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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00253/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23) [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza resa in data 11 luglio 2022 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno in data 23 settembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato p. e p. dall'art. 186, commi 1 e 2 lett. b) e 2 sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre 2019.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso - e depositato anche memoria scritta - il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova.

Considerato che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con argomenti logici dai giudici di merito, atteso che la Corte d'appello aveva dato atto che l'apparecchio strumentale utilizzato dalla pattuglia intervenuta per l'accertamento risultava omologato e correttamente revisionato in data 14 giugno 2019 - circa quattro mesi prima dell'accertamento nei confronti dell'odierno imputato - e nella presente sede di legittimità non è possibile riesaminare tale valutazione, la quale presuppone una non consentita "rilettura" dei fatti di causa, di esclusiva competenza del giudice di merito.

Del resto, è pacifico che, in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato, in precedenza, verificato con cadenza annuale (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 - 01).

Ritenuto che anche il secondo motivo è reiterativo, oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello specificato che dalla documentazione in atti emergeva sia l'omologazione che la revisione dell'apparecchio, e che non erano emersi elementi utili a mettere in dubbio il buon funzionamento dell'apparecchio etilometrico.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23) [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza resa in data 11 luglio 2022 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno in data 23 settembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato p. e p. dall'art. 186, commi 1 e 2 lett. b) e 2 sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre 2019. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso - e depositato anche memoria scritta - il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza o comunque erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova. Considerato che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con argomenti logici dai giudici di merito, atteso che la Corte d'appello aveva dato atto che l'apparecchio strumentale utilizzato dalla pattuglia intervenuta per l'accertamento risultava omologato e correttamente revisionato in data 14 giugno 2019 - circa quattro mesi prima dell'accertamento nei confronti dell'odierno imputato - e nella presente sede di legittimità non è possibile riesaminare tale valutazione, la quale presuppone una non consentita "rilettura" dei fatti di causa, di esclusiva competenza del giudice di merito. Del resto, è pacifico che, in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato, in precedenza, verificato con cadenza annuale (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 - 01). Ritenuto che anche il secondo motivo è reiterativo, oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello specificato che dalla documentazione in atti emergeva sia l'omologazione che la revisione dell'apparecchio, e che non erano emersi elementi utili a mettere in dubbio il buon funzionamento dell'apparecchio etilometrico. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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