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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18420/2026

Testo disponibile della fonte

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procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Metafora, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone n. 49,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 10182/2016Numero sezionale 3486/2026Numero di raccolta generale 18420/2026Data pubblicazione 08/06/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 10178/32/2015, depositata in data 13/11/2015;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;Con ricorso depositato in data 15/11/2013 [OSCURATO:PERSONA] (d’ora inavanti, anche “il contribuente”) impugnò l’avviso di accertamento n.TF3010701500 per l’anno 2008 contenente una ripresa fiscale fondatasu accertamenti bancari ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972.Su ricorso del contribuente, la C.T.P. di Napoli accolse in parte ledoglianze, rideterminando in euro 25.395, oltre iva, le maggiori sommeimponibili in relazione all’anno 2008 conseguenti alle operazioni inentrata.Su appello del contribuente, che chiedeva di rideterminare il maggiorreddito imponibile nella minore somma di euro 4.049,59 che non erariuscito a giustificare, nel contraddittorio con l’amministrazione, laC.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria difensiva.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c. e 42 comma 1 del d.P.R. n. 600 del1973, 7 della legge n. 212 del 2000 con riferimento all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per nonr.g. n. 10182/2016 a.c. 23/4/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10182/2016Numero sezionale 3486/2026Numero di raccolta generale 18420/2026Data pubblicazione 08/06/2026essersi pronunciata sulla eccezione di insanabile nullità dell’avviso diaccertamento ex artt. 42 comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 dellalegge n. 212 del 2000, per essere stato l’atto sottoscritto da unfunzionario al quale era stata conferita la qualifica dirigenziale inassenza di pubblico concorso, con conseguente difetto di potere difirma dell’atto impositivo.1.1.

Il motivo è inammissibile.Questa Corte intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenzialesecondo il quale “in materia di sottoscrizione degli avvisi diaccertamento, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del1973, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, giusta sentenzadella Corte cost. n. 37 del 2015, non produce effetti retroattivi suigiudizi in corso qualora il tema della mancanza di una validasottoscrizione non sia stato fatto valere con il ricorso introduttivo delgiudizio, poiché, per effetto della natura impugnatoria del processotributario, l'ordinaria efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimitàcostituzionale incontra il limite di un rapporto ormai esaurito” (Cass.,sez. 5 -, Ordinanza n. 32480 del 14/12/2024, Rv. 673278 - 01).2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 922, 1153, 2721 e 2697 c.c.; 115 e 16 c.p.c.;24 d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui,esaminando la doglianza relativa all’incasso di euro 10.000 riferitaall’operazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disatteso le sue difese affermando cheesse erano fondate sulla “semplice autodichiarazione dell’appellante”di aver venduto un suo gommone al fratello.2.1.

Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U-, Sentenza n. 5792 del05/03/2024, Rv. 670391-01) hanno stabilito che l’errore percettivo cher.g. n. 10182/2016 a.c. 23/4/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10182/2016Numero sezionale 3486/2026Numero di raccolta generale 18420/2026Data pubblicazione 08/06/2026cade sul mezzo di prova relativo a un fatto decisivo sul quale le partiabbiano discusso, nel caso in cui ne integri un travisamento dellaportata semantica, può essere denunciato con il ricorso per cassazione.Orbene, i giudici di appello sono caduti in un vero e propriotravisamento della dichiarazione prodotta dal contribuente agli atti delgiudizio allo scopo di provare che l’incasso della somma di euro 10.000era avvenuta a fronte della vendita al fratello Lucio di un gommone.Il travisamento è consistito nell’attribuire al contribuente medesimo,anziché al fratello, la paternità della dichiarazione, così privando diefficacia probatoria l’unico mezzo con il quale il contribuente avrebbepotuto giustificare l’irrilevanza fiscale del detto incasso (di euro10.000).Non che la dichiarazione del fratello del contribuente sia di per sédecisiva: ma certamente, considerando anche che si tratta di benimobili non registrati, essa ha potenzialmente una certa efficaciaprobatoria, a differenza di una semplice affermazione pro se fatta dalcontribuente; e la valutazione, in concreto, di tale efficacia probatoriaspetta al giudice del merito.3.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per nonessersi pronunciata sul motivo d’appello proposto dinanzi alla C.T.R.:la sentenza impugnata si riferisce ad una operazione extraconto di euro12.000 che non riguardava la materia del contendere, in quanto l’unicaoperazione di euro 12.000 contestata al contribuente riguardava unaoperazione in uscita, che il contribuente aveva già giustificato in primogrado e rispetto alla quale la C.T.P. aveva già accolto le sue difese conuna pronuncia che, in parte qua, non era stata impugnatadall’amministrazione.3.1.

Il motivo è fondato.r.g. n. 10182/2016 a.c. 23/4/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10182/2016Numero sezionale 3486/2026Numero di raccolta generale 18420/2026Data pubblicazione 08/06/2026I giudici di appello incorrono in una svista notevole, non avvedendosiche, a parte la somma di euro 10.000 che il contribuente ricollega allavendita di un gommone al fratello, l’altra ripresa ancora sub iudice, lacui cognizione era stata devoluta con i motivi di appello, era fondatasull’accredito della complessiva somma di euro 10.895,08, sulla cuigiustificazione fornita dal contribuente la C.T.R. ha omesso dipronunciarsi, avendo invece appuntato la sua attenzione sull’addebitodi euro 12.000, già ritenuto giustificato dalla C.T.P. con una pronuncianon impugnata, in parte qua, dall’amministrazione con appelloincidentale.4.

Il ricorso è accolto quanto al secondo e al terzo motivo,inammissibile il primo.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Campania, in diversa composizione.

P.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile ilprimo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 10182/2016 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Metafora, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone n. 49,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 10182/2016Numero sezionale 3486/2026Numero di raccolta generale 18420/2026Data pubblicazione 08/06/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 10178/32/2015, depositata in data 13/11/2015;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;Con ricorso depositato in data 15/11/2013 [OSCURATO:PERSONA] (d’ora inavanti, anche “il contribuente”) impugnò l’avviso di accertamento n.TF3010701500 per l’anno 2008 contenente una ripresa fiscale fondatasu accertamenti bancari ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972.Su ricorso del contribuente, la C.T.P. di Napoli accolse in parte ledoglianze, rideterminando in euro 25.395, oltre iva, le maggiori sommeimponibili in relazione all’anno 2008 conseguenti alle operazioni inentrata.Su appello del contribuente, che chiedeva di rideterminare il maggiorreddito imponibile nella minore somma di euro 4.049,59 che non erariuscito a giustificare, nel contraddittorio con l’amministrazione, laC.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria difensiva.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c. e 42 comma 1 del d.P.R. n. 600 del1973, 7 della legge n. 212 del 2000 con riferimento all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per nonr.g. n. 10182/2016 a.c. 23/4/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10182/2016Numero sezionale 3486/2026Numero di raccolta generale 18420/2026Data pubblicazione 08/06/2026essersi pronunciata sulla eccezione di insanabile nullità dell’avviso diaccertamento ex artt. 42 comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 dellalegge n. 212 del 2000, per essere stato l’atto sottoscritto da unfunzionario al quale era stata conferita la qualifica dirigenziale inassenza di pubblico concorso, con conseguente difetto di potere difirma dell’atto impositivo.1.1. Il motivo è inammissibile.Questa Corte intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenzialesecondo il quale “in materia di sottoscrizione degli avvisi diaccertamento, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del1973, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, giusta sentenzadella Corte cost. n. 37 del 2015, non produce effetti retroattivi suigiudizi in corso qualora il tema della mancanza di una validasottoscrizione non sia stato fatto valere con il ricorso introduttivo delgiudizio, poiché, per effetto della natura impugnatoria del processotributario, l'ordinaria efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimitàcostituzionale incontra il limite di un rapporto ormai esaurito” (Cass.,sez. 5 -, Ordinanza n. 32480 del 14/12/2024, Rv. 673278 - 01).2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 922, 1153, 2721 e 2697 c.c.; 115 e 16 c.p.c.;24 d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui,esaminando la doglianza relativa all’incasso di euro 10.000 riferitaall’operazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disatteso le sue difese affermando cheesse erano fondate sulla “semplice autodichiarazione dell’appellante”di aver venduto un suo gommone al fratello.2.1. Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U-, Sentenza n. 5792 del05/03/2024, Rv. 670391-01) hanno stabilito che l’errore percettivo cher.g. n. 10182/2016 a.c. 23/4/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10182/2016Numero sezionale 3486/2026Numero di raccolta generale 18420/2026Data pubblicazione 08/06/2026cade sul mezzo di prova relativo a un fatto decisivo sul quale le partiabbiano discusso, nel caso in cui ne integri un travisamento dellaportata semantica, può essere denunciato con il ricorso per cassazione.Orbene, i giudici di appello sono caduti in un vero e propriotravisamento della dichiarazione prodotta dal contribuente agli atti delgiudizio allo scopo di provare che l’incasso della somma di euro 10.000era avvenuta a fronte della vendita al fratello Lucio di un gommone.Il travisamento è consistito nell’attribuire al contribuente medesimo,anziché al fratello, la paternità della dichiarazione, così privando diefficacia probatoria l’unico mezzo con il quale il contribuente avrebbepotuto giustificare l’irrilevanza fiscale del detto incasso (di euro10.000).Non che la dichiarazione del fratello del contribuente sia di per sédecisiva: ma certamente, considerando anche che si tratta di benimobili non registrati, essa ha potenzialmente una certa efficaciaprobatoria, a differenza di una semplice affermazione pro se fatta dalcontribuente; e la valutazione, in concreto, di tale efficacia probatoriaspetta al giudice del merito.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per nonessersi pronunciata sul motivo d’appello proposto dinanzi alla C.T.R.:la sentenza impugnata si riferisce ad una operazione extraconto di euro12.000 che non riguardava la materia del contendere, in quanto l’unicaoperazione di euro 12.000 contestata al contribuente riguardava unaoperazione in uscita, che il contribuente aveva già giustificato in primogrado e rispetto alla quale la C.T.P. aveva già accolto le sue difese conuna pronuncia che, in parte qua, non era stata impugnatadall’amministrazione.3.1. Il motivo è fondato.r.g. n. 10182/2016 a.c. 23/4/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10182/2016Numero sezionale 3486/2026Numero di raccolta generale 18420/2026Data pubblicazione 08/06/2026I giudici di appello incorrono in una svista notevole, non avvedendosiche, a parte la somma di euro 10.000 che il contribuente ricollega allavendita di un gommone al fratello, l’altra ripresa ancora sub iudice, lacui cognizione era stata devoluta con i motivi di appello, era fondatasull’accredito della complessiva somma di euro 10.895,08, sulla cuigiustificazione fornita dal contribuente la C.T.R. ha omesso dipronunciarsi, avendo invece appuntato la sua attenzione sull’addebitodi euro 12.000, già ritenuto giustificato dalla C.T.P. con una pronuncianon impugnata, in parte qua, dall’amministrazione con appelloincidentale.4. Il ricorso è accolto quanto al secondo e al terzo motivo,inammissibile il primo.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Campania, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile ilprimo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 10182/2016 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]