Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 38969/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 4074-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente avverso il decreto n. cronol. 3419/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti, non avendo il ricorrente introdotto con la memoria ragioni per mutare opinione: «ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli di cui in epigrafe, con il quale venne rigettata l'opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto monitorio della medesima Corte, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo d'equa riparazione per la non ragionevole durata d'un processo civile, al pagamento della somma di 6.660,00, oltre interessi e spese; che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; considerato che il ricorso non supera il vaglio d'ammissibilità per le ragioni che seguono: a) senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l'atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito, si apre con la riproduzione, nell'ordine, del ricorso alla Corte d'appello in sede monitoria; del decreto monitorio; del ricorso in opposione davanti alla medesima Corte in composizione collegiale; della motivazione del decreto collegiale; indi segue l'esposizione dei motivo del ricorso per cassazione; b) questa Corte da anni, con giurispnidenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., lapedissequa nproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto supedlua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto Ric. 2021 n. 04074 sez.

M2 - ud. 30-09-2021 -2- effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in jurqione della comprensione dei motivi stessi (5.U. n. 17168/2012, Rv. 621813; coni:, ex multis, Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277 / 2013 e, in epoca più recente, 1264/ 2019, 12730/2019, 28356/2019, 3122412019, 31225/2019, 10423 / 2020)»; considerato che, pertanto, il ricorrete va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021 Il ente DEPOSI-P-O IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 4074-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente avverso il decreto n. cronol. 3419/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti, non avendo il ricorrente introdotto con la memoria ragioni per mutare opinione: «ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli di cui in epigrafe, con il quale venne rigettata l'opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto monitorio della medesima Corte, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo d'equa riparazione per la non ragionevole durata d'un processo civile, al pagamento della somma di 6.660,00, oltre interessi e spese; che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; considerato che il ricorso non supera il vaglio d'ammissibilità per le ragioni che seguono: a) senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l'atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito, si apre con la riproduzione, nell'ordine, del ricorso alla Corte d'appello in sede monitoria; del decreto monitorio; del ricorso in opposione davanti alla medesima Corte in composizione collegiale; della motivazione del decreto collegiale; indi segue l'esposizione dei motivo del ricorso per cassazione; b) questa Corte da anni, con giurispnidenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., lapedissequa nproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto supedlua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto Ric. 2021 n. 04074 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in jurqione della comprensione dei motivi stessi (5.U. n. 17168/2012, Rv. 621813; coni:, ex multis, Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277 / 2013 e, in epoca più recente, 1264/ 2019, 12730/2019, 28356/2019, 3122412019, 31225/2019, 10423 / 2020)»; considerato che, pertanto, il ricorrete va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021 Il ente DEPOSI-P-O IN C
Decreto Cassazione n. 38969/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris