CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 09687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell'8 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Castrovillari il 6 luglio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Corigliano-Rossano il 7 aprile 2022. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo alla richiesta difensiva di mitigazione della pena (invero fissata in misura non esorbitante), sia la tipologia della sostanza ceduta e detenuta illecitamente (eroina), peraltro in parte gettata nel water ed eliminata, sia la circostanza che, per la propria attività di spaccio, l'imputato ha utilizzato come base logistica í bagni pubblici del centro storico di Rossano. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.