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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00516/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con sentenza resa in data 20 dicembre 2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:

1. vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato a lui ascritto;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ed in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di doglianza è del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con puntuale e congrua motivazione.

La Corte territoriale, nell'offrire risposta alle censure difensive, ha posto in evidenza come il ricorrente fosse stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui erano ricavabili n. 1156 dosi, oltre ad attrezzatura idonea per la pesatura ed il confezionamento della sostanza in dosi da vendere e di diversi telefoni cellulari.

Da tali elementi ha desunto in modo logico la destinazione alla vendita della sostanza stupefacente sequestrata.

La difesa offre una diversa interpretazione degli elementi probatori raccolti, proponendo una non consentita alternativa ricostruzione della vicenda, non delibabile in questa sede (cfr., ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 — 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

4. Del pari inammissibili risultano gli ulteriori motivi di doglianza.

Quanto al diniego della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è sufficiente evidenziare come i giudici di merito, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta serbata dall'imputato, abbiano negato la ricorrenza della fattispecie di lieve entità sulla base di una serie di elementi indicativi della professionalità dell'attività illecita intrapresa dall'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività.

5. Quanto alla determinazione della pena in concreto irrogata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è d'uopo rilevare come la decisione assunta sia assistita da conferente motivazione: la Corte di merito ha negato il beneficio invocato in ragione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato.

La motivazione risponde ai criteri stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 — 02: "Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 icod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 20 dicembre 2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: 1. vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato a lui ascritto; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ed in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di doglianza è del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con puntuale e congrua motivazione. La Corte territoriale, nell'offrire risposta alle censure difensive, ha posto in evidenza come il ricorrente fosse stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui erano ricavabili n. 1156 dosi, oltre ad attrezzatura idonea per la pesatura ed il confezionamento della sostanza in dosi da vendere e di diversi telefoni cellulari. Da tali elementi ha desunto in modo logico la destinazione alla vendita della sostanza stupefacente sequestrata. La difesa offre una diversa interpretazione degli elementi probatori raccolti, proponendo una non consentita alternativa ricostruzione della vicenda, non delibabile in questa sede (cfr., ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 — 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). 4. Del pari inammissibili risultano gli ulteriori motivi di doglianza. Quanto al diniego della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è sufficiente evidenziare come i giudici di merito, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta serbata dall'imputato, abbiano negato la ricorrenza della fattispecie di lieve entità sulla base di una serie di elementi indicativi della professionalità dell'attività illecita intrapresa dall'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività. 5. Quanto alla determinazione della pena in concreto irrogata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è d'uopo rilevare come la decisione assunta sia assistita da conferente motivazione: la Corte di merito ha negato il beneficio invocato in ragione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato. La motivazione risponde ai criteri stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 — 02: "Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 icod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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