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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 26151/2024

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uente DECRETO sul ricorso 7162-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 142 ricorrente contro INPS, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 resistente con procura e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 resistente con procura Avverso la sentenza n. 293 del 2023 della Corte d’appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; nessuna statuizione si deve adottare sulle spese del presente giudizio, in quanto le parti evocate in causa non hanno svolto sostanziale attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 7162-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 142 ricorrente contro INPS, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 resistente con procura e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 resistente con procura Avverso la sentenza n. 293 del 2023 della Corte d’appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; nessuna statuizione si deve adottare sulle spese del presente giudizio, in quanto le parti evocate in causa non hanno svolto sostanziale attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizi
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