CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 24797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 novembre 2023 il Tribunale di Pesaro, quale Giudice dell'esecuzione, previa dichiarazione di irreperibilità, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Giudice delle indagini del Tribunale di Bologna il 19 dicembre 2019, divenuta irrevocabile 24 gennaio 2020. Con tale pronuncia l'imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 800,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 628, secondo e terzo comma, 337 e 582 cod. pen., commessi a Bologna il 18 agosto 2019. La revoca del beneficio sospensivo, disposta ex art. 168 cod. pen., conseguiva alla condanna alla pena di tre anni di reclusione e 206,00 euro di multa, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Pesaro il 25 febbraio 2019, per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, commesso a Pesaro il 5 gennaio 2013. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censure difensive, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 159 cod. proc. pen. Si deduceva, innanzitutto, la nullità del decreto irreperibilità emesso dal Tribunale di Pesaro 1'8 novembre 2023, conseguente all'inattualità delle verifiche trasfuse nel verbale di vane ricerche del 6 ottobre 2022, che risultavano notevolmente risalenti, essendo state eseguite dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] a distanza di oltre un anno della declaratoria censurata. Si deduceva, al contempo, la nullità dello stesso decreto per l'incompletezza delle ricerche eseguite dalle Forze dell'ordine delegate, derivante dall'erronea indicazione dello Stato nel quale il ricorrente era nato - che era la Romania e non l'Albania - e dalla mancanza di notificazione del decreto di irreperibilità presso i luoghi dove il ricorrente risiedeva o lavorava, che potevano essere agevolmente individuati. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Occorre premettere che il decreto irreperibilità emesso l'8 novembre 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., veniva adottato dal Tribunale di Pesaro sulla base del verbale di vane ricerche redatto il 6 ottobre 2022. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'assunto difensivo, relativo all'inattualità degli accertamenti posti a fondamento del verbale di vane ricerche del 6 ottobre 2022, è smentito dalla formulazione dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., che non indica un termine perentorio per lo svolgimento delle ricerche, con la conseguenza che l'eventuale espletamento di verifiche inattuali non comporta, di per sé solo, l'illegittimità del decreto di irreperibilità. Basti in proposito, richiamare il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Ai fini della dichiarazione di latitanza, l'art. 295, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il verbale di vane ricerche deve essere trasmesso senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza da eseguire, al fine di consentirgli di valutare la sussistenza delle condizioni per emettere il relativo decreto, ma non contempla un termine perentorio per tale adempimento, sicché, in linea di principio, è esente da vizi il decreto di latitanza emesso sulla base delle risultanze di ricerche effettuate anche anni prima della sua emissione» (Sez. 1, n. 6537 del 13/11/2019, dep. 2020, Celhaka, Rv. 277970 - 01). A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che il tempo trascorso tra la redazione del verbale di vane ricerche e l'emissione del decreto di irreperibilità, compreso tra il 6 ottobre 2022 e 1'8 novembre 2023, non è di tale consistenza da indurre a ritenere che le verifiche compiute dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] siano prive di attualità, risultando, al contrario, rispettose delle indicazioni fornite dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. 3. Considerazioni analoghe valgono per la correlata censura difensiva, relativa all'incompletezza delle ricerche di Cocilnau, dipendente dall'erronea indicazione dello Stato nel quale il ricorrente era nato - che era la Romania e non l'Albania - e dalla mancanza di notificazione del decreto di irreperibilità presso il luogo dove il ricorrente risiedeva o lavorava, che potevano essere agevolmente individuati. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze probatorie, atteso che il Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] eseguiva le verifiche delegategli nel rispetto dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., avendo ricercato il ricorrente nel luogo dell'ultima dimora e presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Né era possibile eseguire le ricerche presso il luogo dove Cocilnau svolgeva la propria attività lavorativa, indicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 18 di Castenaso, atteso che tale località non emergeva dagli atti processuali e non era altrimenti conoscibile dalle Forze dell'ordine delegate. In questa cornice, l'erronea indicazione dello Stato nel quale [OSCURATO:PERSONA] era nato, che era la Romania e non l'Albania, pur incontroversa, non assume un rilievo decisivo, a fronte della corretta individuazione delle generalità del condannato e dell'esaustività delle ricerche svolte dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], che appaiono rispettose delle indicazioni fornite dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. Tali conclusioni, del resto, si impongono alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata, che individua, quale limite logico allo svolgimento delle attività di ricerca funzionali alla declaratoria di irreperibilità, quello della oggettiva praticabilità degli accertamenti, certamente rispettato nel caso di specie. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «L'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti (ossia alla conoscenza del luogo di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato), che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale» (Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012, Domollaku, Rv. 252626 - 01). 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i