CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28738/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale Liegi, 58 -ricorrenti, intimati in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via XX settembre, 3 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, n. 296/2017, depositata il 14 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prop ongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, depositata il 14 settembre 2017 e notificata il successivo 2 ottobre, di reiezione del loro appello avverso la Oggetto: intermediazione finanziaria sentenza del Tribunale di Taranto che aveva respinto le loro domande per la risoluzione dell’acquisto di titoli obbligazionari (emessi dalla Repubblica argentina, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Worldcom, dalla Finmek e dalla Parmalat) per inadempimento dell’intermediario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o per la declaratoria di nullità di tali acquisti per violazione degli obblighi informativi o, in via subordinata, per l’annullamento degli stessi per conflitto di interesse e vizio del consenso, e per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata nel rapporto controverso, al pagamento della somma di euro 103.215,62, oltre interessi legali; - il giudice di appello ha preliminarmente dichiarato inammissibili, in quanto nuove, le domande proposte in appello aventi ad oggetto la declaratoria di nullità delle operazioni di investimento (o di parte di esse) per ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle dedotte nel primo grado di giudizio; -ha, quindi, confermato la decisione del Tribunale sia nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra gli allegati inadempimenti degli obblighi informativi e il danno lamentato, sia nella parte in cui aveva escluso che l’intermediario versasse in una situazione di conflitto di interesse, sia, infine, nella parte in cui aveva escluso che gli investitori fossero incorsi in un vizio del consenso rilevante ai fini dell’azione di annullamento proposta; -il ricorso è affidato a cinque motivi; - resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale spiega ricorso incidentale condizionato; -avverso tale ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non svolgono alcuna attività difensiva; - questi ultimi depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. e 345 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata dichiarato inammissibili le nuove domande proposte in appello benché dirette a far valere nullità contrattuali rilevabili d’ufficio anche nel giudizio di appello; - con il secondo motivo deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 21, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 29 e 31, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la banca intermediaria non fosse tenuta ad obblighi informativi in relazione alle operazioni concluse in ragione della esperienza e dell’alto profilo di rischio dell’investitore Simonetti, cui implicitamente, ma in modo non corretto, era riconosciuta la qualifica di operatore qualificato; -con il terzo motivo si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998, 29, primo e terzo commi, Reg. Consob n. 11522 del 1998 e 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli investitori avrebbero dato corso alle operazioni anche qualora la banca avesse assolto agli obblighi di informazione sulla stessa gravanti; - censura sostanzialmente analoga è a rticolata con il quarto motivo, con cui i ricorrenti principali contestano la decisione di appello anche nella parte in cui ha escluso il conflitto di interessi dell’intermediario; - con il quinto motivo si critica la sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione mancante o apparente della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il nesso di causalità tra la condotta osservata dall’intermediario e il danno allegato; -il primo motivo è fondato; - la Corte di appello ha dato atto che con il gravame interposto gli investitori avevano chiesto dichiararsi la nullità degli ordini di acquisto per cause diverse da quelle poste a fondamento della domanda di nullità avanzata in primo grado e, per l’esattezza, per illiceità dell’oggetto in quanto relativo a titoli venduti in grey market, limitatamente a tre degli investimenti effettuati, per difetto del requisito della forma scritta del contratto quadro, nonché per omessa avvertenza della facoltà di recesso, limitatamente ad alcuni degli investimenti stipulati fuori sede; - ha, sul punto, ritenuto che si trattasse di domande nuove e, in quanto tali, non proponibili in appello, poiché, pur avendo ad oggetto la declaratoria di nullità contrattuali rilevabili d’ufficio, sulla non nullità dei contratti di acquisto dei titoli mobiliari si era formato un giudicato interno (implicito); - orbene, come autorevolmente affermato, l a domanda di nullità contrattuale è unica rispetto ai diversi possibili vizi di r adicale invalidità che affliggono il negozio, costituendo una domanda autodeterminata avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'esistenza del rapporto contrattualefondamentale; - è, dunque, individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio , presentando una identica causa petendi in relazione a tutta le serie dei possibili fatti causativi della nullità e il giudicato formatosi su tale domanda si estende a tutti i possibili vizi di nullità, ivi inclusi quellinon fatti valere dalla parte o, comunque, non presi in esame nella sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26243; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242); -da ciò discende, per quanto interessa in questa sede, la possibilità per la parte di dedurre nuove cause di nullità con l’atto di appello, non venendo alterato né l'originario petitum , ossia la domanda di declaratoria di nullità negoziale, né la causa petendi , ossia il contratto di cui si assume la nullità; -la Corte di appello ha affermato correttamente che tale possibilità trova il suo naturale limite nel giudicato interno formatosi sull’accertamento della non nullità del contratto; - tuttavia, nel caso in esame, va esclus o che si sia formato un siffatto giudicato, atteso che la reiterazione della domanda di nullità contrattuale effettuata con l’atto di appello, sia pure fondata (anche) su cause diverse da quelli prospettate con l’atto di citazione, risulta idonea ad evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sull’accertamento della non nullità dei contratti di acquisto dei titoli mobiliari, venendo aggredito proprio tale accertamento; - all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale, in quanto strettamente dipendenti; -con il ricorso incidentale condizionato la banca formula domande, proposte in via subordinata nel giudizio di merito, di restituzione dei titoli in oggetto e degli importi delle relative cedole incassate o di risarcimento dell’importo corrispondente, dichiarate assorbite della Corte di appello; - tale ricorso incidentale è inammissibile per difetto del requisito della soccombenza, fermo restando che tali questioni po tranno essere dedotte davanti al giudice di rinvio(cfr. Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; Cass. 7 marzo 2016, n. 22095); - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata con rifermento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidenta