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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21272/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in questione ha disposto il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fondando il relativo giudizio sulle condotte di rilevanza penale commesse, anche recentemente, e sull'assenza di una positiva progettualità futura del richiedente; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che la doglianza con cui la difesa lamenta la mancata decisione sull'istanza di affidamento terapeutico non si misura con il passaggio della motivazione che ne ha rilevato l'inammissibilità genetica per difetto dei requisiti minimi della relativa documentazione (in specie sul versante della allegazione di un programma terapeutico-riabilitativo strutturato); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza in questione ha disposto il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fondando il relativo giudizio sulle condotte di rilevanza penale commesse, anche recentemente, e sull'assenza di una positiva progettualità futura del richiedente; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che la doglianza con cui la difesa lamenta la mancata decisione sull'istanza di affidamento terapeutico non si misura con il passaggio della motivazione che ne ha rilevato l'inammissibilità genetica per difetto dei requisiti minimi della relativa documentazione (in specie sul versante della allegazione di un programma terapeutico-riabilitativo strutturato); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 21272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris