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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22231/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto degli altri ricorsi; lette le conclusioni dei difensore, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli altri ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, ha confermato quello emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della confisca di una villa ubicata a Casal di Principe, via Masaniello n. 6, insistente, quanto alla costruzione, su una particella (n. 6139 sub b) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (figlia di Luigi) e, quanto al cortile, su altra particella (n. 64040) cointestata a [OSCURATO:PERSONA] (padre di Luigi) e [OSCURATO:PERSONA] (seconda moglie di [OSCURATO:PERSONA]).

2. Secondo quanto rappresentato dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato permanentemente la sua pericolosità sociale quale appartenente al clan dei Casalesi, a partire dai primi anni '90 fino all'aprile 1999, cioè sino alla data dell'arresto che poneva fine a una latitanza iniziata nell'estate del 1997.

Tale arresto era avvenuto all'interno dell'immobile sottoposto a confisca, ove [OSCURATO:PERSONA] e altro esponente del medesimo clan si nascondevano in un locale sotterraneo con accesso da una botola.

L'immobile presentava le caratteristiche di un "bunker", come confermato dalle mura alte circa quattro metri e dai cancelli in ferro, nonché dalla presenza di un impianto di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso.

La sola sagoma della costruzione era riscontrabile in epoca precedente al periodo in cui era collocabile l'inizio della pericolosità qualificata del proposto.

La preponderante parte dei lavori, che le avevano fatto assumere le caratteristiche della villa, erano collocabili in epoca successiva.

3. Nella motivazione del decreto di secondo grado è stata rilevata preliminarmente la carenza di legittimazione con riguardo all'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], una volta che esso conteneva prospettazioni che riconoscevano tutte l'appartenenza del bene ai formali intestatari.

La Corte di appello ha nel proseguo illustrato considerazioni che hanno assunto quale elemento in sé comprovante la disponibilità del bene confiscato in capo al proposto già le particolarità delle caratteristiche realizzative dello stesso che manifestavano la sua effettiva destinazione alle esigenze dell'appartenente al clan di camorra, fino al momento del suo arresto.

Nella restante parte la motivazione del decreto di secondo grado si è soffermata confutare gli ulteriori rilievi mossi tramite i ricorsi in appello proposti nell'interesse dei terzi formali intestatari del bene nei termini di cui sopra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Avverso tale decreto propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché congiuntamente, tramite il comune difensore e procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.

5.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 4, 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011.Rileva che la Corte di appello ha ritenuto di confermare la ricostruzione di primo grado dei redditi dei familiari del proposto, in tal modo disattendendo, sulla base di apodittiche asserzioni, i dati certi di natura documentale rappresentati dal consulente di parte e nelle note difensive che avevano dato conto delle entrate di natura lecite impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione dell'immobile confiscato, spiegando altresì puntualmente le ragioni dell'erroneità del percorso seguito in primo grado, anche sotto il profilo della determinazione del costo di costruzione e del mancato confronto con gli importi rilevati secondo parametri e valori dell'epoca.

La stessa mancanza-apparenza di motivazione è riscontrabile quando nel decreto è stata negata la possibilità di considerare, ai fini della giustificazione degli impieghi posti in evidenza, gli introiti accumulati a seguito dell'attività di meccanico svolta "in nero" da [OSCURATO:PERSONA], nonché le disponibilità economiche riferibili a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]).

5.2. Con il secondo motivo denuncia nuovamente violazione degli artt. 4, 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Tale motivo, oltre a ribadire alcune delle censure mosse nel precedente, rileva che i Giudici di merito, una volta riconosciuto che i lavori di costruzione avevano inizio prima del periodo di manifestazione della pericolosità del proposto, avrebbero dovuto spiegare le ragioni per cui hanno collocato nel periodo successivo la restante parte dei lavori, intervenuta comunque in condizioni di proporzione degli impieghi rispetto alle allegate risorse dei familiari del proposto.

6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi che lamentano violazioni di legge, anche sotto il profilo dell'assenza di motivazione.

6.1. Il primo motivo deduce che non hanno ricevuto risposta gli specifici rilievi mossi con i motivi di appello aventi ad oggetto l'epoca di realizzazione dell'immobile e le acquisizioni a smentita della disponibilità del bene da parte del proposto.

I Giudici di merito, invece, hanno fatto affidamento su evanescenti elementi che dovrebbero risiedere nelle circostanze dell'arresto del proposto nel 1999 e nelle caratteristiche, per nulla indicative, della costruzione.

Procedendosi in tal modo e non considerandosi le allegazioni del terzo interessato a giustificazione dell'impiego, sono state violate le disposizioni sulla ripartizione dell'onere probatorio operanti in materia.

6.2. Con il secondo motivo ci si duole dell'assenza di qualsiasi risposta motivazionale in ordine alle deduzioni in appello introdotte con i motivi aggiunti, aventi ad oggetto la capacità reddituale della moglie del proposto e la riconducibilità della proprietà della particella interessata dalla costruzione confiscata a [OSCURATO:PERSONA], madre dell'attuale collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

6.3. Il terzo motivo rileva che l'altra particella, anch'essa oggetto di confisca, sulla quale ricade invece il giardino, risulta del tutto estranea alla villa definita "bunker", ma neppure tale precisa prospettazione in sede di appello ha ricevuto risposta con il decreto impugnato.

6.4. Le stesse violazioni di legge vengono denunciate nei motivi nuovi, sempre nell'interesse dei terzi interessati, trasmessi dal loro difensore in data 14 dicembre 2021.

Con tali motivi, oltre a ribadirsi il percorso critico esposto nel ricorso, si rileva che l'attuale intestataria [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un atto di donazione del 2017 da parte del nonno [OSCURATO:PERSONA] privo di qualsiasi connotazione sospetta, non ha mai convissuto con il padre [OSCURATO:PERSONA], al quale non è riconducibile il bene, non avendone egli mai avuto la disponibilità in ragione delle vicende relative alla sua sottoposizione agli arresti domiciliari in altra abitazione e in seguito del suo stato di latitanza.

La costruzione era stata realizzata da [OSCURATO:PERSONA] in epoca ben precedente al periodo della manifestazione della pericolosità, attraverso l'impiego di risorse che non potevano ritenersi di origine illecita.

Sicché, in ogni caso la confisca sarebbe potuta intervenire solo con riguardo al successivo incremento di valore, derivante dalle ulteriori opere sopravvenute.

La Corte di appello, inoltre, ha del tutto trascurato di considerare che, secondo quanto accertato giudizialmente, [OSCURATO:PERSONA] soltanto nel 1996, ossia quando tutte le opere erano state già ultimate, poteva beneficiare dei proventi dell'attività illecita.

Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] a casa dei genitori sono state considerate inattendibili, nonostante lo stesso avesse potuto avere diretta contezza del fatto, in quanto cognato di [OSCURATO:PERSONA].

Di contro, sono state svolte astratte considerazioni sulla destinazione dell'immobile, senza neppure quantificare l'incremento di valore nel periodo di pericolosità e considerare le allegazioni (dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA]) in ordine ai pagamenti sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] per l'ultimazione dei lavori svolti nel 1994-1995. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve dichiararsi inammissibile, mentre quello congiunto nell'interesse dei terzi risulta infondato, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto al ricorso nell'interesse del proposto, vanno richiamate le preliminari considerazioni nel decreto di secondo grado che hanno individuato la rappresentazione negli atti di appello nell'interesse del predetto di una posizione priva dei requisiti di legittimazione, essendosi dedotte censure tutte riferibili all'appartenenza ai terzi dell'unico bene confiscato.

Tali lettura delle chiare caratteristiche delle censure allora introdotte in appello neppure risulta contestata nei motivi del ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], laddove si contesta la sproporzione rispetto alle risorse impiegabili dai familiari del proposto, senza ricostruire l'utilizzo di tali risorse per la realizzazione di un bene nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Orbene, secondo quanto ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso della confisca di prevenzione di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione che si limiti a rilevare l'effettività di tale intestazione, cioè l'appartenenza del bene non a sé ma a terzi, in ragione delle disponibilità lecite in capo a quest'ultimi che potevano consentire l'acquisto, senza così esplicitare altre specifiche ragioni che potrebbero ugualmente giustificare il suo contraddire, ad esempio deducendo un sovraccarico delle acquisizione attribuitegli che potrebbe incidere sulle valutazioni in ordine alla sproporzione con riguardo ad altre ablazioni (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loriero, Rv. 281389; ma anche Sez. 6, n. 34549 del 09/06/2021, n.m.).

Tale principio afferisce alle regole generali in materia di legittimazione e di interesse ad impugnare, per cui deve valere nel caso di impugnazione sia in appello che in cassazione.

Si tratta di condizioni di inammissibilità rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado.

4. Pertanto, il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di secondo grado, va dichiarato inammissibile, risultando rivolto a contestare la decisione di rigetto di una impugnazione proposta in sede di appello dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in sé priva dei requisiti di ammissibilità secondo quanto richiesto dall'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. 5.

Quanto alle doglianze mosse nel ricorso proposto dai terzi interessati, va rilevato che la motivazione del decreto di appello ha mostrato di attribuire la disponibilità dell'intero immobile confiscato a [OSCURATO:PERSONA], sulla base della complessiva valutazione di una serie di elementi: gli stretti vincoli familiari fra lo stesso e gli intestatati formali nel tempo; il tipo di impegno economico nella costruzione dell'immobile che lo rendevano consono alle disponibilità illecite del proposto; le particolari caratteristiche della villa che ne rivelavano la destinazione quale costruzione fortificata a difesa della posizione di un boss camorrista, ma anche per disporre, attraverso la creazione di un ambiente sotterraneo con ingresso da una botola, di un nascondiglio nel caso della latitanza; il riscontro del corrispondente uso del proposto e di altro affiliato nel 1999.

Ciò ha portato i Giudici di merito a concludere che una disponibilità del genere non poteva plausibilmente attribuirsi, di contro, a un modesto dipendente di un'azienda di trasporti come il padre del proposto che, secondo le tesi difensive, avrebbe investito i suoi risparmi in un bene, le cui uniche tracce dell'effettivo utilizzo, proprio secondo la peculiare funzionalità di alcune delle sue caratteristiche costruttive, sono riferibili al proposto, stante le circostanze del suo arresto.

Il decreto di appello (pagg. 8 e 9) ha altresì illustrato le ragioni dell'irrilevanza delle dichiarazioni del collaboratore Diana addotte dalla difesa.

Ha svolto considerazioni a confutazione della tesi di un possibile errore nell'individuazione del bene o di parte di esso.

Non ha mancato di apprezzare la scarsa rilevanza delle circostanze dell' "allaccio ufficiale" dell'utenza elettrica.

Quanto all'epoca della realizzazione dell'immobile, il provvedimento impugnato ha rilevato che, anche ammessa la retrodatazione della comparsa della sola sagoma della costruzione negli anni '80, rimane incontestabile che la quasi totalità delle opere erano intervenute in seguito ed erano collocabili nel periodo della manifestazione della pericolosità qualificata del proposto, il quale, coerentemente alla posizione criminale assunta, si muniva di quel tipo di villa bunker.

I Giudici di merito non si sono fermati alle argomentazioni che li hanno condotti a ricondurre l'immobile già per le sue peculiari caratteristiche al proposto, piuttosto che ai formali intestatari.

Sono seguite, infatti, altre considerazioni, rapportate alle deduzioni difensive fondate sulla consulenza di parte, che hanno rilevato come l'unica ricostruzione dei redditi del padre del proposto dotata di attendibilità fosse quella che li quantificava, quanto al lavoro dipendente. in euro ventimila annui, cioè in importi inidonei a generare risparmi - una volta detratti gli impieghi per il sostentamento familiare - da reimpiegare per quel genere di investimento, non essendo peraltro riscontrabile documentalmente la diversa ricostruzione del consulente di una posizione stipendiale di importo doppio e risultando assertive e generiche le deduzioni di altre entrate.

Tanto nel contesto del ragionamento complessivo di merito che prima ancor di considerare le fonti di entrata dei genitori, ha valorizzato gli altri indicatori della disponibilità del proposto di quel tipo di bene e l'estraneità delle ragioni dei relativi impegni costruttivi ai suddetti familiari.

6. La motivazione così adottata, diversamente da quanto obiettato nei motivi del ricorso e in quelli nuovi nell'interesse dei terzi intestatari, non risulta meramente apparente quando ribadisce i presupposti della confisca e, pertanto, essa non può fondare i rilievi riferibili alla violazione di legge che è denunciabile in sede di legittimità in materia di misure di prevenzione.

Invero, obiezioni mosse nel ricorso di cui trattasi non fanno altro che riproporre le stesse questioni esaminate in sede di merito, intendendo asseverare alternative ricostruzioni - secondo percorsi argomentativi più o meno inediti rispetto alle deduzioni in appello - circa l'epoca dei lavori relativi alla realizzazione dell'immobile, le sue caratteristiche, la funzionalità delle stesse, certi dati relativi alla disponibilità del bene, la corretta individuazione delle particelle, la rilevanza dimostrativa delle dichiarazioni del collaboratore Diana, le ragioni dei trasferimenti formali sempre in ambito familiare, la capacità economica e di reimpiego lecito di taluni dei familiari.

Con riguardo a quest'utlimo tema, così come a quello del costo di costruzione, la difesa fa riferimento a informazioni e calcoli di natura rivalutativa comunque non documentalmente riscontrati, ma affidati a dati "scaricati da siti istituzionali" e ad altri astratti parametri, per giungere a conclusioni che in ogni caso non possono far ritenere la mera apparenza del percorso giustificativo sul punto, posto che non si confrontano con l'interezza dell'esposizione di merito che apprezza la convergenza, nel senso della disponibilità al proposto e dunque della natura solo formale dell'intestazione, degli altri elementi relativi alla destinazione del bene.

Si tratta dunque di censure, come quelle in precedenza citate, tutte prive di fondamento.

I motivi nuovi, oltre a seguire lo stesso percorso invocando la valutazione dei medesimi elementi o di altri ancora (come quando introducono inconducenti considerazioni sui tempi di percezione di certe entrate illecite del proposto), negano la confiscabilità del bene per intero, sulla base di principi che non possono trovare applicazione nella specie, sia perché rimane escluso dalla motivazione del provvedimento che la sagoma preesistente sulla stessa superficie avesse un valore preminente rispetto alle opere non separabile realizzate in seguito, sia in quanto si evocano limiti relativi all'incremento di valore che non possono giovare al terzo, poiché quale intestatario apparente del bene non può subire pregiudizi patrimoniali in ragione della confisca.

7. Alla stregua di tutte considerazioni che precedono, il ricorso nell'interesse del proposto va dichiarato inammissibile e lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

I ricorsi nell'interesse dei terzi intestatari risultano invece infondati e pertanto vanno rigettati, con la conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto degli altri ricorsi; lette le conclusioni dei difensore, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli altri ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, ha confermato quello emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della confisca di una villa ubicata a Casal di Principe, via Masaniello n. 6, insistente, quanto alla costruzione, su una particella (n. 6139 sub b) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (figlia di Luigi) e, quanto al cortile, su altra particella (n. 64040) cointestata a [OSCURATO:PERSONA] (padre di Luigi) e [OSCURATO:PERSONA] (seconda moglie di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Secondo quanto rappresentato dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato permanentemente la sua pericolosità sociale quale appartenente al clan dei Casalesi, a partire dai primi anni '90 fino all'aprile 1999, cioè sino alla data dell'arresto che poneva fine a una latitanza iniziata nell'estate del 1997. Tale arresto era avvenuto all'interno dell'immobile sottoposto a confisca, ove [OSCURATO:PERSONA] e altro esponente del medesimo clan si nascondevano in un locale sotterraneo con accesso da una botola. L'immobile presentava le caratteristiche di un "bunker", come confermato dalle mura alte circa quattro metri e dai cancelli in ferro, nonché dalla presenza di un impianto di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso. La sola sagoma della costruzione era riscontrabile in epoca precedente al periodo in cui era collocabile l'inizio della pericolosità qualificata del proposto. La preponderante parte dei lavori, che le avevano fatto assumere le caratteristiche della villa, erano collocabili in epoca successiva. 3. Nella motivazione del decreto di secondo grado è stata rilevata preliminarmente la carenza di legittimazione con riguardo all'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], una volta che esso conteneva prospettazioni che riconoscevano tutte l'appartenenza del bene ai formali intestatari. La Corte di appello ha nel proseguo illustrato considerazioni che hanno assunto quale elemento in sé comprovante la disponibilità del bene confiscato in capo al proposto già le particolarità delle caratteristiche realizzative dello stesso che manifestavano la sua effettiva destinazione alle esigenze dell'appartenente al clan di camorra, fino al momento del suo arresto. Nella restante parte la motivazione del decreto di secondo grado si è soffermata confutare gli ulteriori rilievi mossi tramite i ricorsi in appello proposti nell'interesse dei terzi formali intestatari del bene nei termini di cui sopra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso tale decreto propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché congiuntamente, tramite il comune difensore e procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 5.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 4, 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011.Rileva che la Corte di appello ha ritenuto di confermare la ricostruzione di primo grado dei redditi dei familiari del proposto, in tal modo disattendendo, sulla base di apodittiche asserzioni, i dati certi di natura documentale rappresentati dal consulente di parte e nelle note difensive che avevano dato conto delle entrate di natura lecite impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione dell'immobile confiscato, spiegando altresì puntualmente le ragioni dell'erroneità del percorso seguito in primo grado, anche sotto il profilo della determinazione del costo di costruzione e del mancato confronto con gli importi rilevati secondo parametri e valori dell'epoca. La stessa mancanza-apparenza di motivazione è riscontrabile quando nel decreto è stata negata la possibilità di considerare, ai fini della giustificazione degli impieghi posti in evidenza, gli introiti accumulati a seguito dell'attività di meccanico svolta "in nero" da [OSCURATO:PERSONA], nonché le disponibilità economiche riferibili a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]). 5.2. Con il secondo motivo denuncia nuovamente violazione degli artt. 4, 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. Tale motivo, oltre a ribadire alcune delle censure mosse nel precedente, rileva che i Giudici di merito, una volta riconosciuto che i lavori di costruzione avevano inizio prima del periodo di manifestazione della pericolosità del proposto, avrebbero dovuto spiegare le ragioni per cui hanno collocato nel periodo successivo la restante parte dei lavori, intervenuta comunque in condizioni di proporzione degli impieghi rispetto alle allegate risorse dei familiari del proposto. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi che lamentano violazioni di legge, anche sotto il profilo dell'assenza di motivazione. 6.1. Il primo motivo deduce che non hanno ricevuto risposta gli specifici rilievi mossi con i motivi di appello aventi ad oggetto l'epoca di realizzazione dell'immobile e le acquisizioni a smentita della disponibilità del bene da parte del proposto. I Giudici di merito, invece, hanno fatto affidamento su evanescenti elementi che dovrebbero risiedere nelle circostanze dell'arresto del proposto nel 1999 e nelle caratteristiche, per nulla indicative, della costruzione. Procedendosi in tal modo e non considerandosi le allegazioni del terzo interessato a giustificazione dell'impiego, sono state violate le disposizioni sulla ripartizione dell'onere probatorio operanti in materia. 6.2. Con il secondo motivo ci si duole dell'assenza di qualsiasi risposta motivazionale in ordine alle deduzioni in appello introdotte con i motivi aggiunti, aventi ad oggetto la capacità reddituale della moglie del proposto e la riconducibilità della proprietà della particella interessata dalla costruzione confiscata a [OSCURATO:PERSONA], madre dell'attuale collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Il terzo motivo rileva che l'altra particella, anch'essa oggetto di confisca, sulla quale ricade invece il giardino, risulta del tutto estranea alla villa definita "bunker", ma neppure tale precisa prospettazione in sede di appello ha ricevuto risposta con il decreto impugnato. 6.4. Le stesse violazioni di legge vengono denunciate nei motivi nuovi, sempre nell'interesse dei terzi interessati, trasmessi dal loro difensore in data 14 dicembre 2021. Con tali motivi, oltre a ribadirsi il percorso critico esposto nel ricorso, si rileva che l'attuale intestataria [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un atto di donazione del 2017 da parte del nonno [OSCURATO:PERSONA] privo di qualsiasi connotazione sospetta, non ha mai convissuto con il padre [OSCURATO:PERSONA], al quale non è riconducibile il bene, non avendone egli mai avuto la disponibilità in ragione delle vicende relative alla sua sottoposizione agli arresti domiciliari in altra abitazione e in seguito del suo stato di latitanza. La costruzione era stata realizzata da [OSCURATO:PERSONA] in epoca ben precedente al periodo della manifestazione della pericolosità, attraverso l'impiego di risorse che non potevano ritenersi di origine illecita. Sicché, in ogni caso la confisca sarebbe potuta intervenire solo con riguardo al successivo incremento di valore, derivante dalle ulteriori opere sopravvenute. La Corte di appello, inoltre, ha del tutto trascurato di considerare che, secondo quanto accertato giudizialmente, [OSCURATO:PERSONA] soltanto nel 1996, ossia quando tutte le opere erano state già ultimate, poteva beneficiare dei proventi dell'attività illecita. Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] a casa dei genitori sono state considerate inattendibili, nonostante lo stesso avesse potuto avere diretta contezza del fatto, in quanto cognato di [OSCURATO:PERSONA]. Di contro, sono state svolte astratte considerazioni sulla destinazione dell'immobile, senza neppure quantificare l'incremento di valore nel periodo di pericolosità e considerare le allegazioni (dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA]) in ordine ai pagamenti sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] per l'ultimazione dei lavori svolti nel 1994-1995. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve dichiararsi inammissibile, mentre quello congiunto nell'interesse dei terzi risulta infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al ricorso nell'interesse del proposto, vanno richiamate le preliminari considerazioni nel decreto di secondo grado che hanno individuato la rappresentazione negli atti di appello nell'interesse del predetto di una posizione priva dei requisiti di legittimazione, essendosi dedotte censure tutte riferibili all'appartenenza ai terzi dell'unico bene confiscato. Tali lettura delle chiare caratteristiche delle censure allora introdotte in appello neppure risulta contestata nei motivi del ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], laddove si contesta la sproporzione rispetto alle risorse impiegabili dai familiari del proposto, senza ricostruire l'utilizzo di tali risorse per la realizzazione di un bene nella disponibilità di quest'ultimo. 3. Orbene, secondo quanto ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso della confisca di prevenzione di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione che si limiti a rilevare l'effettività di tale intestazione, cioè l'appartenenza del bene non a sé ma a terzi, in ragione delle disponibilità lecite in capo a quest'ultimi che potevano consentire l'acquisto, senza così esplicitare altre specifiche ragioni che potrebbero ugualmente giustificare il suo contraddire, ad esempio deducendo un sovraccarico delle acquisizione attribuitegli che potrebbe incidere sulle valutazioni in ordine alla sproporzione con riguardo ad altre ablazioni (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loriero, Rv. 281389; ma anche Sez. 6, n. 34549 del 09/06/2021, n.m.). Tale principio afferisce alle regole generali in materia di legittimazione e di interesse ad impugnare, per cui deve valere nel caso di impugnazione sia in appello che in cassazione. Si tratta di condizioni di inammissibilità rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado. 4. Pertanto, il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di secondo grado, va dichiarato inammissibile, risultando rivolto a contestare la decisione di rigetto di una impugnazione proposta in sede di appello dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in sé priva dei requisiti di ammissibilità secondo quanto richiesto dall'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. 5. Quanto alle doglianze mosse nel ricorso proposto dai terzi interessati, va rilevato che la motivazione del decreto di appello ha mostrato di attribuire la disponibilità dell'intero immobile confiscato a [OSCURATO:PERSONA], sulla base della complessiva valutazione di una serie di elementi: gli stretti vincoli familiari fra lo stesso e gli intestatati formali nel tempo; il tipo di impegno economico nella costruzione dell'immobile che lo rendevano consono alle disponibilità illecite del proposto; le particolari caratteristiche della villa che ne rivelavano la destinazione quale costruzione fortificata a difesa della posizione di un boss camorrista, ma anche per disporre, attraverso la creazione di un ambiente sotterraneo con ingresso da una botola, di un nascondiglio nel caso della latitanza; il riscontro del corrispondente uso del proposto e di altro affiliato nel 1999. Ciò ha portato i Giudici di merito a concludere che una disponibilità del genere non poteva plausibilmente attribuirsi, di contro, a un modesto dipendente di un'azienda di trasporti come il padre del proposto che, secondo le tesi difensive, avrebbe investito i suoi risparmi in un bene, le cui uniche tracce dell'effettivo utilizzo, proprio secondo la peculiare funzionalità di alcune delle sue caratteristiche costruttive, sono riferibili al proposto, stante le circostanze del suo arresto. Il decreto di appello (pagg. 8 e 9) ha altresì illustrato le ragioni dell'irrilevanza delle dichiarazioni del collaboratore Diana addotte dalla difesa. Ha svolto considerazioni a confutazione della tesi di un possibile errore nell'individuazione del bene o di parte di esso. Non ha mancato di apprezzare la scarsa rilevanza delle circostanze dell' "allaccio ufficiale" dell'utenza elettrica. Quanto all'epoca della realizzazione dell'immobile, il provvedimento impugnato ha rilevato che, anche ammessa la retrodatazione della comparsa della sola sagoma della costruzione negli anni '80, rimane incontestabile che la quasi totalità delle opere erano intervenute in seguito ed erano collocabili nel periodo della manifestazione della pericolosità qualificata del proposto, il quale, coerentemente alla posizione criminale assunta, si muniva di quel tipo di villa bunker. I Giudici di merito non si sono fermati alle argomentazioni che li hanno condotti a ricondurre l'immobile già per le sue peculiari caratteristiche al proposto, piuttosto che ai formali intestatari. Sono seguite, infatti, altre considerazioni, rapportate alle deduzioni difensive fondate sulla consulenza di parte, che hanno rilevato come l'unica ricostruzione dei redditi del padre del proposto dotata di attendibilità fosse quella che li quantificava, quanto al lavoro dipendente. in euro ventimila annui, cioè in importi inidonei a generare risparmi - una volta detratti gli impieghi per il sostentamento familiare - da reimpiegare per quel genere di investimento, non essendo peraltro riscontrabile documentalmente la diversa ricostruzione del consulente di una posizione stipendiale di importo doppio e risultando assertive e generiche le deduzioni di altre entrate. Tanto nel contesto del ragionamento complessivo di merito che prima ancor di considerare le fonti di entrata dei genitori, ha valorizzato gli altri indicatori della disponibilità del proposto di quel tipo di bene e l'estraneità delle ragioni dei relativi impegni costruttivi ai suddetti familiari. 6. La motivazione così adottata, diversamente da quanto obiettato nei motivi del ricorso e in quelli nuovi nell'interesse dei terzi intestatari, non risulta meramente apparente quando ribadisce i presupposti della confisca e, pertanto, essa non può fondare i rilievi riferibili alla violazione di legge che è denunciabile in sede di legittimità in materia di misure di prevenzione. Invero, obiezioni mosse nel ricorso di cui trattasi non fanno altro che riproporre le stesse questioni esaminate in sede di merito, intendendo asseverare alternative ricostruzioni - secondo percorsi argomentativi più o meno inediti rispetto alle deduzioni in appello - circa l'epoca dei lavori relativi alla realizzazione dell'immobile, le sue caratteristiche, la funzionalità delle stesse, certi dati relativi alla disponibilità del bene, la corretta individuazione delle particelle, la rilevanza dimostrativa delle dichiarazioni del collaboratore Diana, le ragioni dei trasferimenti formali sempre in ambito familiare, la capacità economica e di reimpiego lecito di taluni dei familiari. Con riguardo a quest'utlimo tema, così come a quello del costo di costruzione, la difesa fa riferimento a informazioni e calcoli di natura rivalutativa comunque non documentalmente riscontrati, ma affidati a dati "scaricati da siti istituzionali" e ad altri astratti parametri, per giungere a conclusioni che in ogni caso non possono far ritenere la mera apparenza del percorso giustificativo sul punto, posto che non si confrontano con l'interezza dell'esposizione di merito che apprezza la convergenza, nel senso della disponibilità al proposto e dunque della natura solo formale dell'intestazione, degli altri elementi relativi alla destinazione del bene. Si tratta dunque di censure, come quelle in precedenza citate, tutte prive di fondamento. I motivi nuovi, oltre a seguire lo stesso percorso invocando la valutazione dei medesimi elementi o di altri ancora (come quando introducono inconducenti considerazioni sui tempi di percezione di certe entrate illecite del proposto), negano la confiscabilità del bene per intero, sulla base di principi che non possono trovare applicazione nella specie, sia perché rimane escluso dalla motivazione del provvedimento che la sagoma preesistente sulla stessa superficie avesse un valore preminente rispetto alle opere non separabile realizzate in seguito, sia in quanto si evocano limiti relativi all'incremento di valore che non possono giovare al terzo, poiché quale intestatario apparente del bene non può subire pregiudizi patrimoniali in ragione della confisca. 7. Alla stregua di tutte considerazioni che precedono, il ricorso nell'interesse del proposto va dichiarato inammissibile e lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. I ricorsi nell'interesse dei terzi intestatari risultano invece infondati e pertanto vanno rigettati, con la conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna
Decreto Cassazione n. 22231/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris