CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 24449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], denunciando difetto di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio; Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 aprile 2023.