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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07359/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 giugno 2022 il Tribunale di Palermo confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata accolta solo in parte la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 240-bis cod.pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1Avverso il decreto ricorreva per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che con decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo si era provveduto a sequestrare il conto corrente intestato al ricorrente e poi due fabbricati di proprietà dello stesso; il decreto veniva impugnato innanzi il Tribunale di Palermo, che accoglieva parzialmente le doglianze proposte; veniva poi depositata istanza di dissequestro, a seguito della quale veniva rideterminato il totale "posseduto senza giustificazione in euro 173.039,88" avverso tale provvedimento veniva proposto atto di appello ex art. 310 cod.proc.pen. con il quale veniva eccepita l'applicazione dell'art. 240-bis cod.pen. prima dell'entrata in vigore della legge 161/2017, art.31, evidenziando che i canoni di locazione dell'immobile sito a Bagheria non dichiarati ai fini fiscali non costituivano provento o reimpiego dell'evasione fiscale.

Ciò premesso, il difensore eccepisce che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari non conteneva in sé alcuna motivazione, rimandando pedissequamente al parere del Pubblico Ministero e disponendo senza alcun vaglio la rideterminazione del totale in euro 173.039,88; lamenta inoltre che relativamente alla valutazione dei canoni riscossi ma non dichiarati quale nozione non rientrante nel profitto di evasione fiscale che nel periodo di eventuale commissione del reato la legge n.161/2017 non era ancora entrata in vigore; a fronte delle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, il Tribunale nulla aveva motivato, limitandosi a ritenere applicabile retroattivamente la norma senza tuttavia entrare nel merito della seguente questione: se i canoni riscossi non dichiarati possano ritenersi provento e/o reimpiego di evasione fiscale anche a fronte del fatto che i canoni non dichiarati nel contratto, regolarmente registrato, non possano costituire provento o reimpiego di evasione fiscale come richiesto dalla norma, in quanto l'eventuale mancata dichiarazione degli stessi in sede reddituale potrebbe comportare solo un risparmio circa gli oneri tributari da versare. 1.2 Il difensore lamenta che il Tribunale aveva applicato la novella di cui all'art. 31 1.161/2017 e pertanto il divieto probatorio di cui all'art. 240-bis cod.pen. per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma e non aveva valutato la natura di provento da evasione fiscale al fine di integrare il precetto normativo di cui all'art. 240-bis cod.pen. e di contro avere identificato tale elemento con i canoni di locazione non denunciati al fisco. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è infondato. 2.1 Deve premettersi che, come già chiarito da questa Corte, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, p.c.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710 ss.; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

In epoca più recente, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01 ha ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Ciò premesso, si deve rilevare come la motivazione del Tribunale abbia applicato il principio secondo il quale "in tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della stessa. (In motivazione, la Corte ha osservato che a siffatta conclusione non osta il principio secondo cui la legge, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., dispone solo per l'avvenire, atteso che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca, rileva la speciale disposizione dell'art. 200, comma primo, cod. pen., richiamata dall'art. 236, comma secondo, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al ',r.„^ \v\ momento della loro applicazione)." (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282690; vedi anche Sez.2, n. 15551 del 04/11/2021, Gallace, Rv. 283384 - 02).

Come si legge in Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022„ "Le Sezioni Unite, risolvendo una questione controversa riguardante la confisca ora prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (definita "atipica", "allargata" o "estesa", per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria), ne ha ribadito la «natura di misura di sicurezza patrimoniale, replicante alcuni caratteri della misura di prevenzione antimafia, disciplinata dalla legge n. 575 del 1965, e la stessa finalità preventiva perseguita» (Sez.

U, n. 27421 del 25/02;2021, Crostella, Rv. 281561, in motivazione), traendo giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente.

Proprio per la ricordata natura della confisca allargata, è da tempo consolidato il principio secondo il quale «anche tale confisca, come le altre misure di sicurezza, è applicabile nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina, in quanto l'istituto non è soggetto al principio di irretroattività della norma penale di cui all'art. 25 Cost. e art. 2 c.p., quanto piuttosto alla disposizione dell'art. 200 c.p., applicabile alla confisca per il richiamo operato dall'art. 236 c.p., secondo la quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione perché postulano la valutazione in termini di attualità della pericolosità sociale, da ricostruire in base alla legislazione in quel momento vigente, pur se entrata in vigore in epoca successiva al sorgere della pericolosità, o all'acquisizione dei cespiti patrimoniali oggetto di ablazione» (così Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254698; in senso esattamente conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, Alfiero, Rv. 254786; Sez. 6, n. 25096 del 06/03/2009, Nobis, 244355; Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009, Pelle, Rv. 243493; Sez. 1, n. 8404 del 15/01/2009, Bellocco, Rv. 242862; Sez. 3, n. 38429 del 09/07/2008, Sforza, Rv. 241273).

Ribadito che il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria, estranea alla confisca allargata, più di recente si è affermato che essa può essere ordinata anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita (Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276299)".

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che non potessero essere computati i canoni di locazione percepiti e non dichiarati e che l'avvenuta registrazione del contratto di locazione non seguita dalla indicazione nella dichiarazione dei redditi degli introiti che ne sono derivati, posto che l'indagato non può pretendere di ricostruire ex post il proprio patrimonio e reddito al netto ) delle imposte evase, perché ciò significherebbe tornare al regime previgente la riforma del 2017.

Ritiene il Collegio, in conclusione sul punto, che la presunzione relativa circa l'origine criminosa dei beni di cui si sia titolari o si abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, o alle attività economiche svolte, non possa essere superata giustificando l'utilizzo di denaro provento di evasione fiscale, anche in relazione agli acquisti precedenti alla entrata in vigore della legge n. 161 del 2017.

Ne consegue che, nel caso di specie, la valutazione di manifesta sproporzione operata dai giudici della cautela non può essere inficiata dal richiamo dei ricorrenti al denaro sottratto alle imposte.

Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 giugno 2022 il Tribunale di Palermo confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata accolta solo in parte la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 240-bis cod.pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1Avverso il decreto ricorreva per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che con decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo si era provveduto a sequestrare il conto corrente intestato al ricorrente e poi due fabbricati di proprietà dello stesso; il decreto veniva impugnato innanzi il Tribunale di Palermo, che accoglieva parzialmente le doglianze proposte; veniva poi depositata istanza di dissequestro, a seguito della quale veniva rideterminato il totale "posseduto senza giustificazione in euro 173.039,88" avverso tale provvedimento veniva proposto atto di appello ex art. 310 cod.proc.pen. con il quale veniva eccepita l'applicazione dell'art. 240-bis cod.pen. prima dell'entrata in vigore della legge 161/2017, art.31, evidenziando che i canoni di locazione dell'immobile sito a Bagheria non dichiarati ai fini fiscali non costituivano provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Ciò premesso, il difensore eccepisce che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari non conteneva in sé alcuna motivazione, rimandando pedissequamente al parere del Pubblico Ministero e disponendo senza alcun vaglio la rideterminazione del totale in euro 173.039,88; lamenta inoltre che relativamente alla valutazione dei canoni riscossi ma non dichiarati quale nozione non rientrante nel profitto di evasione fiscale che nel periodo di eventuale commissione del reato la legge n.161/2017 non era ancora entrata in vigore; a fronte delle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, il Tribunale nulla aveva motivato, limitandosi a ritenere applicabile retroattivamente la norma senza tuttavia entrare nel merito della seguente questione: se i canoni riscossi non dichiarati possano ritenersi provento e/o reimpiego di evasione fiscale anche a fronte del fatto che i canoni non dichiarati nel contratto, regolarmente registrato, non possano costituire provento o reimpiego di evasione fiscale come richiesto dalla norma, in quanto l'eventuale mancata dichiarazione degli stessi in sede reddituale potrebbe comportare solo un risparmio circa gli oneri tributari da versare. 1.2 Il difensore lamenta che il Tribunale aveva applicato la novella di cui all'art. 31 1.161/2017 e pertanto il divieto probatorio di cui all'art. 240-bis cod.pen. per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma e non aveva valutato la natura di provento da evasione fiscale al fine di integrare il precetto normativo di cui all'art. 240-bis cod.pen. e di contro avere identificato tale elemento con i canoni di locazione non denunciati al fisco. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è infondato. 2.1 Deve premettersi che, come già chiarito da questa Corte, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 ss.; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). In epoca più recente, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01 ha ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Ciò premesso, si deve rilevare come la motivazione del Tribunale abbia applicato il principio secondo il quale "in tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della stessa. (In motivazione, la Corte ha osservato che a siffatta conclusione non osta il principio secondo cui la legge, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., dispone solo per l'avvenire, atteso che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca, rileva la speciale disposizione dell'art. 200, comma primo, cod. pen., richiamata dall'art. 236, comma secondo, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al ',r.„^ \v\ momento della loro applicazione)." (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282690; vedi anche Sez.2, n. 15551 del 04/11/2021, Gallace, Rv. 283384 - 02). Come si legge in Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022„ "Le Sezioni Unite, risolvendo una questione controversa riguardante la confisca ora prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (definita "atipica", "allargata" o "estesa", per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria), ne ha ribadito la «natura di misura di sicurezza patrimoniale, replicante alcuni caratteri della misura di prevenzione antimafia, disciplinata dalla legge n. 575 del 1965, e la stessa finalità preventiva perseguita» (Sez. U, n. 27421 del 25/02;2021, Crostella, Rv. 281561, in motivazione), traendo giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. Proprio per la ricordata natura della confisca allargata, è da tempo consolidato il principio secondo il quale «anche tale confisca, come le altre misure di sicurezza, è applicabile nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina, in quanto l'istituto non è soggetto al principio di irretroattività della norma penale di cui all'art. 25 Cost. e art. 2 c.p., quanto piuttosto alla disposizione dell'art. 200 c.p., applicabile alla confisca per il richiamo operato dall'art. 236 c.p., secondo la quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione perché postulano la valutazione in termini di attualità della pericolosità sociale, da ricostruire in base alla legislazione in quel momento vigente, pur se entrata in vigore in epoca successiva al sorgere della pericolosità, o all'acquisizione dei cespiti patrimoniali oggetto di ablazione» (così Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254698; in senso esattamente conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, Alfiero, Rv. 254786; Sez. 6, n. 25096 del 06/03/2009, Nobis, 244355; Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009, Pelle, Rv. 243493; Sez. 1, n. 8404 del 15/01/2009, Bellocco, Rv. 242862; Sez. 3, n. 38429 del 09/07/2008, Sforza, Rv. 241273). Ribadito che il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria, estranea alla confisca allargata, più di recente si è affermato che essa può essere ordinata anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita (Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276299)". Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che non potessero essere computati i canoni di locazione percepiti e non dichiarati e che l'avvenuta registrazione del contratto di locazione non seguita dalla indicazione nella dichiarazione dei redditi degli introiti che ne sono derivati, posto che l'indagato non può pretendere di ricostruire ex post il proprio patrimonio e reddito al netto ) delle imposte evase, perché ciò significherebbe tornare al regime previgente la riforma del 2017. Ritiene il Collegio, in conclusione sul punto, che la presunzione relativa circa l'origine criminosa dei beni di cui si sia titolari o si abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, o alle attività economiche svolte, non possa essere superata giustificando l'utilizzo di denaro provento di evasione fiscale, anche in relazione agli acquisti precedenti alla entrata in vigore della legge n. 161 del 2017. Ne consegue che, nel caso di specie, la valutazione di manifesta sproporzione operata dai giudici della cautela non può essere inficiata dal richiamo dei ricorrenti al denaro sottratto alle imposte. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Decreto Cassazione n. 07359/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris