CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 35-bis e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354, finalizzato ad ottenere la disapplicazione della allocazione nella cd. area riservata, per venire invece collocato all'interno della sezione ordinaria riservata ai detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen., all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila. Nel reclamo, ci si doleva di come il detenuto avesse tale afflittiva collocazione da tempo ormai lunghissimo, ossia a partire dall'anno 2001, circostanza che configurava una ingiustificata ulteriore compromissione dei suoi diritti soggettivi. Disattesa l'istanza ad opera del Magistrato di sorveglianza, è stato proposto reclamo e il Tribunale di sorveglianza - acquisite le necessarie informazioni presso il D.A.P., in ordine alle ragioni poste a fondamento di tale allocazione - ha pronunciato il provvedimento reiettivo ora impugnato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 14 e 41-bis Ord. pen., in relazione all'art. 3 CEDU, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. La attuale collocazione contrasta sia con il principio di umanità del trattamento, sia con la finalità rieducativa della pena (il Cesarano, infatti, è ospite al piano terra della struttura, nella parte meno areata e illuminata dell'edificio, laddove solo una ridotta metratura della stanza risulta adibita all'espletamento della socialità; la zona è inoltre dotata di un angusto passaggio, coperto anche da un pannello in plexiglas). La commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, infatti, ha ripetutamente censurato le condizioni nella quali si svolge la detenzione all'interno delle cd. aree riservate, in ragione della forte condizione di isolamento in cui vengono posti i detenuti. Viene violato il disposto dell'art. 41-bis Ord. pen., altresì, nella parte in cui si ritiene rientrare il provvedimento di collocazione nell'ambito della discrezionalità amministrativa, nel contempo negando la sussistenza di un pregiudizio grave e attuale all'esercizio dei diritti del detenuto. La saletta adibita a palestra è - nel caso di specie - di dimensioni estremamente contenute, risultando così precluse tanto la possibilità di fare esercizio fisico, quanto la socialità del detenuto. L'ordinanza impugnata risulta illogica e contraddittoria, del resto, anche nella parte relativa alla valutazione compiuta in ordine alle dimensioni del locale adibito al passeggio.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Le doglianze difensive presentano un tenore vago e generico e non si confrontano né con il provvedimento gravato, né con la normativa che regolamenta la specifica materia. Il provvedimento impugnato ha precisato come la scelta dell'Amministrazione penitenziaria, sostanziatasi nel collocare il ricorrente all'interno della cd. area riservata, sia da ricondurre all'elevata pericolosità sociale ed alla grande caratura criminale del soggetto, esponente di rilievo della criminalità organizzata; Cesarano, peraltro, ha reiteratamente tentato di evadere. La decisione di allocazione del detenuto, del resto, è insindacabile, rientrando essa nell'ambito della discrezionalità amministrativa. Il Tribunale, infine, ha esaminato in modo esaustivo le diverse censure prospettate dal ricorrente, escludendo qualsivoglia lesione dei diritti del detenuto. 4. Il ricorso è inammissibile, per esser stato proposto avverso un provvedimento inerente ai criteri di distribuzione dei detenuti all'interno dell'istituto di appartenenza; tale tipologia di provvedimento risponde ad esigenze di organizzazione e sicurezza in ambito penitenziario. Non essendo emersa - quale conseguenza di tale provvedimento amministrativo - alcuna lesione di diritti soggettivi, tale decisione non è ricorribile per cassazione. Del resto, la possibile sussistenza di fattori lesivi di diritti soggettivi risulta dettagliatamente analizzata, nel provvedimento impugnato, che la ha esclusa sotto qualsivoglia profilo. Tale lesione, peraltro, viene solo genericamente evocata dalla difesa, che ne rappresenta la sussistenza con deduzioni connotate da una estrema generica e dal marcato tenore assertivo. 5. Non sussiste, infine, la lamentata illogicità, inerente alla conformazione della saletta adibita a palestra. Tale vizio si anniderebbe - in ipotesi difensiva - nell'avere il Tribunale di sorveglianza prima affermato essere tale locale di dimensioni ridotte (tanto da non consentire lo svolgimento di attività fisica) e poi, incongruamente, evidenziato la possibilità - per il detenuto ricorrente - di svolgere adeguata attività motoria nel locale passeggio. La difesa, però, si limita alla mera enunciazione della pretesa illogicità, senza addentrarsi nel dettaglio e chiarire in cosa essa specificamente si sostanzi. Corretta, infine, è l'affermazione del Tribunale di sorveglianza, laddove afferma poter tale questione (concernente, si ripete, la pretesa dimensione esageratamente ridotta dello spazio deputato allo svolgimento di attività motoria) formare oggetto di diversa tipologia di reclamo.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle