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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03254/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà avanzate da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che Tafciu nell'agosto 2020 ha aggredito un compagno di cella, serbando in seguito una condotta carceraria regolare; nel marzo 2023 è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare (poi annullata dal Riesame, per motivazioni ignote al Tribunale) per aver ceduto 2,5 kg. di cocaina; dalla relazione di sintesi, nonostante una certa <chiusura e diffidenza nei rapporto con gli operatori>, <sembrerebbe> in atto una revisione critica del passato.

I Giudici hanno quindi osservato come la recente commissione del delitto per cui si trova in esecuzione (violazione legge stupefacenti, aggravato dall'ingente quantità, commessa nel 2020) sia indicativa di collegamenti con il narcotraffico internazionale e che la circostanza che, dopo una precedente condanna, e conseguente espiazione della pena, per sfruttamento della prostituzione, il Tafciu era rientrato in Albania ed aveva fatto ritorno in Italia solo il giorno dell'avvenuto commesso reato per il quale si trova in esecuzione; i Giudici hanno quindi conclusivamente ritenuto Tafciu immeritevole di beneficiare di misure alternative, anche in considerazione del fatto che l'attività lavorativa reperita ( custode in un campeggio) da un lato sarebbe incompatibile, come orari, con la semilibertà, e in ogni caso <lo porrebbe a contatto con una serie indeterminata e di fatto incontrollabile di soggetti che vanno e vengono>.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'istanza di affidamento in prova ex art. 47 ord. pen., e vizio di motivazione in relazione all'istanza di semilibertà ex art. 50 ord. pen..

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e comunque manifestamente infondati.

Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).

4. Tanto considerato, il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giustificativo privo di mende: la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra-murari.

Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che Tafciu nell'agosto 2020 ha aggredito un compagno di cella, serbando in seguito una condotta carceraria regolare; nel marzo 2023 è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare (poi annullata dal Riesame, per motivazioni ignote al Tribunale) per aver ceduto 2,5 kg. di cocaina; dalla relazione di sintesi, nonostante una certa <chiusura e diffidenza nei rapporto con gli operatori>, <sembrerebbe> in atto una revisione critica del passato. I Giudici hanno quindi osservato come la recente commissione del delitto per cui si trova in esecuzione (violazione legge stupefacenti, aggravato dall'ingente quantità, commessa nel 2020) sia indicativa di collegamenti con il narcotraffico internazionale e che la circostanza che, dopo una precedente condanna, e conseguente espiazione della pena, per sfruttamento della prostituzione, il Tafciu era rientrato in Albania ed aveva fatto ritorno in Italia solo il giorno dell'avvenuto commesso reato per il quale si trova in esecuzione; i Giudici hanno quindi conclusivamente ritenuto Tafciu immeritevole di beneficiare di misure alternative, anche in considerazione del fatto che l'attività lavorativa reperita ( custode in un campeggio) da un lato sarebbe incompatibile, come orari, con la semilibertà, e in ogni caso <lo porrebbe a contatto con una serie indeterminata e di fatto incontrollabile di soggetti che vanno e vengono>. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'istanza di affidamento in prova ex art. 47 ord. pen., e vizio di motivazione in relazione all'istanza di semilibertà ex art. 50 ord. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e comunque manifestamente infondati. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). 4. Tanto considerato, il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giustificativo privo di mende: la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra-murari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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