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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38546/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Crespano del Grappa (Vi) 29/01/1958 avverso la sentenza n. 3585/21 della Corte di appello di Venezia del 07/10/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-TTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), ascrittogli in relazione all'appropriazione di somme di denaro in qualità di Presidente dell'AVAB (associazione volontari antincendi boschivi) e come tale incaricato del pubblico servizio di protezione civile, previa declaratoria di estinzione parziale del reato riguardo alle condotte commesse fino al 7 aprile 2010 (come da dispositivo) e rideterminazione della pena a quella ritenuta di giustizia (due anni ed un mese di reclusione); statuizioni civili revocate a seguito di intervenuto risarcimento del danno.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che formula un unico articolato motivo di censura di seguito sinteticamente esposto.

Violazione di legge in relazione agli artt. 157, 160, 161, 314, 316-bis e 358 cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato l'imputato come incaricato di pubblico servizio, in relazione alla contestata condotta di distrazione di somme di denaro in realtà non destinate funzionalmente alla erogazione del servizio pubblico di protezione civile antincendio e semmai rilevante ai sensi dell'art. 316-bis cod. pen. con la conseguente erronea omessa declaratoria di sopravvenuta prescrizione del reato.

Sostiene il ricorrente che i contributi in denaro erogati dal Comune di Crespano sul Grappa all'associazione AVAB da lui presieduta erano del tutto estranei al servizio regionale integrato di protezione civile antincendio, venendo così a mancare il presupposto fondante l'attribuzione della qualifica soggettiva pubblicistica e vale a dire il vincolo di destinazione del denaro, risultante da espressa disposizione normativa o da specifica manifestazione di volontà del soggetto erogante, funzionale alla compartecipazione dell'associazione di volontari all'erogazione del servizio di protezione civile antincendio.

La corretta qualificazione giuridica del fatto è, invece, quella di cui agli artt. 81, 316-bis cod. pen. la cui pena edittale avrebbe dovuto determinare la Corte di appello a dichiarare il reato estinto per sopravvenuta prescrizione in relazione all'epoca di relativa consumazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.2.

Preliminare ad ogni considerazione circa la corretta qualificazione giuridica delle condotta in addebito, è stabilire quali somme il Comune di Crespano sul Grappa abbia erogato all'associazione AVAB nell'arco temporale in cui essa era presieduta dal ricorrente.

È evidente, infatti, che intanto a quest'ultimo può essere attribuita la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio e configurarsi a suo carico l'ipotesi di reato di peculato in quanto i fondi di cui si è ritenuto essersi appropriato avessero un preciso vincolo di destinazione, collegato alla funzione svolta dalla associazione, secondo quanto stabilito dall'editto d'accusa.

La Corte di appello territoriale ha, infatti, ben evidenziato che l'[OSCURATO:PERSONA] (AVAB) era compiutamene inserita, in quanto iscritta all'Albo dei gruppi volontari della Regione Veneto ed in forza delle leggi regionali n. 58 del 27 novembre 1984 e n. 6 del 24 gennaio 1992, nonché del decreto della giunta regionale Veneto n. 3856 del 9 dicembre 2008, nel sistema regionale di protezione civile in funzione ausiliaria e complementare nell'ambito del servizio di pubblica utilità volto alla tutela del patrimonio boschivo e dell'incolumità pubblica (pag. 8 sent.): da qui la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'organo di vertice (presidente) ai sensi del cbn. disp. della normativa regionale di settore e dell'art. 358 cod. pen.

È evidente, d'altro canto, che solo i contributi erogati all'AVAB in funzione dell'espletamento di quel servizio (secondo la sentenza impugnata, due mandati di pagamento emessi entrambi 1'8 febbraio 2010, pag. 10) potevano essere oggetto di peculato in caso di relativa appropriazione, tenuto conto che la contestazione contempla in via esclusiva le condotte commesse dall'imputato in qualità di incaricato di pubblico servizio entro la cornice normativa che definisce il sistema regionale di protezione civile.

Né dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado e neppure dal ricorso è dato, tuttavia, ricavare quale fosse il complessivo ammontare di tali contributi, espressamente erogati "all'AVAB pedemontana del Grappa-Montello-[OSCURATO:PERSONA] per unità operativa di protezione civile anno 2009".

La Corte territoriale ha, invece, individuato un'ulteriore tipologia di contributi che il Comune di Crespano sul Grappa ha erogato all'associazione e di cui l'imputato si è appropriato.

Si tratta del contributo di 4.000 euro (mandato nominativo di pagamento n. 916 del 14 luglio 2010) versato in forza della convenzione stipulata il 25 agosto 2009 per l'affidamento all'AVAB dell'attività di collocamento transenne e segnali stradali per lo svolgimento del mercato settimanale, anch'esso, dunque, funzionale all'espletamento di un servizio pubblico, in posizione ausiliaria rispetto alle attribuzioni dell'ente comunale, chiaramente diverso da quello di protezione civile, ma che secondo i giudici di appello giustifica l'attribuzione all'imputato della qualifica soggettiva direttamente in base all'art. 358 cod. pen.

Per altri contributi, invece, è del tutto incerta la riferibilità all'espletamento del servizio di protezione civile e quindi la sussistenza di un vincolo di destinazione funzionale, tale situazione riguardando sia quello del 20 ottobre 2009 (rimborso spese intervento OCRE, peraltro già coperto dalla pronuncia di estinzione parziale del reato per prescrizione) sia quello del 14 ottobre 2010, a titolo di copertura spese relative ad una non meglio precisata cerimonia di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata non fa chiarezza su tale aspetto, soffermandosi essenzialmente sui contributi aventi vincolo di destinazione pubblicistica (pag. 9), mentre più dettagliato è il ricorso che alle pag. 4-5 elenca le causali delle varie somme attribuite all'AVAB nel periodo coperto dalla contestazione.

Riepilogando, i contributi con certezza attribuiti all'associazione (ed oggetto di appropriazione) in funzione dell'espletamento del servizio di protezione civile antincendio boschivo sono quelli, di imprecisato ammontare, di cui ai mandati di pagamento dell'8 febbraio 2010 e che risultano, pertanto, interessati dalla pronunzia di estinzione parziale del reato di peculato per prescrizione in relazione ai fatti commessi - secondo quanto stabilito in dispositivo - fino al 7 aprile 2010.

Quanto, invece, ai contributi erogati all'AVAB successivamente a tale data ed aventi vincolo di destinazione funzionale di diversa origine, viene in rilievo quello dell'ammontare di 4.000 euro di cui alla convenzione stipulata il 25 agosto 2009 e al mandato di pagamento n. 916 emesso il 14 luglio 2010, concernente il collocamento di transenne e di segnali stradali per lo svolgimento del mercato settimanale, che, tuttavia e come anticipato, si colloca al di fuori della contestazione formale di peculato, direttamente derivante dall'espletamento da parte del sodalizio del servizio di protezione civile regionale integrato, potendo di conseguenza ed al più essere qualificato come contributo destinato a favorire una iniziativa diretta allo svolgimento di una attività di pubblico interesse, con l'indebita appropriazione suscettibile di rilevare ai fini dell'art. 316-bis cod. pen.

In considerazione dei limiti edittali di punibilità ed in ragione del tempus commissi delicti, il reato va, tuttavia, dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, maturata in epoca antecedente (14 gennaio 2018) alla impugnata sentenza di appello.

3. Dalla diversa qualificazione giuridica delle condotte consumate dopo il 7 aprile 2010, come anzidetto non coperte dalla pronuncia di proscioglimento parziale per prescrizione, deriva la necessità di annullare senza rinvio la impugnata sentenza poiché i reati di cui agli artt. 81, 316-bis cod. pen. sono estinti per intervenuta prescrizione.

P. Q. M. Qualificate le condotte consumate dopo il 07/04/2010 ai sensi degli artt. 81, 316-bis cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a tali contestazioni, perché i reati sono esti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Crespano del Grappa (Vi) 29/01/1958 avverso la sentenza n. 3585/21 della Corte di appello di Venezia del 07/10/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-TTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), ascrittogli in relazione all'appropriazione di somme di denaro in qualità di Presidente dell'AVAB (associazione volontari antincendi boschivi) e come tale incaricato del pubblico servizio di protezione civile, previa declaratoria di estinzione parziale del reato riguardo alle condotte commesse fino al 7 aprile 2010 (come da dispositivo) e rideterminazione della pena a quella ritenuta di giustizia (due anni ed un mese di reclusione); statuizioni civili revocate a seguito di intervenuto risarcimento del danno. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che formula un unico articolato motivo di censura di seguito sinteticamente esposto. Violazione di legge in relazione agli artt. 157, 160, 161, 314, 316-bis e 358 cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato l'imputato come incaricato di pubblico servizio, in relazione alla contestata condotta di distrazione di somme di denaro in realtà non destinate funzionalmente alla erogazione del servizio pubblico di protezione civile antincendio e semmai rilevante ai sensi dell'art. 316-bis cod. pen. con la conseguente erronea omessa declaratoria di sopravvenuta prescrizione del reato. Sostiene il ricorrente che i contributi in denaro erogati dal Comune di Crespano sul Grappa all'associazione AVAB da lui presieduta erano del tutto estranei al servizio regionale integrato di protezione civile antincendio, venendo così a mancare il presupposto fondante l'attribuzione della qualifica soggettiva pubblicistica e vale a dire il vincolo di destinazione del denaro, risultante da espressa disposizione normativa o da specifica manifestazione di volontà del soggetto erogante, funzionale alla compartecipazione dell'associazione di volontari all'erogazione del servizio di protezione civile antincendio. La corretta qualificazione giuridica del fatto è, invece, quella di cui agli artt. 81, 316-bis cod. pen. la cui pena edittale avrebbe dovuto determinare la Corte di appello a dichiarare il reato estinto per sopravvenuta prescrizione in relazione all'epoca di relativa consumazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.2. Preliminare ad ogni considerazione circa la corretta qualificazione giuridica delle condotta in addebito, è stabilire quali somme il Comune di Crespano sul Grappa abbia erogato all'associazione AVAB nell'arco temporale in cui essa era presieduta dal ricorrente. È evidente, infatti, che intanto a quest'ultimo può essere attribuita la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio e configurarsi a suo carico l'ipotesi di reato di peculato in quanto i fondi di cui si è ritenuto essersi appropriato avessero un preciso vincolo di destinazione, collegato alla funzione svolta dalla associazione, secondo quanto stabilito dall'editto d'accusa. La Corte di appello territoriale ha, infatti, ben evidenziato che l'[OSCURATO:PERSONA] (AVAB) era compiutamene inserita, in quanto iscritta all'Albo dei gruppi volontari della Regione Veneto ed in forza delle leggi regionali n. 58 del 27 novembre 1984 e n. 6 del 24 gennaio 1992, nonché del decreto della giunta regionale Veneto n. 3856 del 9 dicembre 2008, nel sistema regionale di protezione civile in funzione ausiliaria e complementare nell'ambito del servizio di pubblica utilità volto alla tutela del patrimonio boschivo e dell'incolumità pubblica (pag. 8 sent.): da qui la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'organo di vertice (presidente) ai sensi del cbn. disp. della normativa regionale di settore e dell'art. 358 cod. pen. È evidente, d'altro canto, che solo i contributi erogati all'AVAB in funzione dell'espletamento di quel servizio (secondo la sentenza impugnata, due mandati di pagamento emessi entrambi 1'8 febbraio 2010, pag. 10) potevano essere oggetto di peculato in caso di relativa appropriazione, tenuto conto che la contestazione contempla in via esclusiva le condotte commesse dall'imputato in qualità di incaricato di pubblico servizio entro la cornice normativa che definisce il sistema regionale di protezione civile. Né dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado e neppure dal ricorso è dato, tuttavia, ricavare quale fosse il complessivo ammontare di tali contributi, espressamente erogati "all'AVAB pedemontana del Grappa-Montello-[OSCURATO:PERSONA] per unità operativa di protezione civile anno 2009". La Corte territoriale ha, invece, individuato un'ulteriore tipologia di contributi che il Comune di Crespano sul Grappa ha erogato all'associazione e di cui l'imputato si è appropriato. Si tratta del contributo di 4.000 euro (mandato nominativo di pagamento n. 916 del 14 luglio 2010) versato in forza della convenzione stipulata il 25 agosto 2009 per l'affidamento all'AVAB dell'attività di collocamento transenne e segnali stradali per lo svolgimento del mercato settimanale, anch'esso, dunque, funzionale all'espletamento di un servizio pubblico, in posizione ausiliaria rispetto alle attribuzioni dell'ente comunale, chiaramente diverso da quello di protezione civile, ma che secondo i giudici di appello giustifica l'attribuzione all'imputato della qualifica soggettiva direttamente in base all'art. 358 cod. pen. Per altri contributi, invece, è del tutto incerta la riferibilità all'espletamento del servizio di protezione civile e quindi la sussistenza di un vincolo di destinazione funzionale, tale situazione riguardando sia quello del 20 ottobre 2009 (rimborso spese intervento OCRE, peraltro già coperto dalla pronuncia di estinzione parziale del reato per prescrizione) sia quello del 14 ottobre 2010, a titolo di copertura spese relative ad una non meglio precisata cerimonia di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non fa chiarezza su tale aspetto, soffermandosi essenzialmente sui contributi aventi vincolo di destinazione pubblicistica (pag. 9), mentre più dettagliato è il ricorso che alle pag. 4-5 elenca le causali delle varie somme attribuite all'AVAB nel periodo coperto dalla contestazione. Riepilogando, i contributi con certezza attribuiti all'associazione (ed oggetto di appropriazione) in funzione dell'espletamento del servizio di protezione civile antincendio boschivo sono quelli, di imprecisato ammontare, di cui ai mandati di pagamento dell'8 febbraio 2010 e che risultano, pertanto, interessati dalla pronunzia di estinzione parziale del reato di peculato per prescrizione in relazione ai fatti commessi - secondo quanto stabilito in dispositivo - fino al 7 aprile 2010. Quanto, invece, ai contributi erogati all'AVAB successivamente a tale data ed aventi vincolo di destinazione funzionale di diversa origine, viene in rilievo quello dell'ammontare di 4.000 euro di cui alla convenzione stipulata il 25 agosto 2009 e al mandato di pagamento n. 916 emesso il 14 luglio 2010, concernente il collocamento di transenne e di segnali stradali per lo svolgimento del mercato settimanale, che, tuttavia e come anticipato, si colloca al di fuori della contestazione formale di peculato, direttamente derivante dall'espletamento da parte del sodalizio del servizio di protezione civile regionale integrato, potendo di conseguenza ed al più essere qualificato come contributo destinato a favorire una iniziativa diretta allo svolgimento di una attività di pubblico interesse, con l'indebita appropriazione suscettibile di rilevare ai fini dell'art. 316-bis cod. pen. In considerazione dei limiti edittali di punibilità ed in ragione del tempus commissi delicti, il reato va, tuttavia, dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, maturata in epoca antecedente (14 gennaio 2018) alla impugnata sentenza di appello. 3. Dalla diversa qualificazione giuridica delle condotte consumate dopo il 7 aprile 2010, come anzidetto non coperte dalla pronuncia di proscioglimento parziale per prescrizione, deriva la necessità di annullare senza rinvio la impugnata sentenza poiché i reati di cui agli artt. 81, 316-bis cod. pen. sono estinti per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Qualificate le condotte consumate dopo il 07/04/2010 ai sensi degli artt. 81, 316-bis cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a tali contestazioni, perché i reati sono esti
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