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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 17554/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.34920/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1989/2018depositata il 24/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le osservazioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 2di 3 – 3 4920 /2018 – S2 – PU 16/05/2023 (1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il coniuge [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della sua quota di proprietà al 50% dei beni immobili acquistati dal convenuto con compravendita del 23/12/2006 in Italia dopo il loro matrimonio in Kenya nel 2005.

In primo grado la domanda veniva rigettata.

Il rigetto è stato confermato in appello con diversa motivazione.Ricorre in cassazione l’attrice con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste il convenuto con controricorso, illustrato da memoria.

Con il primo motivo si censura che la Corte di appello non abbia procedutod’ufficio all’accertamento della legge straniera applicabile (si deduce violazione dell’art. 14 l. 218/1995, nonché dell’art. 115 c.p.c.).

Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia erroneamente interpretato la legge straniera applicabile (si deduce violazione degli artt. 14, 29, 30 l. 218/1995, nonché del § 20-107 del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha rigettato la domanda sulla base dell’art. 29 co. 2 l. 218/1995 (secondo cui i rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze[…] sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata), nonché degli accertamenti che, al momento della stipula del contratto di compravendita (23/12/2006) , la famiglia risiedeva in Virginia; che la disciplina dello Stato della Virginia non prevede il regime della comunione legale tra coniugi .

Sul secondo punto, l ’argomentazione della sentenza è la seguente: «osserva la Corte che tale legge straniera nel concreto applicabile non contempla il regime di comunione legale fra i coniugi, come documentato dall'appellato alla stregua della pro- duzione documentale in atti(cfr. normativa dello Stato della Virginia e parere legale reso dall'avvocatoMolly Garrett prodotto in atti dall ’ap- pellato)e come è, del resto, rimasto incontestato dall'appellante ». 3di 3 – 3 4920 /2018 – S2 – PU 16/05/2023 (1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

L’accertamentodella legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice (art. 14 l. 218/1995).

A talfine il Collegio ravvede l’opportunità di rin- viare la causa a nuovo ruolo peracquisire informazioni per il tramite del Ministero di grazia e giustizia sulla disciplina prevista ratione tem- poris (al 23/12/2006)dallo Stato della Virginia (USA) circa il regime patrimoniale legale della famiglia con riferimento al caso dell’acquisto di un bene immobile compiuto da uno dei due coniugi in costanza di matrimonio.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda alla canc elleria affinché ri- chieda al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giu- stizia – Ufficio I, di acquisire, ai sensi dell’art. 14 co. 1 l. 218/95, le informazioni sul diritto dello Stato della Virginia (U.S.A.), di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.34920/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1989/2018depositata il 24/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 2di 3 – 3 4920 /2018 – S2 – PU 16/05/2023 (1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il coniuge [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della sua quota di proprietà al 50% dei beni immobili acquistati dal convenuto con compravendita del 23/12/2006 in Italia dopo il loro matrimonio in Kenya nel 2005. In primo grado la domanda veniva rigettata. Il rigetto è stato confermato in appello con diversa motivazione.Ricorre in cassazione l’attrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il convenuto con controricorso, illustrato da memoria. Con il primo motivo si censura che la Corte di appello non abbia procedutod’ufficio all’accertamento della legge straniera applicabile (si deduce violazione dell’art. 14 l. 218/1995, nonché dell’art. 115 c.p.c.). Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia erroneamente interpretato la legge straniera applicabile (si deduce violazione degli artt. 14, 29, 30 l. 218/1995, nonché del § 20-107 del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha rigettato la domanda sulla base dell’art. 29 co. 2 l. 218/1995 (secondo cui i rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze[…] sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata), nonché degli accertamenti che, al momento della stipula del contratto di compravendita (23/12/2006) , la famiglia risiedeva in Virginia; che la disciplina dello Stato della Virginia non prevede il regime della comunione legale tra coniugi . Sul secondo punto, l ’argomentazione della sentenza è la seguente: «osserva la Corte che tale legge straniera nel concreto applicabile non contempla il regime di comunione legale fra i coniugi, come documentato dall'appellato alla stregua della pro- duzione documentale in atti(cfr. normativa dello Stato della Virginia e parere legale reso dall'avvocatoMolly Garrett prodotto in atti dall ’ap- pellato)e come è, del resto, rimasto incontestato dall'appellante ». 3di 3 – 3 4920 /2018 – S2 – PU 16/05/2023 (1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. L’accertamentodella legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice (art. 14 l. 218/1995). A talfine il Collegio ravvede l’opportunità di rin- viare la causa a nuovo ruolo peracquisire informazioni per il tramite del Ministero di grazia e giustizia sulla disciplina prevista ratione tem- poris (al 23/12/2006)dallo Stato della Virginia (USA) circa il regime patrimoniale legale della famiglia con riferimento al caso dell’acquisto di un bene immobile compiuto da uno dei due coniugi in costanza di matrimonio. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda alla canc elleria affinché ri- chieda al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giu- stizia – Ufficio I, di acquisire, ai sensi dell’art. 14 co. 1 l. 218/95, le informazioni sul diritto dello Stato della Virginia (U.S.A.), di c
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