CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 12312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 15153/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso per cassazione –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –intimata – avverso l’ordinanza n. 13455/2023 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 17.5.2023; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza per correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ.; 2.L’istanza è diretta ad ottenere la correzione materiale dell’ordinanza n. 13455/2023 di questa Corte con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1491/06/2016, depositata il 13 giugno 2016; 3. l’errore di cui si dice affetta l’ordinanza è contenuto nella parte in cui la S.C., nel pronunciare condanna della ricorrente Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva in quel giudizio depositato controricorso, ha omesso di disporne la distrazione in favore del predetto difensore, che ne aveva fatto richiesta nel proprio atto; 4.risulta dagli atti che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse formulato richiesta di distrazione delle spese in suo favore; 5.in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; 6.la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. — che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); 7.deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo; 8.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213); P.Q.M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13455/2023, depositata il 17 maggio 2023, venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione "ed accessori di legge " e prima del punto, di quanto segue: « con distrazione in favore del procuratore