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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 00128/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10442-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Torino dell’8 novembre 2021, che ha convalidato il provvedimento della Questura di Bologna di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di «Brunelleschi» di Torino disposto nei suoi confronti; -il ricorso è affidato a due motivi; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’inesistente o apparente motivazione del decreto impugnato, in relazione agli artt. 14, commi 4, 5 e 5-bist.u. imm., 15, par. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE, e 112, sesto comma, Cost.; -il motivo è manifestamente infondato; -il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento della Questura in ragione del fatto che «non sono emersi elementi tali da far ritenere la illegittimità del provvedimento di espulsione, né è stata documentata alcuna circostanza di cui all’art. 19, t.u. imm.»e che «sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l’espatrio»; -una siffatta motivazione consente di individuare l’iter logico seguito dal giudice e, per tale motivo, si sottrae alla censura prospettata; -con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 13 t.u. imm., per aver il decreto impugnato ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo, benché emanato sulla base di una situazione fattuale– individuata nell’ingresso nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera – erronea, avuto riguardo all’avvenuto fotosegnalamento del ricorrente medesimo al momento dello sbarco; -il motivo è inammissibile; -il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (così, Cass. 21 novembre 2017, n. 27568); - la parte non ha adempiuto a d un siffatto onere, limitandosi ad affermare l’erroneità del presupposto fattuale posto a fondamento del provvedimento espulsivo; -il ricorso, pertanto, può essere accolto; -nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10442-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Torino dell’8 novembre 2021, che ha convalidato il provvedimento della Questura di Bologna di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di «Brunelleschi» di Torino disposto nei suoi confronti; -il ricorso è affidato a due motivi; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’inesistente o apparente motivazione del decreto impugnato, in relazione agli artt. 14, commi 4, 5 e 5-bist.u. imm., 15, par. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE, e 112, sesto comma, Cost.; -il motivo è manifestamente infondato; -il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento della Questura in ragione del fatto che «non sono emersi elementi tali da far ritenere la illegittimità del provvedimento di espulsione, né è stata documentata alcuna circostanza di cui all’art. 19, t.u. imm.»e che «sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l’espatrio»; -una siffatta motivazione consente di individuare l’iter logico seguito dal giudice e, per tale motivo, si sottrae alla censura prospettata; -con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 13 t.u. imm., per aver il decreto impugnato ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo, benché emanato sulla base di una situazione fattuale– individuata nell’ingresso nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera – erronea, avuto riguardo all’avvenuto fotosegnalamento del ricorrente medesimo al momento dello sbarco; -il motivo è inammissibile; -il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (così, Cass. 21 novembre 2017, n. 27568); - la parte non ha adempiuto a d un siffatto onere, limitandosi ad affermare l’erroneità del presupposto fattuale posto a fondamento del provvedimento espulsivo; -il ricorso, pertanto, può essere accolto; -nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13
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