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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13832/2026

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rrente –contro[OSCURATO:PERSONA], con Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentaleAvverso la sentenza n. 2088/22 resa dalla Corte d’appello di Firenze edepositata in data 23 settembre 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemarzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse e consegnò a Maria SerenellaPignotti (a quell’epoca sua convivente more uxorio) una scrittura privatanella quale dichiarava di avere ricevuto in prestito da Maria SerenellaPignotti la somma di euro 150.000 allo scopo di pagare il residuo prezzod’acquisto d’un appartamento sito a Firenze, via del Pollaiolo n. 7.Numero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026Nove anni dopo, cessata la relazione, [OSCURATO:PERSONA] chiese edottenne dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo (n. 3306/11) neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla suddetta scrittura privata.2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo sollevandodue eccezioni.In primo luogo dedusse di non avere ricevuto alcun prestito da MariaSerenella Pignotti.

Spiegò che nel 2002 egli e l’odierna ricorrenteconvivevano e decisero di acquistare due appartamenti ricompresi nelmedesimo immobile, intestare separatamente il primo a [OSCURATO:PERSONA], ilsecondo a [OSCURATO:PERSONA].Il primo appartamento fu acquistato da [OSCURATO:PERSONA], e pagato condenaro prelevato dal conto corrente cointestato ai due conviventi,alimentato anche dai risparmi di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima - proseguiva l’opponente - nell’intervallo di tempo tra ilprimo ed il secondo acquisto richiese il rilascio della suddetta scrittura perprevenire il rischio che, se [OSCURATO:PERSONA] fosse venuto a mancare primache anch’ella avesse potuto acquistare il secondo appartamento, avrebbeperso il denaro speso per l’acquisto del primo, in quanto esclusa dallasuccessione perché mera convivente.In subordine eccepì che in ogni caso la somma ricevuta in prestito erastata interamente restituita.3.

Il Tribunale riteneva che lo scopo di garanzia della scrittura fossecorrispondente alla realtà dei rapporti, e che una volta acquistato ancheda [OSCURATO:PERSONA] un appartamento di sua esclusiva proprietà,erano venute meno tutte le esigenze suddette, realizzandosi la pienareintegrazione patrimoniale della Pignotti.

Di conseguenza accoglieval’opposizione.La pronuncia veniva gravata dalla Pignotti e la Corte fiorentina, ritenuta lasussistenza del mutuo concesso dalla stessa al [OSCURATO:PERSONA], osservava,tuttavia, che quest’ultimo, dopo l’acquisto dell’immobile a lui intestato,Numero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026aveva versato sul conto corrente comune l’importo d’un mutuo bancario ed’un prestito INPDAP richiesti per il suddetto acquisto, e avendo poiprovveduto al pagamento delle relative rate come emergeva dallerisultanze del conto cointestato, aveva adempiuto alla sua obbligazionerestitutoria verso la Pignotti.L’appello veniva quindi rigettato.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione affidato a due motivi, mentre ilMaresca resiste con controricorso, ed a sua volta propone quattro motividi ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Pregiudizialmente deve essere affrontata l’eccezione di tardività delricorso proposta dal controricorrente.

La stessa è destituita di fondamento,perché il termine “breve” decadenziale previsto dall’art. 325, secondocomma, cod. proc. civ., decorre dalla notifica della sentenza gravata o daaltre ipotesi di conoscenza legale, non dalla data in cui comunque la partene abbia avuto conoscenza di fatto.Invero, ai fini della decorrenza del termine breve per proporreimpugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l'art. 326c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti(Cass. n. 15626/18), quali la conoscenza di fatto del provvedimentoimpugnato, ma appunto solo da una conoscenza legale che neppure vieneallegata dalla parte controricorrente.2.Con il primo mezzo del ricorso principale si deduce “ai sensi dell’art.360, nn. 3) e 5), c.p.c. in relazione agli artt. 1813 ss. c.c. e 2697 c.c. inordine alla ritenuta “piena reintegrazione patrimoniale della Pignotti”.A parere della ricorrente principale la Corte territoriale avrebbe trascuratoil fatto che le somme ottenute dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso sia il mutuo che ilprestito INPDAP, non vennero affatto utilizzare per ripianare il debitoverso la Pignotti, ma per le spese di ristrutturazione dell’immobile.Numero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato come le rate delmutuo bancario, il cui pagamento con fondi del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituitoindirettamente l’adempimento dell’obbligazione verso la Pignotti,venivano rimborsate attingendo dal conto cointestato, alimentato anchedalla stessa Pignotti che, come dimostrava l’andamento del conto stesso,aveva contributo in maniera prevalente agli acquisti, mentre il Marescaaveva utilizzato il conto stesso anche per innumerevoli prelievi, di cui dàstesso.In definitiva la valutazione di avvenuto adempimento dell’obbligazione daparte del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe caratterizzata da mere illazioni e comunque nécongrua né ragionevole.2.1.

Il motivo è inammissibile.Con esso si tende a proporre a questa Corte di legittimità la rivalutazionedel materiale probatorio, riservata invece al giudice di merito.Anzitutto, circa l’utilizzo del mutuo bancario concesso a [OSCURATO:PERSONA], laricorrente principale propone una nuova valutazione, volendo dimostrare –rivalutando appunto documenti e c.t.u. – che le relative somme sarebberostate utilizzate non per l’acquisto da parte della Pignotti (essendo stateversate sul conto cointestato dopo l’acquisto del [OSCURATO:PERSONA] e prima di quellodella Pignotti stessa), ma per far fronte a spese di ristrutturazione.Nel resto il motivo, sul punto, denuncia l’ “insufficienza” della motivazione,vizio che anche ove fosse presente sarebbe del tutto irrilevante in base altesto vigente dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ai finidell’impugnazione in cassazione, che infatti richiede la denuncia del benpiù grave vizio dell’assenza o dell’apparenza della motivazione stessa.Inoltre, il motivo si incentra, come detto, sul fatto che nella ricostruzionedel rimborso delle rate di mutuo il c.t.u., e poi il giudice, non abbianoconsiderato che i versamenti erano imputabili ad entrambi e che vi fosserostati anche rilevanti prelievi riferibili solo al [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ma, appunto, tali critiche attengono all’accertamento in fatto, svolto dalgiudice del merito, nella ricostruzione del rapporto e dell’estinzione delmutuo attraverso la valutazione della documentazione e delle risultanzedella consulenza (da cui secondo la Corte territoriale risultavaun’importante maggior contributo del [OSCURATO:PERSONA] negli anni successiviall’alimentazione del conto e, in particolare, sufficiente rispetto a quantonel gennaio 2009 versato ad estinzione anticipata del mutuo per l’importodi € 70 mila, e in generale superiore di € 186.930,80), mentre le asseriteincongruità o gli aspetti di illogicità, consistono in censure di insufficiente oincongrua motivazione del tutto irrilevanti in base al testo vigente dell’art.360, primo comma, cod. proc. civ.Anche i passaggi della motivazione in parola, che a tratti il motivo paredenunciare come apparente in quanto incomprensibile - ci si riferisce inparticolare a quelli in cui la Corte territoriale afferma “il retratto del mutuodebba essere imputato al solo [OSCURATO:PERSONA], dato che il relativo importo da unlato non costituiva accredito in senso economico bensì solo contabile, edall’altro incideva sulla posizione debitoria del solo [OSCURATO:PERSONA], unico che siera assunto il debito verso la banca mutuante con ipoteca sull’immobileoggetto del primo acquisto, al contempo costituendo di fatto la provvistaper il saldo prezzo dell’acquisto poi effettuato dalla sola Pignotti” e ancora“il retratto… debba essere imputato al solo [OSCURATO:PERSONA], dato che il relativoimporto da un lato non costituiva accredito in senso economico bensì solocontabile” - al di là dell’infelice formulazione, fanno comunque trasparirel’iter logico seguito dal giudice del merito, nel senso che essi sottolineanocome tanto il versamento del ricavato del mutuo ipotecario quanto, prima,quello del mutuo erogato dalla Pignotti, avvenivano con accrediti in “sensocontabile”, cioè attraverso l’alimentazione del conto cointestato.Circa, infine, l’assunta violazione dell’art. 1854 cod. civ., va rammentatoche la disposizione in parola si riferisce in realtà alla disciplina dei rapportiesterni, verso la banca, mentre per quelli interni sussiste solo unaNumero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026presunzione di contitolarità, ai sensi dell’art. 1298, secondo comma, cod.civ.3.

Col secondo mezzo si deduce “con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. inrelazione all’art. 91 c.p.c. sul punto della liquidazione delle spese delconsulente”.Con esso si censura la decisione d’appello nella parte in cui ha posto acarico della Pignotti il 50 % delle spese di consulenza in parzialeaccoglimento del motivo d’appello incidentale formulato dal [OSCURATO:PERSONA], e ciòerroneamente sia perché la consulenza tecnica si era resa necessaria inragione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto prova circal’adempimento del proprio debito, sia per l’erronea conclusione secondocui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adempiuto alla propria obbligazione.3.1.

Nella compensazione delle spese di lite, in cui è ricompresa ladecisione in ordine al carico definitivo di quelle di consulenza (v.

Cass.Sez. 3, 05/06/2020, n. 10804, §§ 6.8.1 e 6.8.2 della motivazione), ilgiudice del merito gode di discrezionalità, anche nel ricorrere delle ipotesipreviste dal secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ.Pertanto, la decisione di attribuzione definitiva delle spese stesse in capo aciascuna delle parti non si sottrae a tale regola, e quindi il motivo èinammissibile.Lo stesso poi si riduce a un “non motivo” laddove si fonda sull’assuntafondatezza della propria tesi.4.

Venendo così al ricorso incidentale, essendo lo stesso condizionatoall’accoglimento del ricorso principale, è assorbito dall’inammissibilità diquest’ultimo.5.

In definitiva il ricorso principale, assorbito quello incidentale, dev’esseredichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza della ricorrente principale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parteNumero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quelloincidentale.Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in€ 7.655,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 %dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.

Aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il ventisette marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente –contro[OSCURATO:PERSONA], con Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentaleAvverso la sentenza n. 2088/22 resa dalla Corte d’appello di Firenze edepositata in data 23 settembre 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemarzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse e consegnò a Maria SerenellaPignotti (a quell’epoca sua convivente more uxorio) una scrittura privatanella quale dichiarava di avere ricevuto in prestito da Maria SerenellaPignotti la somma di euro 150.000 allo scopo di pagare il residuo prezzod’acquisto d’un appartamento sito a Firenze, via del Pollaiolo n. 7.Numero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026Nove anni dopo, cessata la relazione, [OSCURATO:PERSONA] chiese edottenne dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo (n. 3306/11) neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla suddetta scrittura privata.2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo sollevandodue eccezioni.In primo luogo dedusse di non avere ricevuto alcun prestito da MariaSerenella Pignotti. Spiegò che nel 2002 egli e l’odierna ricorrenteconvivevano e decisero di acquistare due appartamenti ricompresi nelmedesimo immobile, intestare separatamente il primo a [OSCURATO:PERSONA], ilsecondo a [OSCURATO:PERSONA].Il primo appartamento fu acquistato da [OSCURATO:PERSONA], e pagato condenaro prelevato dal conto corrente cointestato ai due conviventi,alimentato anche dai risparmi di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima - proseguiva l’opponente - nell’intervallo di tempo tra ilprimo ed il secondo acquisto richiese il rilascio della suddetta scrittura perprevenire il rischio che, se [OSCURATO:PERSONA] fosse venuto a mancare primache anch’ella avesse potuto acquistare il secondo appartamento, avrebbeperso il denaro speso per l’acquisto del primo, in quanto esclusa dallasuccessione perché mera convivente.In subordine eccepì che in ogni caso la somma ricevuta in prestito erastata interamente restituita.3. Il Tribunale riteneva che lo scopo di garanzia della scrittura fossecorrispondente alla realtà dei rapporti, e che una volta acquistato ancheda [OSCURATO:PERSONA] un appartamento di sua esclusiva proprietà,erano venute meno tutte le esigenze suddette, realizzandosi la pienareintegrazione patrimoniale della Pignotti. Di conseguenza accoglieval’opposizione.La pronuncia veniva gravata dalla Pignotti e la Corte fiorentina, ritenuta lasussistenza del mutuo concesso dalla stessa al [OSCURATO:PERSONA], osservava,tuttavia, che quest’ultimo, dopo l’acquisto dell’immobile a lui intestato,Numero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026aveva versato sul conto corrente comune l’importo d’un mutuo bancario ed’un prestito INPDAP richiesti per il suddetto acquisto, e avendo poiprovveduto al pagamento delle relative rate come emergeva dallerisultanze del conto cointestato, aveva adempiuto alla sua obbligazionerestitutoria verso la Pignotti.L’appello veniva quindi rigettato.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione affidato a due motivi, mentre ilMaresca resiste con controricorso, ed a sua volta propone quattro motividi ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Pregiudizialmente deve essere affrontata l’eccezione di tardività delricorso proposta dal controricorrente. La stessa è destituita di fondamento,perché il termine “breve” decadenziale previsto dall’art. 325, secondocomma, cod. proc. civ., decorre dalla notifica della sentenza gravata o daaltre ipotesi di conoscenza legale, non dalla data in cui comunque la partene abbia avuto conoscenza di fatto.Invero, ai fini della decorrenza del termine breve per proporreimpugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l'art. 326c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti(Cass. n. 15626/18), quali la conoscenza di fatto del provvedimentoimpugnato, ma appunto solo da una conoscenza legale che neppure vieneallegata dalla parte controricorrente.2.Con il primo mezzo del ricorso principale si deduce “ai sensi dell’art.360, nn. 3) e 5), c.p.c. in relazione agli artt. 1813 ss. c.c. e 2697 c.c. inordine alla ritenuta “piena reintegrazione patrimoniale della Pignotti”.A parere della ricorrente principale la Corte territoriale avrebbe trascuratoil fatto che le somme ottenute dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso sia il mutuo che ilprestito INPDAP, non vennero affatto utilizzare per ripianare il debitoverso la Pignotti, ma per le spese di ristrutturazione dell’immobile.Numero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato come le rate delmutuo bancario, il cui pagamento con fondi del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituitoindirettamente l’adempimento dell’obbligazione verso la Pignotti,venivano rimborsate attingendo dal conto cointestato, alimentato anchedalla stessa Pignotti che, come dimostrava l’andamento del conto stesso,aveva contributo in maniera prevalente agli acquisti, mentre il Marescaaveva utilizzato il conto stesso anche per innumerevoli prelievi, di cui dàstesso.In definitiva la valutazione di avvenuto adempimento dell’obbligazione daparte del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe caratterizzata da mere illazioni e comunque nécongrua né ragionevole.2.1. Il motivo è inammissibile.Con esso si tende a proporre a questa Corte di legittimità la rivalutazionedel materiale probatorio, riservata invece al giudice di merito.Anzitutto, circa l’utilizzo del mutuo bancario concesso a [OSCURATO:PERSONA], laricorrente principale propone una nuova valutazione, volendo dimostrare –rivalutando appunto documenti e c.t.u. – che le relative somme sarebberostate utilizzate non per l’acquisto da parte della Pignotti (essendo stateversate sul conto cointestato dopo l’acquisto del [OSCURATO:PERSONA] e prima di quellodella Pignotti stessa), ma per far fronte a spese di ristrutturazione.Nel resto il motivo, sul punto, denuncia l’ “insufficienza” della motivazione,vizio che anche ove fosse presente sarebbe del tutto irrilevante in base altesto vigente dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ai finidell’impugnazione in cassazione, che infatti richiede la denuncia del benpiù grave vizio dell’assenza o dell’apparenza della motivazione stessa.Inoltre, il motivo si incentra, come detto, sul fatto che nella ricostruzionedel rimborso delle rate di mutuo il c.t.u., e poi il giudice, non abbianoconsiderato che i versamenti erano imputabili ad entrambi e che vi fosserostati anche rilevanti prelievi riferibili solo al [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ma, appunto, tali critiche attengono all’accertamento in fatto, svolto dalgiudice del merito, nella ricostruzione del rapporto e dell’estinzione delmutuo attraverso la valutazione della documentazione e delle risultanzedella consulenza (da cui secondo la Corte territoriale risultavaun’importante maggior contributo del [OSCURATO:PERSONA] negli anni successiviall’alimentazione del conto e, in particolare, sufficiente rispetto a quantonel gennaio 2009 versato ad estinzione anticipata del mutuo per l’importodi € 70 mila, e in generale superiore di € 186.930,80), mentre le asseriteincongruità o gli aspetti di illogicità, consistono in censure di insufficiente oincongrua motivazione del tutto irrilevanti in base al testo vigente dell’art.360, primo comma, cod. proc. civ.Anche i passaggi della motivazione in parola, che a tratti il motivo paredenunciare come apparente in quanto incomprensibile - ci si riferisce inparticolare a quelli in cui la Corte territoriale afferma “il retratto del mutuodebba essere imputato al solo [OSCURATO:PERSONA], dato che il relativo importo da unlato non costituiva accredito in senso economico bensì solo contabile, edall’altro incideva sulla posizione debitoria del solo [OSCURATO:PERSONA], unico che siera assunto il debito verso la banca mutuante con ipoteca sull’immobileoggetto del primo acquisto, al contempo costituendo di fatto la provvistaper il saldo prezzo dell’acquisto poi effettuato dalla sola Pignotti” e ancora“il retratto… debba essere imputato al solo [OSCURATO:PERSONA], dato che il relativoimporto da un lato non costituiva accredito in senso economico bensì solocontabile” - al di là dell’infelice formulazione, fanno comunque trasparirel’iter logico seguito dal giudice del merito, nel senso che essi sottolineanocome tanto il versamento del ricavato del mutuo ipotecario quanto, prima,quello del mutuo erogato dalla Pignotti, avvenivano con accrediti in “sensocontabile”, cioè attraverso l’alimentazione del conto cointestato.Circa, infine, l’assunta violazione dell’art. 1854 cod. civ., va rammentatoche la disposizione in parola si riferisce in realtà alla disciplina dei rapportiesterni, verso la banca, mentre per quelli interni sussiste solo unaNumero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026presunzione di contitolarità, ai sensi dell’art. 1298, secondo comma, cod.civ.3. Col secondo mezzo si deduce “con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. inrelazione all’art. 91 c.p.c. sul punto della liquidazione delle spese delconsulente”.Con esso si censura la decisione d’appello nella parte in cui ha posto acarico della Pignotti il 50 % delle spese di consulenza in parzialeaccoglimento del motivo d’appello incidentale formulato dal [OSCURATO:PERSONA], e ciòerroneamente sia perché la consulenza tecnica si era resa necessaria inragione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto prova circal’adempimento del proprio debito, sia per l’erronea conclusione secondocui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adempiuto alla propria obbligazione.3.1. Nella compensazione delle spese di lite, in cui è ricompresa ladecisione in ordine al carico definitivo di quelle di consulenza (v. Cass.Sez. 3, 05/06/2020, n. 10804, §§ 6.8.1 e 6.8.2 della motivazione), ilgiudice del merito gode di discrezionalità, anche nel ricorrere delle ipotesipreviste dal secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ.Pertanto, la decisione di attribuzione definitiva delle spese stesse in capo aciascuna delle parti non si sottrae a tale regola, e quindi il motivo èinammissibile.Lo stesso poi si riduce a un “non motivo” laddove si fonda sull’assuntafondatezza della propria tesi.4. Venendo così al ricorso incidentale, essendo lo stesso condizionatoall’accoglimento del ricorso principale, è assorbito dall’inammissibilità diquest’ultimo.5. In definitiva il ricorso principale, assorbito quello incidentale, dev’esseredichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza della ricorrente principale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parteNumero registro generale 7307/2023Numero sezionale 1179/2026Numero di raccolta generale 13832/2026Data pubblicazione 12/05/2026della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quelloincidentale.Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in€ 7.655,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 %dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi. Aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il ventisette marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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