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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03076/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: il motivo sulle attenuanti generiche è generico, non correlato alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, e manifestamente infondato, posto che tale profilo di censura è stato vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, ove congrua giustificazione si rinviene ai concreti elementi - costituenti legittimi parametri ex art. 133 cod. pen. - ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti); stante l'inammissibilità di tale motivo non rileva la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia di secondo grado (Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.QM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/ 4021. [OSCURATO:PERSONA]/e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: il motivo sulle attenuanti generiche è generico, non correlato alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, e manifestamente infondato, posto che tale profilo di censura è stato vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, ove congrua giustificazione si rinviene ai concreti elementi - costituenti legittimi parametri ex art. 133 cod. pen. - ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti); stante l'inammissibilità di tale motivo non rileva la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia di secondo grado (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.QM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/ 4021. [OSCURATO:PERSONA]/e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris