CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 36086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12314 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato il ricorrente per il reato di minaccia aggravata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia la non correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità - è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e'valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti, come operata dalla Corte territoriale, risulta pienamente aderente alle emergenze istruttorie ed è sorretta da un percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici. Essa evidenzia in modo inequivoco come la condotta ascritta al ricorrente integri il delitto di minaccia aggravata (cfr. pagg. 5 -7 della sentenza impugnata). Ne consegue che le doglianze formulate con il ricorso si traducono, all'evidenza, in mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità. Ritenuto che tale unico motivo è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere est