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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 21653/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19352-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] pensione R.G.N. 19352/2017 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2023 CC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 206/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/01/2017 R.G.N. 704/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma , seppur con diversa motivazione,confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione della propria pensione senza applicazione del massimale previsto dai commi 5 e ss. dell’art.8 l. n.480/88.

Riteneva la Corte che la domanda fosse preclusa da un precedente giudicato che aveva respinto la domanda del medesimo Riccobello tesa al ricalcol o del la quota liquidata in forma capitale facendo applicazione di un diverso coefficiente di capitalizzazione.

Secondo la Corte quel giudicato, coprendo il deducibile, copriva anche la questione dedotta nel presente giudizio, poiché aveva ad oggetto l’unico rapporto obbligatorio costituito dalla pensione, nelle sue due quote, liquidata una in forma capitale ed erogata l’altra in ratei mensili.

La quota capitalizzata era stata accertata in modo definitivo secondo la quantificazione operata dall’Inps e non poteva essere rideterminata senza applicazione del massimale.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.2909 c.c. per non avere la Corte considerato che la presente domanda era diversa da quella giudicata in via definitiva, questa concernendo la non applicazione del massimale pensionistico e quella invece la individuazione del coefficiente di capitalizzazione da applicare.

La pronuncia passata in giudicato non aveva accertato quanto l’Inps dovesse pagare al ricorrente.

Il motivo è da respingere.

È pacifico tra le parti che sia il presente giudizio, sia quello conclusosi con la sentenza di questa Corte n.2678/15, erano volti a contrastare la determinazione del trattamento pensionistico calcolata dall’Inps in €971.278,80 per quota liquidata in forma capitale, e €5.155,91 quale residuo importo del rateo mensile di pensione.

Tale quantificazione teneva conto del massimale di cui ai commi 5 e ss. dell’art.8 l. n.480/88.Nel giudizio conclusosi con Cass.2678/15, la domanda di riliquidazione era fondata sulla ritenuta applicabilità – limitatamente alla quota di pensione da liquidarsi in forma capitalizzata –di un coefficiente di capitalizzazione diverso da quello applicato dall’Inps.

La sentenza n.2678/15 ha rigettato nel merito tale domanda.

Nel presente giudizio, la stessa quantificazione dell’Inps viene contestata sotto un diverso profilo.

La domanda ha ad oggetto la riliquidazione – questa volta di entrambe le quote del trattamento, sia quella capitalizzata sia quella da corrispondersi ratealmente – sulla base della ritenta non applicabilità del massimale ex art.8, co.5 ss. l. n.488/80.

Come rettamente osservato dalla pronuncia impugnata, il diritto alla pensione è unico, come lo è il rapporto previdenziale che vi sta alla base, e involge l’intero trattamento pensionistico, nelle sue due componenti della quota liquidata in forma capitalizzata e nella quota liquidata in ratei mensili.

Con la sentenza n.2678/15 è passata in giudicato la statuizione che determina il diritto alla quota capitalizzata nella misura fissata dall’Inps, ovvero con applicazione del massimale.

Il rigetto nel merito della domanda avente ad oggetto il coefficiente di capitalizzazione copre infatti anche il deducibile, ovvero ogni altra questione attinente al diritto alla prestazione pensionistica, nell’an e nella sua quantificazione, ivi compresa la questione, colà deducibile ma non dedotta, relativa all’applicazione del massimale.

Per effetto della sentenza n.2678/15, perciò, il diritto del ricorrente alla pensione è stato definitivamente accertato nella misura determinata dall’Inps e dunque con applicazione del massimale.

Tale giudicato opera nel presente giudizio anche per la quota di trattamento da liquidarsi in via mensile poiché, come rilevato dalla sentenza e ricordato , il diritto alla pensione è unico, sebbene composto di una quota liquidata in forma capitale e di una liquidata in modo rateale.

Nel momento in cui viene definitivamente determinata la quota del trattamento da liquidarsi in forma capitalizzata conapplicazione del massimale, allo stesso modo viene determinata in modo definitivo e con applicazione del massimale la residua quota dell’unitario diritto alla prestazione pensionistica, ovvero quella erogata mensilmente.

La sentenza va dunque confermata con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19352-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] pensione R.G.N. 19352/2017 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 206/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/01/2017 R.G.N. 704/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma , seppur con diversa motivazione,confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione della propria pensione senza applicazione del massimale previsto dai commi 5 e ss. dell’art.8 l. n.480/88. Riteneva la Corte che la domanda fosse preclusa da un precedente giudicato che aveva respinto la domanda del medesimo Riccobello tesa al ricalcol o del la quota liquidata in forma capitale facendo applicazione di un diverso coefficiente di capitalizzazione. Secondo la Corte quel giudicato, coprendo il deducibile, copriva anche la questione dedotta nel presente giudizio, poiché aveva ad oggetto l’unico rapporto obbligatorio costituito dalla pensione, nelle sue due quote, liquidata una in forma capitale ed erogata l’altra in ratei mensili. La quota capitalizzata era stata accertata in modo definitivo secondo la quantificazione operata dall’Inps e non poteva essere rideterminata senza applicazione del massimale. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.2909 c.c. per non avere la Corte considerato che la presente domanda era diversa da quella giudicata in via definitiva, questa concernendo la non applicazione del massimale pensionistico e quella invece la individuazione del coefficiente di capitalizzazione da applicare. La pronuncia passata in giudicato non aveva accertato quanto l’Inps dovesse pagare al ricorrente. Il motivo è da respingere. È pacifico tra le parti che sia il presente giudizio, sia quello conclusosi con la sentenza di questa Corte n.2678/15, erano volti a contrastare la determinazione del trattamento pensionistico calcolata dall’Inps in €971.278,80 per quota liquidata in forma capitale, e €5.155,91 quale residuo importo del rateo mensile di pensione. Tale quantificazione teneva conto del massimale di cui ai commi 5 e ss. dell’art.8 l. n.480/88.Nel giudizio conclusosi con Cass.2678/15, la domanda di riliquidazione era fondata sulla ritenuta applicabilità – limitatamente alla quota di pensione da liquidarsi in forma capitalizzata –di un coefficiente di capitalizzazione diverso da quello applicato dall’Inps. La sentenza n.2678/15 ha rigettato nel merito tale domanda. Nel presente giudizio, la stessa quantificazione dell’Inps viene contestata sotto un diverso profilo. La domanda ha ad oggetto la riliquidazione – questa volta di entrambe le quote del trattamento, sia quella capitalizzata sia quella da corrispondersi ratealmente – sulla base della ritenta non applicabilità del massimale ex art.8, co.5 ss. l. n.488/80. Come rettamente osservato dalla pronuncia impugnata, il diritto alla pensione è unico, come lo è il rapporto previdenziale che vi sta alla base, e involge l’intero trattamento pensionistico, nelle sue due componenti della quota liquidata in forma capitalizzata e nella quota liquidata in ratei mensili. Con la sentenza n.2678/15 è passata in giudicato la statuizione che determina il diritto alla quota capitalizzata nella misura fissata dall’Inps, ovvero con applicazione del massimale. Il rigetto nel merito della domanda avente ad oggetto il coefficiente di capitalizzazione copre infatti anche il deducibile, ovvero ogni altra questione attinente al diritto alla prestazione pensionistica, nell’an e nella sua quantificazione, ivi compresa la questione, colà deducibile ma non dedotta, relativa all’applicazione del massimale. Per effetto della sentenza n.2678/15, perciò, il diritto del ricorrente alla pensione è stato definitivamente accertato nella misura determinata dall’Inps e dunque con applicazione del massimale. Tale giudicato opera nel presente giudizio anche per la quota di trattamento da liquidarsi in via mensile poiché, come rilevato dalla sentenza e ricordato , il diritto alla pensione è unico, sebbene composto di una quota liquidata in forma capitale e di una liquidata in modo rateale. Nel momento in cui viene definitivamente determinata la quota del trattamento da liquidarsi in forma capitalizzata conapplicazione del massimale, allo stesso modo viene determinata in modo definitivo e con applicazione del massimale la residua quota dell’unitario diritto alla prestazione pensionistica, ovvero quella erogata mensilmente. La sentenza va dunque confermata con condanna alle spese secondo soccombenza. P.Q.M. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
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