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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 14731/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24361 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

BVAMSM70B02Z3263 - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ovidio, n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 751 - 16.3/6.7.2017 della Corte d'Appello di Lecce, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ‘.9 z7.- 1Z?

1. Con atto in data 27.3.2010 [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Esponeva che ella ed il convenuto avevano avuto una relazione sentimentale ed avevano poi deciso di dare inizio ad un rapporto di convivenza.

Esponeva che ai fini dell'acquisto dell'arredamento della comune abitazione aveva rimesso al convenuto, nel periodo compreso tra il 12.6.2007 ed il 13.10.2008, a mezzo sette bonifici, "tutti riportanti, come causale, il pagamento della mobilia", la complessiva somma di euro 18.500,00.

Esponeva che nel dicembre del 2008, per volontà del convenuto, la relazione sentimentale aveva avuto fine, sicché i versamenti di denaro erano rimasti privi di giustificazione.

Chiedeva condannarsi il convenuto a restituirle la somma di euro 18.500,00, oltre interessi.

2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].

Chiedeva dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Lecce, siccome competente, ai sensi dell'art. 23, 1° co., seconda parte, cod. proc. civ., il Tribunale di Bergamo, giudice del luogo ove erano collocati i beni comuni.

Chiedeva in riconvenzionale disporsi lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni mobili acquistati per l'arredo della comune abitazione.

3. Con sentenza n. 1297/2014 il Tribunale di Lecce, respinta l'eccezione di incompetenza, accoglieva la domanda dell'attrice e condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 18.500,00 oltre interessi legali e spese di lite.

4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

5. Con sentenza n. 751 dei 16.3/6.7.2017 la Corte d'Appello di Lecce rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d'appello - con il quale l'appellante aveva censurato il primo dictum, nella parte in cui, sulla scorta dell'erroneo presupposto per cui la domanda dell'attrice avesse titolo in un indebito oggettivo, aveva disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale - che l'eccezione pregiudiziale era stata correttamente respinta.

Evidenziava invero che il convenuto si era limitato a contestare la competenza sulla scorta della diversa ed alternativa qualificazione dell'avversa domanda in relazione al disposto del 1° co. dell'art. 23 cod. proc. civ. e non aveva provveduto a contestare la competenza del giudice adito in relazione a tutti i concorrenti criteri previsti dal codice di rito, segnatamente in relazione al foro dell'insorgenza dell'obbligazione ed al forum destinatae solutionis.

Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d'appello - con il quale l'appellante aveva censurato il primo dictum per aver accolto, in assenza dei necessari presupposti, la domanda di ripetizione di indebito - ed in ordine al terzo motivo d'appello - con il quale l'appellante aveva censurato il primo dictum per non aver ascritto la res litigiosa all'ambito della comproprietà dei beni mobili - che il primo giudice aveva accolto la domanda dell'attrice sub specie di arricchimento senza giusta causa.

Evidenziava quindi che l'appellante non aveva censurato siffatta "ratio decidendi" e si era limitato a connotare come "superfluo ed inappropriato il richiamo alle norme che disciplinano l'azione di arricchimento senza causa".

Evidenziava perciò che il secondo ed il terzo motivo di gravame difettavano dell'imprescindibile specificità, siccome era stato completamente ignorato il percorso argomentativo seguito dal tribunale e non era stata censurata puntualmente la "ratio decidendi" della prima decisione.6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

7. La controricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 20 e 23 cod. proc. civ. e degli artt.1100 e ss. cod. civ.

Deduce che ha errato la Corte d'Appello di Lecce ad opinare per la competenza per territorio del Tribunale di Lecce.

Deduce invero che il giudice competente ratione loci è da individuare, ex art. 23, 1° co., cod. proc. civ., nel Tribunale di Bergamo, quale forum rei sitae.

9. Il primo motivo di ricorso va rigettato.

10. Invero, il primo motivo di ricorso non reca specifica e puntuale censura dei rilievi sulla cui scorta la Corte di Lecce ha respinto il primo motivo d'appello, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la reiezione, da parte del Tribunale di Lecce, dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale.

Più esattamente, i rilievi dapprima enunciati non possono reputarsi attinti dalle censure veicolate dal primo mezzo (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952).

Ovvero dalla censura secondo cui sarebbe stato da reputare competente per territorio il Tribunale di Bergamo, quale giudice nel cui circondario è ricompreso il Comune di Boltiere, ove è posta l'abitazione all'interno della quale sono collocati i mobili d'arredamento per il cui acquisto si controverte.

Ovvero dalla censura secondo cui la controversia de qua non ha ad oggetto un'obbligazione di pagamento.

11. Si badi che il difetto di correlazione alla "ratio in parte qua decidendi" viepiù si manifesta, se si tiene conto delle seguenti ulteriori circostanze.

Per un verso, i rilievi sulla cui scorta la corte distrettuale ha respinto il primo motivo d'appello appieno si conformano all'elaborazione di questa Corte.

Invero, questa Corte spiega che la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (cfr. Cass. (ord.) 29.8.2017, n. 20508).

E spiega ancora che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 cod. proc. civ. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 cod. proc. civ., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16284).Per altro verso, il giudice di prime cure - così come si ribadirà in sede di disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso - aveva ascritto la res litigiosa all'ambito dell'arricchimento senza giusta causa.

In conclusione, dunque, va condivisa la prospettazione della controricorrente secondo cui "nella formulazione del motivo il ricorrente non ha eccepito alcunché sui punti della sentenza" (così memoria della controricorrente, pag. 1).

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., in relazione alla valutazione di un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia, il difetto di motivazione, la contraddittorietà della motivazione.

Deduce che la Corte d'Appello di Lecce, allorché ha respinto per difetto di specificità e di correlazione alla "ratio decidendi" del primo dictum il secondo ed il terzo motivo d'appello, ha erroneamente interpretato e valutato le censure senz'altro specifiche formulate nell'atto di gravame.

Deduce in particolare che nell'atto di appello ha addotto la non condivisibilità della qualificazione giuridica - "indebito" - operata dal tribunale, siccome i mobili erano oggetto di comunione tra egli ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., erronea motivazione in punto di ritenuta inammissibilità del riesame in appello delle questioni già trattate da parte del giudicante di prime cure" (così ricorso, pag. 26).

Deduce, in sostanza, le stesse circostanze addotte con il secondo motivo.

14. Il secondo motivo di ricorso ed il terzo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; se ne impone perciò la disamina contestuale; i medesimi motivi in ogni caso vanno rigettati. 4,-

15. Si premette che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità qualora sia denunciato un "error in procedendo" - è il caso de quo, con riferimento all'asserito erroneo riscontro di genericità del secondo e del terzo motivo d'appello operato dalla Corte di Lecce - presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alle regole della specificità e dell' "autosufficienza" dei motivi di ricorso per cassazione, regole quali positivamente sancite all'art. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880, con precipuo riferimento all'ipotesi di censura della statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello; Cass. 20.9.2006, n. 20405).

In questi termini, ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre non già un singolo stralcio (cfr. ricorso, pagg. 14 - 15) bensì il testo integrale dell'atto d'appello o, quanto meno, del secondo e del terzo motivo di gravame.

16. In ogni caso la Corte di Lecce ha - lo si è premesso - affermato che il primo giudice aveva accolto la domanda dell'attrice sub specie di "arricchimento senza giusta causa" e che siffatta "ratio decidendi" non era stata censurata.

Evidentemente con il secondo e con il terzo motivo di ricorso il ricorrente avrebbe dovuto attingere - e viceversa non ha attinto - in modo puntuale, oltre che "autosufficiente", siffatta "ratio decidendi" (appunto, di omessa censura della "ratio decidendi" del primo dictum).

17. Del resto, lo stralcio dell'atto d'appello riprodotto nel corpo del ricorso dà puntuale riscontro al rilievo di "aspecificità" operato dalla Corte salentina, ovvero al rilievo per cui [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a censurare il primo dictum in termini di superfluità ed inconferenza del richiamo - operato dal tribunale - all'istituto di cui all'art. 2041 cod. civ.

E, d'altronde, il ricorrente insiste - invano - nel reiterare, con i motivi in disamina, che la sentenza d'appello "ha omesso qualsivoglia congruente motivazione in ordine al fatto decisivo tra le parti che le stesse avessero acquistato con 2 singoli contratti i beni ed articoli di arredamento corrispondendo le relative somme con lo scopo di divenire comproprietari dei citati manufatti" (così ricorso, pag. 18); che la sentenza d'appello ha omesso di considerare la decisività del documento n. 2 da egli ricorrente prodotto, "da cui risultava la firma del contratto di finanziamento per l'acquisto dei mobili (...) direttamente a nome della signora Primiceri" (così ricorso, pag. 19); che la sentenza d'appello ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] anche dopo la fine del rapporto sentimentale ha continuato ad eseguire i versamenti in favore dell'oramai ex partner (cfr. ricorso, pagg. 20, 23, 28 e 29); che la sentenza d'appello ha omesso di considerare che "i beni acquistati (...) sono divenuti oggetto di comunione tra i due ex partners" (così ricorso, pag. 22).

18. Va debitamente soggiunto che, contrariamente a quanto si prospetta nella rubrica del secondo motivo e nel corpo del terzo motivo (cfr. pag. 27) di ricorso, la statuizione della corte territoriale è sorretta da motivazione adeguata, esaustiva e per nulla contraddittoria.

Tanto, ovviamente, a prescindere dal rilievo per cui nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. - al di là dell'ipotesi del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (cfr. Cass.(ord.) 6.7.2015, n. 13928).

19. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24361 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. BVAMSM70B02Z3263 - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ovidio, n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 751 - 16.3/6.7.2017 della Corte d'Appello di Lecce, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ‘.9 z7.- 1Z? 1. Con atto in data 27.3.2010 [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che ella ed il convenuto avevano avuto una relazione sentimentale ed avevano poi deciso di dare inizio ad un rapporto di convivenza. Esponeva che ai fini dell'acquisto dell'arredamento della comune abitazione aveva rimesso al convenuto, nel periodo compreso tra il 12.6.2007 ed il 13.10.2008, a mezzo sette bonifici, "tutti riportanti, come causale, il pagamento della mobilia", la complessiva somma di euro 18.500,00. Esponeva che nel dicembre del 2008, per volontà del convenuto, la relazione sentimentale aveva avuto fine, sicché i versamenti di denaro erano rimasti privi di giustificazione. Chiedeva condannarsi il convenuto a restituirle la somma di euro 18.500,00, oltre interessi. 2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Lecce, siccome competente, ai sensi dell'art. 23, 1° co., seconda parte, cod. proc. civ., il Tribunale di Bergamo, giudice del luogo ove erano collocati i beni comuni. Chiedeva in riconvenzionale disporsi lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni mobili acquistati per l'arredo della comune abitazione. 3. Con sentenza n. 1297/2014 il Tribunale di Lecce, respinta l'eccezione di incompetenza, accoglieva la domanda dell'attrice e condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 18.500,00 oltre interessi legali e spese di lite. 4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 751 dei 16.3/6.7.2017 la Corte d'Appello di Lecce rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d'appello - con il quale l'appellante aveva censurato il primo dictum, nella parte in cui, sulla scorta dell'erroneo presupposto per cui la domanda dell'attrice avesse titolo in un indebito oggettivo, aveva disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale - che l'eccezione pregiudiziale era stata correttamente respinta. Evidenziava invero che il convenuto si era limitato a contestare la competenza sulla scorta della diversa ed alternativa qualificazione dell'avversa domanda in relazione al disposto del 1° co. dell'art. 23 cod. proc. civ. e non aveva provveduto a contestare la competenza del giudice adito in relazione a tutti i concorrenti criteri previsti dal codice di rito, segnatamente in relazione al foro dell'insorgenza dell'obbligazione ed al forum destinatae solutionis. Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d'appello - con il quale l'appellante aveva censurato il primo dictum per aver accolto, in assenza dei necessari presupposti, la domanda di ripetizione di indebito - ed in ordine al terzo motivo d'appello - con il quale l'appellante aveva censurato il primo dictum per non aver ascritto la res litigiosa all'ambito della comproprietà dei beni mobili - che il primo giudice aveva accolto la domanda dell'attrice sub specie di arricchimento senza giusta causa. Evidenziava quindi che l'appellante non aveva censurato siffatta "ratio decidendi" e si era limitato a connotare come "superfluo ed inappropriato il richiamo alle norme che disciplinano l'azione di arricchimento senza causa". Evidenziava perciò che il secondo ed il terzo motivo di gravame difettavano dell'imprescindibile specificità, siccome era stato completamente ignorato il percorso argomentativo seguito dal tribunale e non era stata censurata puntualmente la "ratio decidendi" della prima decisione.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7. La controricorrente ha depositato memoria. 8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 20 e 23 cod. proc. civ. e degli artt.1100 e ss. cod. civ. Deduce che ha errato la Corte d'Appello di Lecce ad opinare per la competenza per territorio del Tribunale di Lecce. Deduce invero che il giudice competente ratione loci è da individuare, ex art. 23, 1° co., cod. proc. civ., nel Tribunale di Bergamo, quale forum rei sitae. 9. Il primo motivo di ricorso va rigettato. 10. Invero, il primo motivo di ricorso non reca specifica e puntuale censura dei rilievi sulla cui scorta la Corte di Lecce ha respinto il primo motivo d'appello, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la reiezione, da parte del Tribunale di Lecce, dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale. Più esattamente, i rilievi dapprima enunciati non possono reputarsi attinti dalle censure veicolate dal primo mezzo (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952). Ovvero dalla censura secondo cui sarebbe stato da reputare competente per territorio il Tribunale di Bergamo, quale giudice nel cui circondario è ricompreso il Comune di Boltiere, ove è posta l'abitazione all'interno della quale sono collocati i mobili d'arredamento per il cui acquisto si controverte. Ovvero dalla censura secondo cui la controversia de qua non ha ad oggetto un'obbligazione di pagamento. 11. Si badi che il difetto di correlazione alla "ratio in parte qua decidendi" viepiù si manifesta, se si tiene conto delle seguenti ulteriori circostanze. Per un verso, i rilievi sulla cui scorta la corte distrettuale ha respinto il primo motivo d'appello appieno si conformano all'elaborazione di questa Corte. Invero, questa Corte spiega che la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (cfr. Cass. (ord.) 29.8.2017, n. 20508). E spiega ancora che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 cod. proc. civ. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 cod. proc. civ., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (cfr. Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16284).Per altro verso, il giudice di prime cure - così come si ribadirà in sede di disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso - aveva ascritto la res litigiosa all'ambito dell'arricchimento senza giusta causa. In conclusione, dunque, va condivisa la prospettazione della controricorrente secondo cui "nella formulazione del motivo il ricorrente non ha eccepito alcunché sui punti della sentenza" (così memoria della controricorrente, pag. 1). 12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., in relazione alla valutazione di un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia, il difetto di motivazione, la contraddittorietà della motivazione. Deduce che la Corte d'Appello di Lecce, allorché ha respinto per difetto di specificità e di correlazione alla "ratio decidendi" del primo dictum il secondo ed il terzo motivo d'appello, ha erroneamente interpretato e valutato le censure senz'altro specifiche formulate nell'atto di gravame. Deduce in particolare che nell'atto di appello ha addotto la non condivisibilità della qualificazione giuridica - "indebito" - operata dal tribunale, siccome i mobili erano oggetto di comunione tra egli ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. 13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., erronea motivazione in punto di ritenuta inammissibilità del riesame in appello delle questioni già trattate da parte del giudicante di prime cure" (così ricorso, pag. 26). Deduce, in sostanza, le stesse circostanze addotte con il secondo motivo. 14. Il secondo motivo di ricorso ed il terzo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; se ne impone perciò la disamina contestuale; i medesimi motivi in ogni caso vanno rigettati. 4,- 15. Si premette che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità qualora sia denunciato un "error in procedendo" - è il caso de quo, con riferimento all'asserito erroneo riscontro di genericità del secondo e del terzo motivo d'appello operato dalla Corte di Lecce - presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alle regole della specificità e dell' "autosufficienza" dei motivi di ricorso per cassazione, regole quali positivamente sancite all'art. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880, con precipuo riferimento all'ipotesi di censura della statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello; Cass. 20.9.2006, n. 20405). In questi termini, ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre non già un singolo stralcio (cfr. ricorso, pagg. 14 - 15) bensì il testo integrale dell'atto d'appello o, quanto meno, del secondo e del terzo motivo di gravame. 16. In ogni caso la Corte di Lecce ha - lo si è premesso - affermato che il primo giudice aveva accolto la domanda dell'attrice sub specie di "arricchimento senza giusta causa" e che siffatta "ratio decidendi" non era stata censurata. Evidentemente con il secondo e con il terzo motivo di ricorso il ricorrente avrebbe dovuto attingere - e viceversa non ha attinto - in modo puntuale, oltre che "autosufficiente", siffatta "ratio decidendi" (appunto, di omessa censura della "ratio decidendi" del primo dictum). 17. Del resto, lo stralcio dell'atto d'appello riprodotto nel corpo del ricorso dà puntuale riscontro al rilievo di "aspecificità" operato dalla Corte salentina, ovvero al rilievo per cui [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a censurare il primo dictum in termini di superfluità ed inconferenza del richiamo - operato dal tribunale - all'istituto di cui all'art. 2041 cod. civ. E, d'altronde, il ricorrente insiste - invano - nel reiterare, con i motivi in disamina, che la sentenza d'appello "ha omesso qualsivoglia congruente motivazione in ordine al fatto decisivo tra le parti che le stesse avessero acquistato con 2 singoli contratti i beni ed articoli di arredamento corrispondendo le relative somme con lo scopo di divenire comproprietari dei citati manufatti" (così ricorso, pag. 18); che la sentenza d'appello ha omesso di considerare la decisività del documento n. 2 da egli ricorrente prodotto, "da cui risultava la firma del contratto di finanziamento per l'acquisto dei mobili (...) direttamente a nome della signora Primiceri" (così ricorso, pag. 19); che la sentenza d'appello ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] anche dopo la fine del rapporto sentimentale ha continuato ad eseguire i versamenti in favore dell'oramai ex partner (cfr. ricorso, pagg. 20, 23, 28 e 29); che la sentenza d'appello ha omesso di considerare che "i beni acquistati (...) sono divenuti oggetto di comunione tra i due ex partners" (così ricorso, pag. 22). 18. Va debitamente soggiunto che, contrariamente a quanto si prospetta nella rubrica del secondo motivo e nel corpo del terzo motivo (cfr. pag. 27) di ricorso, la statuizione della corte territoriale è sorretta da motivazione adeguata, esaustiva e per nulla contraddittoria. Tanto, ovviamente, a prescindere dal rilievo per cui nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. - al di là dell'ipotesi del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (cfr. Cass.(ord.) 6.7.2015, n. 13928). 19. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camer
Sentenza Cassazione n. 14731/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris