CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12525/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso il decreto del 24/06/2025 della Corte di appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato gli appelli propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avversoil decreto del 29 novembre 2021, con cui il Tribunale di Roma, rigettata la richiesta diapplicazione di misura di prevenzione personalenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], hadisposto la confisca di beni mobili e immobili nella disponibilità del proposto, intestati allostesso, alla moglie [OSCURATO:PERSONA] o ad altri soggetti, tra cui le unità immobiliari inGuidonia Montecelio, iscritte in catasto al foglio 33, particella 390, sub 22 e sub 71,acquistate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 2010 e adibite adabitazione familiare.Il provvedimento è stato emesso in sede di rinvio a seguito di annullamento, consentenza di questa Corte n. 8050 del 16 gennaio 2025, del decreto della medesima Corte diappello del 25 giugno 2024, reiettivo della domanda di confisca dei predetti beni immobili inGuidonia Montecelio, a sua volta adottato in sede di rinvio a seguito di annullamento, giustasentenza n. 49804 del 15 settembre 2023, di pregressa decisione di conferma delprovvedimento di primo grado.La Corte di appello, dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto socialmentepericoloso, ai sensi della lettera b) dell’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,limitatamente all’anno 2004 ed al periodo dal 2011 al 2017, in quanto dedito al traffico disostanze stupefacenti e all’autoriciclaggio dei profitti illeciti mediante il reimpiego in attivitàeconomiche, ha ritenuto infondate le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché dall’istituto di credito [OSCURATO:PERSONA], che invocava la declaratoria di inopponibilitàalla procedura di prevenzione del credito ipotecario vantato nei confronti dei coniugi inrelazione all’acquisto delle due unità immobiliari.2. Avverso il decreto della Corte di appello ricorre per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Aloisi, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge per inesistenza o mera apparenzadella motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dei presupposti della correlazionetemporale, tra gli incrementi e la pericolosità del proposto, e della sproporzione rispetto alledisponibilità lecite, dolendosi altresì dell’omessa valutazione e del travisamento dicircostanze decisive allegate e documentate ai Giudici di merito. 2.1 Deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l’acconto perl’acquisto delle unità immobiliari fosse stato versato all’alienante tramite un assegno di euro5.000,00, mai incassato, e uno scoperto di conto corrente di euro 30.000,00, laddove conconsulenza di parte i ricorrenti avevano dimostrato di avere in realtà corrisposto euro5.000,00 mediante bonifico bancario ed euro 26.000,00 tramite un assegno incassato il 22ottobre 2010.2.2 Evidenzia che le prime 52 rate del mutuo, per complessivi euro 59.700,00, eranostate corrisposte, dal 31 gennaio 2011 al 31 luglio 2015, con risorse di provenienza lecita daVincenzo [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi fideiussore nel contratto: [OSCURATO:PERSONA],all’epoca esponente delle forze dell’ordine, percepiva emolumenti mensili netti per euro2.420,00, come documentato dagli estratti conto prodotti; lo stesso nell’anno 2013 avevaincassato il corrispettivo della vendita di un immobile, di cui era comproprietario.2.3 Rappresenta ulteriormente che [OSCURATO:PERSONA] tra il 2012 e il 2017 avevapercepito indennizzi risarcitori per euro 54.115,31, documentati attraverso la produzionedegli estratti di conto corrente.3. Avverso il medesimo decreto ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., amezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi di censura.3.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 1,lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché per motivazione apparente sul nesso di strumentalitàdel credito della banca rispetto all’attività illecita del proposto, rimarcando che alla data distipulazione del mutuo [OSCURATO:PERSONA] non era socialmente pericoloso.3.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 52, comma1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e apparenza della motivazione riguardo alla ritenutainsussistenza della buona fede del creditore. Ribadito che il mutuo era stato erogato in unperiodo in cui difettava la pericolosità sociale del proposto, sottolinea come nel caso inesame sussistessero una serie di elementi dimostrativi della buona fede della banca: ilvalore dell’immobile era congruo rispetto all’importo del finanziamento e inidoneo a generaresospetti sulla legittimità dell’operazione; era stata positivamente esitata la verifica del meritocreditizio dei mutuatari, cui si aggiungeva la garanzia offerta dal fideiussore; non risultavanoprotesti ed eventi pregiudizievoli con riferimento ai mutuatari e al garante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi meritano accoglimento.2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione,ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è consentito soltanto perviolazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n.21525 del 18/6/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01).Come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammessoesclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la meraapparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della normache impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).3. Tanto premesso, devono innanzitutto ritenersi fondati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA].La più recente sentenza rescindente ha censurato il decreto di rigetto della domanda diconfisca, emesso dalla Corte di appello di Roma il 25 giugno 2024, rilevando che il giudicedel gravame aveva apoditticamente accolto gli appelli avverso il provvedimento di primogrado senza confrontarsi con le doglianze formulate dai coniugi appellanti e con le ragioniaddotte dal Tribunale a giustificazione della confisca, ispirate al principio giurisprudenzialesecondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione opera anche quando l’acquistodel bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che ilfinanziamento deve essere rimborsato e ha un costo, sicché è in relazione a tale onerefinanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte delprevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217;Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388).Alla stregua dello schema enunciato nella sentenza di annullamento il Giudice del rinvioha giustificato la confisca argomentando che le unità immobiliari sono state acquistatetramite un finanziamento, fraudolentemente ottenuto mediante l’esibizione di false bustepaga, restituito ratealmente in un periodo in cui il proposto era socialmente pericoloso eprivo di redditi leciti. A conferma dell’assenza di capacità reddituale in capo alla coppia DelVecchio – [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha rimarcato che le prime 52 rate del mutuovenivano versate da [OSCURATO:PERSONA], mentre la rate successive erano corrisposte daValentina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con proventi illeciti. Così argomentando, il giudice di merito ha offerto una motivazione apparente, dovendoritenersi tale quella che omette di confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive o difornire congrua spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità delle stesse(Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 - 01).La Corte di appello ha considerato il pagamento delle prime 52 rate da parte diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] indizio dell’incapienza dei mutuatari, omettendo di valutare le specifichee documentate deduzioni difensive, formulate in apposita memoria depositata nel corso delgiudizio di rinvio, in ordine alla provenienza lecita delle risorse impiegate dal fideiussore,avuto riguardo alla capacità reddituale e alle disponibilità economiche.Indimostrato che il fideiussore sia stato tenuto indenne dai debitori principali per lesomme versate, a fronte dei pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] l’incrementopatrimoniale non può ritenersi nella sua interezza frutto del reimpiego di proventi illeciti, inossequio al principio giurisprudenziale, ispirato al necessario contemperamento dellegenerali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private di garanzia dellaproprietà tutelata dall’art. 42 Cost., secondo cui «in tema di confisca di prevenzione, non puòessere disposta l’ablazione di un bene immobile nella sua interezza ove il pagamento delprezzo di acquisto sia avvenuto in parte con redditi di provenienza lecita, salvo il caso in cuila preponderanza della provvista proveniente da disponibilità prive di giustificazione sia taleda rendere irrisoria, anche per la peculiare natura e consistenza economica del bene, laquota di conferimento lecita» (Sez. 6, n. 35893 del 20/06/2019, Quacquarelli, Rv. 276832 -01).Ed ancora, il decreto impugnato, oltre a risultare silente sulla dedotta percezione, tra il2012 e il 2017, di indennizzi assicurativi per sinistri e sull’incidenza di tali introiti sui saldiannuali tra entrate e uscite del nucleo familiare, non si confronta puntualmente con laprospettazione difensiva in ordine all’effettivo versamento dell’acconto con risorse lecite,tramite un bonifico di euro 5.000,00 e un assegno di euro 26.000,00, incassato dal dantecausa, in coincidenza della stipula del rogito immobiliare nell’ottobre del 2010, epoca in cuiAlessio [OSCURATO:PERSONA] non era socialmente pericoloso.4. Fondati risultano altresì i motivi di ricorso articolati dal creditore ipotecario BancaIntesa [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, espressa condivisione per le valutazioni del Tribunale checircoscrivevano temporalmente all’anno 2004 e agli anni dal 2011 al 2017 la pericolositàsociale di [OSCURATO:PERSONA], ha affermato la strumentalità all’attività illecita del propostodel credito scaturente dal mutuo contratto il 18 ottobre 2010, ottenuto per effetto dellafraudolenta rappresentazione al mutuante di redditi da lavoro inesistenti.Una simile prospettazione si discosta dal principio giurisprudenziale secondo cui «inmateria di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della valutazione in ordine al requisito -necessario per l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro- dell'insussistenza di alcun vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita delsoggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto avalutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l'emersione dellapericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazionedel finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quandorisulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione dipericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento, dell'erogazione lapericolosità fosse assente od "occulta", con conseguente apparenza di liceità delladestinazione delle risorse» (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA].r.l., Rv. 280793 – 01).Qualora, come nel caso esame, la condizione di pericolosità del debitore sia assente almomento in cui è sorto il credito e la destinazione delle risorse sia apparentemente lecita(l’acquisto di un immobile da adibire a casa coniugale), non può trovare spazio alcunragionamento presuntivo, ma occorre la congrua dimostrazione del nesso di strumentalità,quale precondizione della scelta di addivenire o meno alla tutela della posizione creditoria.Il provvedimento non esplicita adeguatamente tale nesso, tanto meno chiarisce in chetermini l’istituto mutuante avrebbe dovuto rendersi conto della strumentalità del creditorichiesto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in una situazione di assenza di pericolosità delproposto.In disparte l’espediente decettivo dell’esibizione di false buste paga attestanti introitinetti mensili da attività lavorativa dei coniugi debitori per complessivi euro 3.350,00, lavalutazione positiva sul merito creditizio e sul rischio di insolvenza era corroborata dal valoredel compendio immobiliare concesso in garanzia (euro 350.000,00), largamente superioreall’importo del finanziamento richiesto (euro 200.000,00), nonché dall’intervento qualefideiussore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero dell’Interno con reddito annuonetto di euro 39.000,00.La Corte di appello censura l’istituto erogante ([OSCURATO:PERSONA], cui è subentrata nellatitolarità del credito [OSCURATO:PERSONA]) per non aver acquisito ulteriore documentazione inordine alla posizione retributiva e previdenziale dei richiedenti, nonché le visure cameralidelle società datrici di lavoro, trascurando di considerare che l’eventuale negligenza deifunzionari della banca nell’istruzione della pratica, se può essere un sintomo del difetto dibuona fede, non è di per sé sufficiente ad escludere quest’ultima, giacché oggetto dirimprovero non è l’inosservanza delle prassi bancarie nella concessione del credito, bensì laconsapevolezza o la colpevole ignoranza della sua strumentalità.5. Il decreto dev’essere pertanto annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma perun nuovo giudizio, che dovrà essere effettuato in conformità dei principi enunciati. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]