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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 18345/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CATANIAnel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 12/4/2022 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena riportata con sentenza della medesima Corte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 19/1/2017, per i delitti di cui agli artt. 73 - 74 DPR n. 309 del 1990, riducendo quella per i reati satellite ex art. 73 cit. decreto ad un anno e tre mesi di reclusione per la continuazione esterna (con il delitto associativo) e a nove mesi di reclusione per la continuazione interna.

A tal fine si è invocata l'applicazione della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale che aveva adeguato la pena prevista dall'art. 73 DPR n. 309 del 1990 per le "droghe pesanti" al precedente limite minimo di sei anni di reclusione, più favorevole.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, lamentando violazione di legge con riferimento alla disciplina introdotta con Legge n. 49 del 21/2/2006, la quale, unificando il trattamento sanzionatorio tra le diverse qualità di sostanze stupe- facenti, aveva previsto per tutte il limite minimo edittale di 6 anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha rilevato che, a tenore della indicata sentenza della Corte di appello, risulta che nel processo di merito era già stata correttamente applicata tale normativa più favorevole - come era dato desumere dall'esplicitato trattamento sanzionatorio applicato ad alcuni coimputati (Benincasa, [OSCURATO:PERSONA] e Barbagallo) - sicché la decurtazione di pena operata dal giudice dell'esecuzione per il Manara non aveva alcuna ragion d'essere, non essendovi nel caso di specie alcun margine per l'applicazione della invocata sentenza del Giudice delle Leggi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Giova premettere che, in tema di stupefacenti, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, è tenuto a rinnovare la sola valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con necessaria riduzione della pena, senza possibilità di valutare il fatto diversa- mente rispetto al giudice della cognizione (Sez. 1, n. 3280 del 12/11/2019, dep. 2020, Porcellini, Rv. 277857; Sez. 1, n. 3281 del 12/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278173); l'obbligo di rideterminazione, peraltro, impone di rimodulare la pena alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo tuttavia il giudice dell'esecuzione vincolato a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278132 ).

1.2. Nel caso in esame, tuttavia, la determinazione delle sanzioni effettuata nella sentenza della Corte di appello di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata riferita alla Legge n. 49 del 2006, vigente all'epoca del commesso reato, come ha illustrato il Procuratore generale ricorrente, ciò desumendo dal trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali il computo della pena per i reati ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 - stesso titolo contestato al Manara - aveva assunto a pena base quella di anni sei e mesi sei, così manifestando che si era considerato il minimo edittale di anni sei di reclusione.

Pertanto, correttamente il ricorrente ha rilevato che nella specie alcuna refluenza può attribuirsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in quanto il reato satellite ex art. 73 cit.

DPR, è stato giudicato facendo applicazione della disciplina più favorevole introdotta dalla Legge n. 49 del 2006, rendendo così illegittima la riduzione operata nell'impu gnata ordinanza, che deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il giorno 4 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CATANIAnel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 12/4/2022 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena riportata con sentenza della medesima Corte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 19/1/2017, per i delitti di cui agli artt. 73 - 74 DPR n. 309 del 1990, riducendo quella per i reati satellite ex art. 73 cit. decreto ad un anno e tre mesi di reclusione per la continuazione esterna (con il delitto associativo) e a nove mesi di reclusione per la continuazione interna. A tal fine si è invocata l'applicazione della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale che aveva adeguato la pena prevista dall'art. 73 DPR n. 309 del 1990 per le "droghe pesanti" al precedente limite minimo di sei anni di reclusione, più favorevole. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, lamentando violazione di legge con riferimento alla disciplina introdotta con Legge n. 49 del 21/2/2006, la quale, unificando il trattamento sanzionatorio tra le diverse qualità di sostanze stupe- facenti, aveva previsto per tutte il limite minimo edittale di 6 anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha rilevato che, a tenore della indicata sentenza della Corte di appello, risulta che nel processo di merito era già stata correttamente applicata tale normativa più favorevole - come era dato desumere dall'esplicitato trattamento sanzionatorio applicato ad alcuni coimputati (Benincasa, [OSCURATO:PERSONA] e Barbagallo) - sicché la decurtazione di pena operata dal giudice dell'esecuzione per il Manara non aveva alcuna ragion d'essere, non essendovi nel caso di specie alcun margine per l'applicazione della invocata sentenza del Giudice delle Leggi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere che, in tema di stupefacenti, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, è tenuto a rinnovare la sola valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con necessaria riduzione della pena, senza possibilità di valutare il fatto diversa- mente rispetto al giudice della cognizione (Sez. 1, n. 3280 del 12/11/2019, dep. 2020, Porcellini, Rv. 277857; Sez. 1, n. 3281 del 12/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278173); l'obbligo di rideterminazione, peraltro, impone di rimodulare la pena alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo tuttavia il giudice dell'esecuzione vincolato a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278132 ). 1.2. Nel caso in esame, tuttavia, la determinazione delle sanzioni effettuata nella sentenza della Corte di appello di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata riferita alla Legge n. 49 del 2006, vigente all'epoca del commesso reato, come ha illustrato il Procuratore generale ricorrente, ciò desumendo dal trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali il computo della pena per i reati ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 - stesso titolo contestato al Manara - aveva assunto a pena base quella di anni sei e mesi sei, così manifestando che si era considerato il minimo edittale di anni sei di reclusione. Pertanto, correttamente il ricorrente ha rilevato che nella specie alcuna refluenza può attribuirsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in quanto il reato satellite ex art. 73 cit. DPR, è stato giudicato facendo applicazione della disciplina più favorevole introdotta dalla Legge n. 49 del 2006, rendendo così illegittima la riduzione operata nell'impu gnata ordinanza, che deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il giorno 4 novembre 2022
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