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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 00436/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7955-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di MACERATA; -intimata - avverso la sentenza n. 6/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATA, depositata il 25/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 07955 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: è impugnato per cassazione il provvedimento (qualificato come sentenza) con cui il giudice di pace di Macerata ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione notificato il 13-10-2021; la prefettura è rimasta intimata.

Considerato che:

I. - con l’unico motivo il ricorrente lamenta che il giudice di pace non abbia considerato un fatto controverso decisivo e che abbia inoltre erroneamente interpretato l’art. 13 del t.u. imm. e gli artt. 3 e 24 cost.; specificamente assume che era stato erroneamente concesso il nulla osta all’espulsione a fronte dell’esistenza di procedimenti penali pendenti, e si duole del fatto che nessuna motivazione è stata fornita a tal riguardo;

II. -il ricorso è inammissibile; non risulta dal provvedimento quale sia stato lo specifico tenore delle difese svolte dal ricorrente nella sede di merito; in ogni caso il provvedimento del giudice di pace ha tutt’altra ratio; vi si dice che l’espulsione era stata disposta perché il ricorrente, già gravato da precedenti per reati di spaccio di stupefacenti e destinatario di un permesso di soggiorno provvisorio per motivi di giustizia, si era trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato dopo la scadenza di tale permesso; Ric. 2022 n. 07955 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -3- in ciò è stato ravvisato il presupposto dell’espulsione, e sul punto nessuna censura è stata svolta;

III. - ne segue che il motivo di doglianza non è calibrato sulla ratio decidendi e, quanto al profilo della necessità di difesa nei procedimenti pendenti, si tratta di questione valutata dalgiudice di pace a mezzo del rilievo – esso pure non censurato – che la possibilità di partecipazione ai procedimenti suddetti era stata garantita da apposito nulla osta dell’autorità giudiziaria. p.q.m.

La Corte dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7955-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di MACERATA; -intimata - avverso la sentenza n. 6/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATA, depositata il 25/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 07955 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: è impugnato per cassazione il provvedimento (qualificato come sentenza) con cui il giudice di pace di Macerata ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione notificato il 13-10-2021; la prefettura è rimasta intimata. Considerato che: I. - con l’unico motivo il ricorrente lamenta che il giudice di pace non abbia considerato un fatto controverso decisivo e che abbia inoltre erroneamente interpretato l’art. 13 del t.u. imm. e gli artt. 3 e 24 cost.; specificamente assume che era stato erroneamente concesso il nulla osta all’espulsione a fronte dell’esistenza di procedimenti penali pendenti, e si duole del fatto che nessuna motivazione è stata fornita a tal riguardo; II. -il ricorso è inammissibile; non risulta dal provvedimento quale sia stato lo specifico tenore delle difese svolte dal ricorrente nella sede di merito; in ogni caso il provvedimento del giudice di pace ha tutt’altra ratio; vi si dice che l’espulsione era stata disposta perché il ricorrente, già gravato da precedenti per reati di spaccio di stupefacenti e destinatario di un permesso di soggiorno provvisorio per motivi di giustizia, si era trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato dopo la scadenza di tale permesso; Ric. 2022 n. 07955 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -3- in ciò è stato ravvisato il presupposto dell’espulsione, e sul punto nessuna censura è stata svolta; III. - ne segue che il motivo di doglianza non è calibrato sulla ratio decidendi e, quanto al profilo della necessità di difesa nei procedimenti pendenti, si tratta di questione valutata dalgiudice di pace a mezzo del rilievo – esso pure non censurato – che la possibilità di partecipazione ai procedimenti suddetti era stata garantita da apposito nulla osta dell’autorità giudiziaria. p.q.m. La Corte dichiar
Decreto Cassazione n. 00436/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris