CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 12371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28619/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale in atti –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2020/11/18 depositata in data 06/03/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: rinvio a nuovo ruolo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] che: - come segnalato in memoria dal ricorrente, viene qui in rilievo, alla luce dell’aver il contribuente acceduto alla procedura di definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”) la stessa questione che è stata recentemente oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 5830 del 2025 di questa Corte con la quale è stata rimessa la causa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, c.p.c., in relazione al quesito: “se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse”; Considerato che: - in attesa di tale pronuncia massimamente nomofilattica la controversia va rinviata a nuovo ruolo P.Q.M Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ru