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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2022

Cassazione n. 02627/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 16088/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 123/2019 della CORTE D ’ APPELLO di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 15/03/2019; Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 / 12 /202 2 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 15/3/2019, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativaagricola al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di somme a titolo di rimborso per l’avvenuta realizzazione, da parte di quest’ultima, di opere di manutenzione straordinaria (segnatamente consistite nella realizzazione di un impianto c.d. di prima pioggia, concernente il trattamento d elle acque piovane) dell’aziendadi produzione vitivinicola concessa in affitto dalla Cantina CooperativaSan [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo averrilevato l’inammissibilità di tutte le questioni proposte per la prima voltain sede di appello dalla società concedente, e dopo aver ritenuto ammissibilile sole contestazioni avanzate (peraltro, tardivamente) da quest’ultima in ordine alla portata della clausola convenzionale di esonero della concedente dagli obblighi ex art. 1617 c.c., e all’inclusione dell’impianto c.d. di prima pioggia all’interno del capitolatodelle opere che l’affittuaria aveva assunto a proprio carico – ha rilevato come la realizzazione dell’impianto in que stione (c.d. di prima pioggia) fosse certamente consistita in un’opera di manutenzione straordinaria dell’azienda concessa in affitto, con la conseguenza che l’esonero convenzionale di cui all’art. 1617 c.c. (riguardante le sole opere ordinarie) non poteva spiegare alcuna incidenza sul punto; e ciò, a tacere del fatto secondo cui le opere di manutenzionestraordinaria (tra le quali il ridetto impianto c.d. di prima Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pioggia) erano state pattiziamente poste a carico della società concedente,oltre a ricadere in ogni caso nella sfera di sua competenza, aisensi dell’art. 1621 c.c.; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] cooperativa agricola propone ricorso per cassazione sulla basedi quattro motivi d’impugnazione; laCantine [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. ; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depositatoconclusioni; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazioneagli artt. 112 e 113 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte terri toriale erroneamente omesso di rilevare come le questioni dedotte in appello dall’odierna società ricorrente (ritenute inammissibili poiché nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.,dalla corte territoriale) costituissero in realtà delle mere difese, tendentia sollecitare il giudice di merito a riconoscere l’infondatezza delladomanda avversaria in ragione dell’insussistenza dei relativi fatti costitutivi,tenuto conto: 1) dell’insussistenza di alcun obbligo giuridico cheimponesse la realizzazione dell’impian to c.d. di prima pioggia; 2) che la società proprietaria dello stabilimento non era in alcun modo obbligataalla realizzazione di tale impianto, trattandosi di un’opera non destinataalla conservazione della produttività dell’azienda concessa in affitto,b ensì alla sua trasformazione in ragione degli scopi particolari Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della società affittuaria; 3) che la società proprietaria è stata espressamente esonerata dall’esecuzione degli obblighi di cui all’art.1617 c.c. avendo l’affittuaria valutato ed esaminato lo stabilimento produttivotrovandolo idoneo all’uso cui sarebbe stato destinato; 4) che lasocietà conduttrice avrebbe dovuto, nell’esercizio della diligenza da essaesigibile, avvedersi della necessità dell’impianto in esame prima ancoradella conclusione del contratto di affitto; ciò posto, attraverso la proposizione di tali questioni in sede di appello,la società odierna ricorrente non aveva sollevato alcuna nuova eccezione (ancor meno non rilevabile d’ufficio), ma solo mere difese destinatea sollecitar e l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice di merito inordine alla verifica dei presupposti per l’accoglimento della domanda spiegatadalla controparte; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicaz ione degli artt. 426, 166 e 167 c.p.c., nonchénell’art. 1617 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) per avere la corte territoriale erroneamente ritenuta tardiva la prospettazione,da parte dell’odierna ricorrente in sede di appello, della questione concernente la portata della clausola di esonero della concedentedagli obblighi di cui all’art. 1617 c.c., trattandosi, anche in questo caso, della proposizione di mere difese destinate alla sollecitazionedell’esercizio di poteri ufficiosi del giud ice di merito, come taliinsuscettibili di soffrire di alcuna preclusione processuale; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione degli artt. 1617, 1621, 1176, co. 2, 1173,1322 e 1372 c.c. (in relazi one all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la realizzazione Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’impianto c.d. di prima pioggia fosse equivalsa all’esecuzione di un’operadi manutenzione straordinaria dell’azienda concessa in affitto, trattandosi,al contrario, piuttosto di un’opera destinata a una radicale trasformazionestrutturale del bene, con la conseguenza che la stessa, in quanto comunque connessa alla cura dell’azienda in modo da conservarnel’idoneità all’uso e alla produzione cui è d estinata, sarebbe inogni caso ricaduta (non già nelle previsioni di cui all’art. 1621 c.c., bensì)nell’ambito di applicazione dell’art. 1617 c.c., ossia delle opere destinatea salvaguardare e conservare l’idoneità dell’azienda all’uso e allaproduzione cui è destinata: opere dalla cui esecuzione la società concedenteera stata espressamente esonerata dagli accordi raggiunti dalleparti; peraltro, la circostanza di fatto costituita dalla carenza di un impiantoc.d. di prima pioggia all’interno dell’aziend a concessa in affitto avrebbedovuto costituire materia di uno specifico rilievo della società affittuariain sede di conclusione del contratto, con la conseguenza che l’omesso rilievo di tale carenza avrebbe dovuto essere integralmente attribuito al fatto della medesima società, siccome responsabile della violazionedegli obblighi di diligenza sulla stessa incombenti; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il C ollegio come, sulla base del principio di necessaria e completaallegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (validooltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche perquelli previsti dai n n . 3 e 4 della stessa dispos izione normativa), il ricorrenteche denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto,non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto c ondizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione(cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498) ; siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate , non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fon damento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anch e mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, S ez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; nella violazione di tali principi dev e ritenersi incors a la società ricorrentecon il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stess a , neldolersi che la corte d’appello avrebbe : 1) erroneamente omesso di rilevare come le questioni dedotte in appello dall’odierna società ricorrente (ritenute inammissibili poiché nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.,dalla corte territoriale) costituissero in realtà delle mere difese; 2) erroneamente ritenuta tardi va la prospettazione, da parte dell’odiernaricorrente in sede di appello, della questione concernente laportata della clausola di esonero della concedente dagli obblighi di cui all’art. 1617 c.c.; 3) erroneamente ritenuto che la realizzazione dell’impianto c.d. di prima pioggia fosse equivalsa all’esecuzione di un’operadi manutenzione straordinaria dell’azienda concessa in affitto (anziché di un’opera destinata a una radicale trasformazione strutturale del bene) , ha tuttavia omesso di fornire alcuna idon ea e completaindicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovantiil ricorso effettivo di dett i error i (ed essenziali anche allo scopodi appre z zare se le deduzioni potessero rivestire natura di meri Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri argomenti in iure ) , con particolare riguardo a lla comparsa di costituzione in primo grado e a lla replica alla riconvenzionale dalla controparte e dell’appello , n on riproduce ndosene il contenuto e non individuandone la collocazione tra gli atti del processo ( neppure alla stregua di quanto affermato da Sez.

U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,là dove la società ricorrente risulta aver financo trascurato didichiarare la volontà di far riferimento alla p resenza di detti atti nel fascicolo di ufficio ), oltre alla mancata allegazione del contratto di affitto in relazione al quale le deduzioni degli atti processuali dovrebbero essere apprezzate (del quale si omette altresì alcuna localizzazionetra gli atti del processo) , de l c.d. ‘ capitolato ’ e de l l ’atto depositato a seguito del mutamento del rito, essenziale ai fini della regolarizzazione delle allegazioni difensive, con ciò precludendo a questaCorte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censur e formulateal fine di giudicare la fondatezza de i motiv i d’impugnazione proposti; un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso , peraltro, deve ritenersi collegato alla totale assenza di argomentazioni difensive in relazionealla clausola n. 3 del contratto in esame, sulla base del quale il giudice d’appello risulta aver basato la propria motivazione, con il conseguenterilievo della mancata adeguata correlazione tra i contenuti dellasentenza e le argomentazioni critiche esposte in ricorso (cfr .

Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005 , Rv. 579564 – 01 , cui adde , in motivazione,Sez.

U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017 ) ; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006 inrelazione all’art. 8, co. 1 e 2, e 1, co. 2, del Regolamento regionale Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n.26 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’inesistenza di alcun obbligo di realizzazi one di un impianto c.d. di prima pioggia all’interno dell’azienda oggetto dell’odierna lite, attesa l’estraneità dell’attivitàvitivinicola in essa esercitata al novero di quelle per le quali èprevisto il trattamento delle acque piovane a fini di tutela d ella salute pubblica; ilmotivo è inammissibile ; la rilevata inammissibilità del primo motivo di ricorso comporta l’inammissibilità anche della censura in esame, essendo quest’ultima segnatamentediretta alla reintroduzione , nel dibattito processuale, di questionidi fatto già ritenut e tardivamente introdott e in giudizio dalla corte d’appello sulla base di un’argomentazione non validamente censuratain questa sede; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilitàdel ricorso, con la c onseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spesedel presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui aldispositivo; alladichiarazione di inammissibilità del ricorso segue l’a ttestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 16088/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 123/2019 della CORTE D ’ APPELLO di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 15/03/2019; Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 / 12 /202 2 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 15/3/2019, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativaagricola al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di somme a titolo di rimborso per l’avvenuta realizzazione, da parte di quest’ultima, di opere di manutenzione straordinaria (segnatamente consistite nella realizzazione di un impianto c.d. di prima pioggia, concernente il trattamento d elle acque piovane) dell’aziendadi produzione vitivinicola concessa in affitto dalla Cantina CooperativaSan [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo averrilevato l’inammissibilità di tutte le questioni proposte per la prima voltain sede di appello dalla società concedente, e dopo aver ritenuto ammissibilile sole contestazioni avanzate (peraltro, tardivamente) da quest’ultima in ordine alla portata della clausola convenzionale di esonero della concedente dagli obblighi ex art. 1617 c.c., e all’inclusione dell’impianto c.d. di prima pioggia all’interno del capitolatodelle opere che l’affittuaria aveva assunto a proprio carico – ha rilevato come la realizzazione dell’impianto in que stione (c.d. di prima pioggia) fosse certamente consistita in un’opera di manutenzione straordinaria dell’azienda concessa in affitto, con la conseguenza che l’esonero convenzionale di cui all’art. 1617 c.c. (riguardante le sole opere ordinarie) non poteva spiegare alcuna incidenza sul punto; e ciò, a tacere del fatto secondo cui le opere di manutenzionestraordinaria (tra le quali il ridetto impianto c.d. di prima Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pioggia) erano state pattiziamente poste a carico della società concedente,oltre a ricadere in ogni caso nella sfera di sua competenza, aisensi dell’art. 1621 c.c.; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] cooperativa agricola propone ricorso per cassazione sulla basedi quattro motivi d’impugnazione; laCantine [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. ; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depositatoconclusioni; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazioneagli artt. 112 e 113 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte terri toriale erroneamente omesso di rilevare come le questioni dedotte in appello dall’odierna società ricorrente (ritenute inammissibili poiché nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.,dalla corte territoriale) costituissero in realtà delle mere difese, tendentia sollecitare il giudice di merito a riconoscere l’infondatezza delladomanda avversaria in ragione dell’insussistenza dei relativi fatti costitutivi,tenuto conto: 1) dell’insussistenza di alcun obbligo giuridico cheimponesse la realizzazione dell’impian to c.d. di prima pioggia; 2) che la società proprietaria dello stabilimento non era in alcun modo obbligataalla realizzazione di tale impianto, trattandosi di un’opera non destinataalla conservazione della produttività dell’azienda concessa in affitto,b ensì alla sua trasformazione in ragione degli scopi particolari Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della società affittuaria; 3) che la società proprietaria è stata espressamente esonerata dall’esecuzione degli obblighi di cui all’art.1617 c.c. avendo l’affittuaria valutato ed esaminato lo stabilimento produttivotrovandolo idoneo all’uso cui sarebbe stato destinato; 4) che lasocietà conduttrice avrebbe dovuto, nell’esercizio della diligenza da essaesigibile, avvedersi della necessità dell’impianto in esame prima ancoradella conclusione del contratto di affitto; ciò posto, attraverso la proposizione di tali questioni in sede di appello,la società odierna ricorrente non aveva sollevato alcuna nuova eccezione (ancor meno non rilevabile d’ufficio), ma solo mere difese destinatea sollecitar e l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice di merito inordine alla verifica dei presupposti per l’accoglimento della domanda spiegatadalla controparte; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicaz ione degli artt. 426, 166 e 167 c.p.c., nonchénell’art. 1617 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) per avere la corte territoriale erroneamente ritenuta tardiva la prospettazione,da parte dell’odierna ricorrente in sede di appello, della questione concernente la portata della clausola di esonero della concedentedagli obblighi di cui all’art. 1617 c.c., trattandosi, anche in questo caso, della proposizione di mere difese destinate alla sollecitazionedell’esercizio di poteri ufficiosi del giud ice di merito, come taliinsuscettibili di soffrire di alcuna preclusione processuale; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione degli artt. 1617, 1621, 1176, co. 2, 1173,1322 e 1372 c.c. (in relazi one all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la realizzazione Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’impianto c.d. di prima pioggia fosse equivalsa all’esecuzione di un’operadi manutenzione straordinaria dell’azienda concessa in affitto, trattandosi,al contrario, piuttosto di un’opera destinata a una radicale trasformazionestrutturale del bene, con la conseguenza che la stessa, in quanto comunque connessa alla cura dell’azienda in modo da conservarnel’idoneità all’uso e alla produzione cui è d estinata, sarebbe inogni caso ricaduta (non già nelle previsioni di cui all’art. 1621 c.c., bensì)nell’ambito di applicazione dell’art. 1617 c.c., ossia delle opere destinatea salvaguardare e conservare l’idoneità dell’azienda all’uso e allaproduzione cui è destinata: opere dalla cui esecuzione la società concedenteera stata espressamente esonerata dagli accordi raggiunti dalleparti; peraltro, la circostanza di fatto costituita dalla carenza di un impiantoc.d. di prima pioggia all’interno dell’aziend a concessa in affitto avrebbedovuto costituire materia di uno specifico rilievo della società affittuariain sede di conclusione del contratto, con la conseguenza che l’omesso rilievo di tale carenza avrebbe dovuto essere integralmente attribuito al fatto della medesima società, siccome responsabile della violazionedegli obblighi di diligenza sulla stessa incombenti; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il C ollegio come, sulla base del principio di necessaria e completaallegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (validooltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche perquelli previsti dai n n . 3 e 4 della stessa dispos izione normativa), il ricorrenteche denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto,non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto c ondizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione(cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498) ; siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate , non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fon damento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anch e mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, S ez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; nella violazione di tali principi dev e ritenersi incors a la società ricorrentecon il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stess a , neldolersi che la corte d’appello avrebbe : 1) erroneamente omesso di rilevare come le questioni dedotte in appello dall’odierna società ricorrente (ritenute inammissibili poiché nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.,dalla corte territoriale) costituissero in realtà delle mere difese; 2) erroneamente ritenuta tardi va la prospettazione, da parte dell’odiernaricorrente in sede di appello, della questione concernente laportata della clausola di esonero della concedente dagli obblighi di cui all’art. 1617 c.c.; 3) erroneamente ritenuto che la realizzazione dell’impianto c.d. di prima pioggia fosse equivalsa all’esecuzione di un’operadi manutenzione straordinaria dell’azienda concessa in affitto (anziché di un’opera destinata a una radicale trasformazione strutturale del bene) , ha tuttavia omesso di fornire alcuna idon ea e completaindicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovantiil ricorso effettivo di dett i error i (ed essenziali anche allo scopodi appre z zare se le deduzioni potessero rivestire natura di meri Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri argomenti in iure ) , con particolare riguardo a lla comparsa di costituzione in primo grado e a lla replica alla riconvenzionale dalla controparte e dell’appello , n on riproduce ndosene il contenuto e non individuandone la collocazione tra gli atti del processo ( neppure alla stregua di quanto affermato da Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,là dove la società ricorrente risulta aver financo trascurato didichiarare la volontà di far riferimento alla p resenza di detti atti nel fascicolo di ufficio ), oltre alla mancata allegazione del contratto di affitto in relazione al quale le deduzioni degli atti processuali dovrebbero essere apprezzate (del quale si omette altresì alcuna localizzazionetra gli atti del processo) , de l c.d. ‘ capitolato ’ e de l l ’atto depositato a seguito del mutamento del rito, essenziale ai fini della regolarizzazione delle allegazioni difensive, con ciò precludendo a questaCorte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censur e formulateal fine di giudicare la fondatezza de i motiv i d’impugnazione proposti; un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso , peraltro, deve ritenersi collegato alla totale assenza di argomentazioni difensive in relazionealla clausola n. 3 del contratto in esame, sulla base del quale il giudice d’appello risulta aver basato la propria motivazione, con il conseguenterilievo della mancata adeguata correlazione tra i contenuti dellasentenza e le argomentazioni critiche esposte in ricorso (cfr . Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005 , Rv. 579564 – 01 , cui adde , in motivazione,Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017 ) ; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006 inrelazione all’art. 8, co. 1 e 2, e 1, co. 2, del Regolamento regionale Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n.26 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’inesistenza di alcun obbligo di realizzazi one di un impianto c.d. di prima pioggia all’interno dell’azienda oggetto dell’odierna lite, attesa l’estraneità dell’attivitàvitivinicola in essa esercitata al novero di quelle per le quali èprevisto il trattamento delle acque piovane a fini di tutela d ella salute pubblica; ilmotivo è inammissibile ; la rilevata inammissibilità del primo motivo di ricorso comporta l’inammissibilità anche della censura in esame, essendo quest’ultima segnatamentediretta alla reintroduzione , nel dibattito processuale, di questionidi fatto già ritenut e tardivamente introdott e in giudizio dalla corte d’appello sulla base di un’argomentazione non validamente censuratain questa sede; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilitàdel ricorso, con la c onseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spesedel presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui aldispositivo; alladichiarazione di inammissibilità del ricorso segue l’a ttestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 16088/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli acc
Sentenza Cassazione n. 02627/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris