CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 40765/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E Confiscati - Ministero Economia E Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto oggetto della presente impugnazione, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423/1956, volta ad ottenere la revoca della confisca delle quote societarie de “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, disposta con decreto emesso dallo stesso Tribunale in data 1 giugno 2018 (confermato dalla Corte di appello di Napoli e divenuto definitivo a seguito della sentenza dichiarativa della inammissibilità del ricorso per cassazione in data 17 dicembre 2020). La vicenda può essere così sinteticamente ricostruita: a seguito di proposta avanzata dal P.M. in data 26 giugno 2007, ilTribunale di Napoli disponeva dapprima il sequestro e poi la confisca di prevenzione, ai sensi dell’art. 2 ter l. 575/1965, di una serie di beni mobili e immobili ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ma formalmente intestati ai figli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e al genero [OSCURATO:PERSONA], tra cui le quote della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” Il decreto del Tribunale, dell’11 giugno 2018, veniva integralmente confermato dalla Corte di appello di Napoli in data 15 ottobre 2019 e avverso tale decreto veniva proposto ricorso per Cassazione, oltre che dal proposto, anche dai terzi intestatari dei beni, i quali lamentavano, tra l’altro, la mancata valutazione da parte dei giudici di merito di una consulenza tecnica dimostrativa della disponibilità, in capo ai terzi, di risorse sufficienti per procedere all’acquisto dei beni confiscati. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1221 del 12 dicembre 2020, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo perché presentato da difensore non munito di procura speciale), mentre annullava il decreto di confisca dei beni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per non essersi la Corte di appello confrontata con la consulenza tecnica depositata nell’interesse dei terzi. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, con decreto del 30 settembre 2021, annullava la confisca di prevenzione in relazione ad alcuni beni immobili intestati ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando viceversa la confisca delle quote della società “La panificazione s.r.l.” Anche tale secondo decreto, veniva impugnato ed annullato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 45495 del 23 settembre 2022, essendosi rilevato che il giudice di secondo grado non si era attenuto a quanto disposto con il primo annullamento e non aveva valutato la consulenza tecnica prodotta dalle parti. All’esito dell’ulteriore giudizio di rinvio, con decreto del 21 settembre 2023, la Corte di appello di Napoli riteneva dimostrata la legittima provenienza delle risorse per la costituzione e l’acquisizione della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e restituiva le relative quote ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche a seguito di tale pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Napolila revoca della confisca delle proprie quote della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ma l’istanza veniva rigetta sul rilievo che quelle dedotte dal ricorrente come “prove nuove” non potessero in realtà considerarsi tali: né l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo con sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 29.6.2016, in quanto elemento già valutato nel provvedimento dispositivo della confisca; né la restituzione, con ordinanza del Tribunale di Napoli del 22 gennaio 2024, delle quote societarie de “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” nell’ambito del procedimento penale, determinata solo dal decesso del [OSCURATO:PERSONA]; né la restituzione in favore dei germani [OSCURATO:PERSONA] delle quote societarie da parte della Corte di appello di Napoli con decreto del 21 settembre 2023, non riguardante la posizione del [OSCURATO:PERSONA]; né infine l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 513 bis c.p. da parte del Tribunale di Napoli con sentenza del 25 ottobre 2024, tenuto conto del contenuto stesso della sentenza (ove si dava indirettamente atto della riconducibilità della società di panificazione a [OSCURATO:PERSONA]), comunque ancora non definitiva. 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e assenza di motivazione del provvedimento impugnato. Viene dedotto, in particolare, che la Corte di appello (con il decreto emesso nel primo giudizio di rinvio) aveva confiscato le quote della società ritenendola riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] ed espressione del suo potere mafioso con un provvedimento poi annullato dalla Corte di cassazione e che la stessa Corte di appello, in occasione del secondo giudizio di rinvio, aveva restituito le quote ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la liceità dell’acquisto. Viene altresì rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. con sentenza del Tribunale di Napoli del 6 dicembre 1999 e in altro giudizio (conclusosi con sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 maggio 2008), relativo al reato di cui all’art. 513 bis cod. pen., era stata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. 203/1991. Nel provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, non si era inoltre considerata l’assoluzione dal reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 29 giugno 2016, né la consulenza contabile che aveva consentito la restituzione delle quote della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre vi era stato un mero rinvio alle considerazioni espresse nel primo provvedimento di confisca. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve osservarsi che, venendo in rilievo una misura di prevenzione patrimoniale applicata sulla base di una proposta formulata nel 2007 (dunque antecedentemente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 159/2011), la disciplina di riferimento per la richiesta di revoca del provvedimento di confisca è quella di cui all’art. 7 della legge n. 1423/1956 e non quella contemplata dall’art. 28 del d. lgs. 159/2011. Questa Corte ha infatti in più occasioni ribadito che, in tema di confisca di prevenzione, il rimedio della revocazione della decisione definitiva, attribuito dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla competenza della Corte d'appello, non è esperibile nei procedimenti la cui proposta di applicazione della misura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia), continuando per essi ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce la competenza per la revoca al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca (Sez. 1, n. 9281 del 12/01/2024, Rv. 286149-01). Ebbene, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione formulata ai sensi dell’art. 7 l. 1423/1956, non può essere esperito il ricorso per cassazione ma è necessario proporre appello. Dopo un iniziale contrasto verificatosi nella giurisprudenza di questa Corte, da oltre un ventennio è infatti pacifico il principio per cui avverso il provvedimento con il quale si sia disposto sulla richiesta di revoca di una misura di prevenzione, patrimoniale o personale, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione, dovendo trovare applicazione, in mancanza di una disciplina specifica riguardante la revoca, quella prevista dall'art. 4 della medesima legge per l’applicazione della misura stessa, che prevede appunto l’appellabilità avverso i decreti emessi dal Tribunale (cfr. Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559-01; Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618-01; Sez. 5, n. 26996 del 26/05/2009, Morabito, Rv. 244484-01; Sez. 6, n. 9858 del 23/10/2008, dep. 2019, Nania, Rv. 243055-01; Sez. 1, n. 21374 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240097-01; Sez. 1, n. 18665 del 01/04/2008, Natale, Rv. 240186-01; Sez. 1, n. 47413 del 23/11/2007, Seidita, Rv. 238172- 01; Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, Perre, Rv. 216509-01. Per l’ultima decisione di segno contrario, cfr. Sez. 6, n. 8 del 04/01/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215855-01). Né può ammettersi l’ipotesi di un ricorso per saltum , trattandosi di un mezzo di impugnazione non contemplato dalla normativa in materia di misure di prevenzione, neanche da quella sopravvenuta a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Codice antimafia” (Sez. 6, n. 21181 del 11/04/2019, Oliverio, Rv. 275938-01: «In tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello»). Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve pertanto essere riqualificato come atto di appello e gli atti andranno trasmessi, per quanto di compe