CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 17515/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso avverso la sentenza n. 634/22 del Tribunale di Campobasso del 13/12/2022 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], n. Campobasso [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso ha dichiarato non doversi procedere nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.) a motivo della ritenuta particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica di Campobasso, deducendo violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e lamentando la mancata valutazione da parte del Tribunale dei numerosi e variegati precedenti penali, anche particolarmente gravi, risultanti dal casellario giudiziale dell'imputato, cui era stata contestata anche la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata, con conseguente effetto ostativo alla applicazione dell'esimente speciale. Osserva, inoltre, il ricorrente che, pur vantando un solo precedente specifico per evasione, l'imputato annovera precedenti reiterati per delitti della stessa indole di quello per cui si procede (resistenza a pubblico ufficiale) nonché per reati fra loro della stessa indole (lesioni personali, minacce, atti persecutori da un lato e furto, rapina e danneggiamento dall'altro). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Il Pubblico Ministero ricorrente indica due profili di illegittimità da cui reputa affetta la pronuncia impugnata e che ostano all'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.: a) la sussistenza a carico dell'imputato di precedenti per delitti della stessa indole di quello per cui si procede (uno specifico per evasione dagli arresti domiciliari ed uno per resistenza a pubblico ufficiale); b) la sussistenza di altri precedenti che, pur non essendo della stessa indole di quello di evasione, risultano fra loro della medesima indole (lesioni personali, minacce, atti persecutori, etc.). Va subito detto che la distinzione, al di là della sua fondatezza dogmatica, non esplica alcun rilievo nella fattispecie, atteso che questa Corte di cassazione ha già espresso il principio secondo cui ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347) È sufficiente, quindi, il richiamo alle precedenti condanne per evasione e resistenza, chiaramente della stessa indole in quanto espressione della insofferenza dell'imputato per le regole della vita associata, per concludere che nella fattispecie non poteva trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Irrilevante è, invece, il secondo profilo, ancorché si debba dissentire dal ricorrente sul fatto che la relazione di identità dell'indole, rilevante ai fini dell'abitualità ostativa di cui all'art. 131-bis, quarto comma, possa intercorrere anche tra precedenti per reati tra loro della medesima indole,ma non rispetto a quello per cui si procede. Tale interpretazione finirebbe, infatti, per dare rilevanza a meri precedenti penali non correlati alla manifestazione in ipotesi di scarsissima rilevanza sostanziale che l'istituto intende sottrarre a punibilità. 3. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.) P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per il giudizio sul punto alla Corte di appello di Campobasso. Così deciso, il 4 marzo 2024 Il