricorso è improcedibile ai norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.. La ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 18/5/2017, è stata alla stessa notificata in data 4/7/2017 a mezzo pec, si è limitata, tuttavia, a depositarne la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la Ric. 2017 ri. 23390, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi (come attestato dalla Cancelleria) nella produzione del controricorrente. 1.3. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017), depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017). 1.4. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 19/6/2017 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 29/9/2017: ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni. Ric. 2017 n. 23390, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 1.5. Né, del resto, rileva il fatto che l'inl:ervenuta notificazione della sentenza non sia stata contestata dal controricorrente, che, anzi, l'ha espressamente riconosciuto in controricorso: il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita, nei termini di cui all'art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d'ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020). 1.6. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all'art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata,, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. Ric. 2017 n. 23390, Sez. 2, CC del 18 maggio 2022 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso d caso (non ricorrente, come visto, nella specie) in cui la notific:azione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 15832 del 2021). 2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.000,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co
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