CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 1997
Cassazione n. 22579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/09/1997 [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/06/1972 avverso la sentenza del 26/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 26/01/2024, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto aggravato e pluriaggravato; Avverso l'indicata sentenza hanno proposto personalmente ricorso per cassazione gli imputati riservando al difensore la presentazione dei motivi. I ricorsi avverso la sentenza indicata sono inammissibili, perché proposti personalmente dagli imputati (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) e perché carenti dell'indicazione dei motivi (Sez. 6, n. 50101 del 24/10/2013, Rv. 258785 - 01). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1