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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 32850/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna l'8 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Forlì il 17 gennaio 2019, a seguito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a due motivi.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, affermata nonostante la richiesta di sottoporsi all'alcool test fosse stata effettuata senza le garanzie di legge e l'avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia fosse stato formulato dopo l'accertamento degli indizi di reità a carico dell'imputato.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta la mancata conversione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità, nonostante il precedente penale risalente nel tempo e la personalità dell'imputato, giovane lavoratore onesto.

È stata depositata in Cancelleria memoria datata 2 maggio 2023, con la quale si ribadiscono i motivi di ricorso e si insiste per l'accoglimento dello stesso.

Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 2 e 3): l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'esecuzione dell'alcool test non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento e, comunque, i karabinieri danno atto di aver avvisato l'imputato della facoltà in esame; quanto alla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, rileva il prevedente penale specifico dell'imputato e la consistente intensità del dolo che ha sorretto la condotta.

Il ricorrente lamenta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, che risulta invece sufficiente, logica e congrua e dunque non sindacabile in sede di legittimità.

Esso peraltro trascura che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod.- pen.» (Sez. 4, Sentenza n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396; Sez. 4, Sentenza n. 1015 del 10/12/2015, Santori, Rv. 265799).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna l'8 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Forlì il 17 gennaio 2019, a seguito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a due motivi. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, affermata nonostante la richiesta di sottoporsi all'alcool test fosse stata effettuata senza le garanzie di legge e l'avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia fosse stato formulato dopo l'accertamento degli indizi di reità a carico dell'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la mancata conversione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità, nonostante il precedente penale risalente nel tempo e la personalità dell'imputato, giovane lavoratore onesto. È stata depositata in Cancelleria memoria datata 2 maggio 2023, con la quale si ribadiscono i motivi di ricorso e si insiste per l'accoglimento dello stesso. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 2 e 3): l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'esecuzione dell'alcool test non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento e, comunque, i karabinieri danno atto di aver avvisato l'imputato della facoltà in esame; quanto alla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, rileva il prevedente penale specifico dell'imputato e la consistente intensità del dolo che ha sorretto la condotta. Il ricorrente lamenta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, che risulta invece sufficiente, logica e congrua e dunque non sindacabile in sede di legittimità. Esso peraltro trascura che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod.- pen.» (Sez. 4, Sentenza n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396; Sez. 4, Sentenza n. 1015 del 10/12/2015, Santori, Rv. 265799). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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