CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 39243/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a vari profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dedotti in relazione alla valutazione delle prove e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 6-8 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso