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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37444/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'appello di Torino, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente pronunzia, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in atto pubblico contestato al capo B) e per quello di omicidio colposo, così riqualificato il fatto originariamente contestato al capo A) come omicidio doloso aggravato. [OSCURATO:PERSONA], infermiere in servizio presso l'ospedale di Carmagnola, è accusato di aver causato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], ricoverato presso il medesimo nosocomio, iniettando allo stesso, in assenza di prescrizione medica, un farmaco al fine di prevenire lo stato di agitazione del paziente, nonchè di aver indotto una tirocinante ad alterare la cartella clinica del Tuninetti al fine di far risultare un dosaggio inferiore a quello reale del medicinale somministrato.

Per il decesso del menzionato Tuninetti era stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di omicidio volontario aggravato, ma all'esito del primo grado di giudizio, celebrato con rito abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Asti, affermava la responsabilità del Capra previa derubricazione del fatto di cui al capo A) nel meno grave reato di omicidio colposo, nonché per il reato di falso di cui al capo B), La Corte d'Assise d'appello di Torino confermava la condanna del Capra, ma, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, in riferimento all'originaria qualificazione di omicidio volontario aggravato, ritenendo altresì il vincolo della continuazione con il reato di falso, per il quale parimenti confermava la condanna dell'imputato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con esclusivo riguardo all'affermazione di responsabilità del Capra per il reato di cui al capo A) ed alla qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso veniva accolto dalla Prima Sezione di questa Corte, 1,3 quale annullava la sentenza con rinvio per nuovo giudizio rilevando vizi motivazionali della medesima.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva impugnando l'ordinanza del 24 ottobre 2022 con la quale la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di integrazione del quesito oggetto del supplemento di perizia disposto nel giudizio di rinvio.

In proposito il ricorrente osserva che le integrazioni richieste riguardavano, in sintesi, l'accertamento delle cause della morte del Tuninetti e dell'effettiva sussistenza di un rapporto causale tra il suddetto evento e le condotte attribuite all'imputato.

Lamenta che la Corte avrebbe indebitamente respinto la richiesta sostenendo che il vincolo del rinvio avesse ad oggetto esclusivamente il profilo dell'elemento soggettivo del reato, risultando irrevocabile l'accertamento degli altri elementi costitutivi dello stesso, posto che il punto relativo al nesso di causalità non aveva costituito oggetto della decisione del giudice di legittimità, mentre il tema era stato introdotto già nel primo giudizio d'appello con il gravame di merito e con successiva memoria.

Ne conseguirebbe che illegittimamente il giudice del rinvio ha ritenuto preclusa l'integrazione probatoria richiesta senza entrare nel merito della medesima, nonostante la decisività della questione proposta dalla difesa in ragione dell'omesso pregresso accertamento del nesso di causalità tra l'azione dell'imputato e la morte del paziente. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in merito alla perimetrazione del vincolo di rinvio al mero accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

In tal senso obietta anzitutto come la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'annullamento era stato disposto per vizi di motivazione della prima sentenza d'appello e che dunque, in quanto giudice del rinvio, essa agiva con i medesimi poteri del precedente giudicante, incontrando come unico limite quello di non poter riproporre il medesimo percorso giustificativo seguito dal medesimo e censurato da parte del giudice di legittimità.

In secondo luogo osserva come la sentenza rescindente, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del rinvio, mai avrebbe affermato il corretto accertamento del nesso di causalità, rilevando anzi come la memoria con cui nel primo giudizio d'appello era stata richiesta la rinnovaz one dell'istruttoria dibattimentale funzionale proprio a tale accertamento, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza annullata, non conteneva motivi nuovi, ma sviluppava quelli già articolati in proposito con il gravame di merito.

Del tutto illegittimamente dunque la Corte territoriale avrebbe ritenuto escluso dal perimetro del rinvio il tema del rapporto causale tra la morte del paziente e la condotta dell'imputato.

Nel medesimo senso, con il terzo motivo, il ricorrente deduce altresì difetto di motivazione sul menzionato nesso di causalità, rilevando come la Corte abbia omesso di pronunziarsi, ritenendo, come detto illegittimamente, di potervisi sottrarre nonostante lo stesso fosse stato ampiamente sollevato con l'impugnazione di merito e non avesse c:ostituito oggetto di scrutinio in sede rescindente. 2.3 Ulteriori vizi di motivazione vengono infine dedotti con il quarto motivo in merito alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.

In proposito lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, avrebbe ritenuto la suddetta aggravante, pur considerata equivalente alle già riconosciute attenuanti generiche, che già era stata riconosciuta nel primo giudizio d'appello, limitandosi ad affermare che l'imputato avrebbe agito abusando della propria prestazione d'opera, senza però precisare in cosa sarebbe consistito tale abuso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. In particolare sono parzialmente fondate le censure relative all'interpretazione del vincolo di rinvio da parte della Corte territoriale. 2.1 Va anzitutto osservato come non sia in dubbio il principio evocato dal ricorrente per cui, nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto, con l'unico vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità in sede rescindente, dovendosi ritenere quindi che lo stesso può giudicare con gli stessi poteri di accertamento e di valutazione del fatto spettanti al primo giudice di merito (ex multis Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283440; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). 2.2 Non è invece condivisibile il ricorso laddove sostiene che dal suddetto principio discenderebbe l'estensione del potere di accertamento e di valutazione del giudice del rinvio anche sui punti che non hanno costituito oggetto di annullamento e più in generale su tutti i temi devoluti con il gravame di merito.

Ed infatti al fine di determinarne l'esatta estensione tale principio deve essere coniugato con il principio devolutivo e con quello del giudicato interno a formazione progressiva, che trova espressione nell'art. 624 c.p.p., per cui in caso di annullamento parziale, la sentenza impugnata assume autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

In tal senso per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (ex multis Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 28.1106).

Per consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, è ammissibile la formazione progressiva del giudicato nello sviluppo dinamico del rapporto processuale non solo quando l'annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati o talune delle imputazioni, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate, ne' aventi con queste connessione essenziale.

Ne consegue che, da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in -elazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa) (Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637; Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636).

Va inoltre precisato che, nel caso di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, c.p.p., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato (Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio, Rv. 272966).

Con specifico riguardo all'integrazione con il principio devolutivo, va invece ribadito che le questioni affrontate dalla sentenza d'appello gravata dal ricorso per cassazione che non sono state specificamente devolute al giudice di legittimità non rientrano tra i motivi assorbiti, sicché, in caso di annullamento, al giudice del rinvio è precluso il loro esame, a meno che le stesse non si pongano parimenti in rapporto di connessione essenziale con le parti della sentenza d'appello oggetto dell'annullamento (ex multis Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877; Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, Ottonello, Rv. 264033).

3. Alla luce dei consolidati principi sopra ricordati, è dunque priva di fondamento l'asserzione del ricorrente secondo cui il giudice del rinvio, in ragione del fatto che l'annullamento della prima sentenza d'appello era stato disposto per vizi di motivazione, aveva solo per questo il dovere di pronunziarsi su tutti i punti della decisione di primo grado che avevano costituito oggetto della devoluzione di merito e, dunque, anche sul nesso di causalità. 3.1 Colgono invece nel segno le ulteriori censure proposte dal ricorrente con i primi due motivi.

E' infatti insegnamento altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare ed a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (ex multis Sez. 5, n. 5509 del 08/01/2019, Castello, Rv. 275344).

Principio che deve ritenere si applichi sia al caso in cui il giudice di legittimità abbia espressamente dichiarati assorbiti alcuni dei motivi di ricorso, ritenendo di dover annullare con rinvio la sentenza impugnata in ragione del carattere pregiudiziale delle censure accolte, ma anche a quello in cui l'assorbimento risulti implicito, per non aver lo stesso giudice affrontato alcune delle questioni sollevate con il ricorso, il cui esame deve dunque ritenersi parimenti rimesso al giudice del rinvio. 3.2 Ed in tal senso deve allora convenirsi con il ricorrente che con il ricorso erano stati specificamente denunziati anche vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza da parte del primo giudice dell'appello del nesso causale tra la condotta dell'imputato e la morte della vittima ed all'esaustività degli accertamenti peritati svolti sul punto, lamentando altresì violazione di legge ed ulteriori vizi di motivazione in merito alla qualificazione come motivo nuovo della richiesta di rinnovazione di tali accertamenti avanzata dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado con apposita memoria.

Tali doglianze sono state puntualmente registrate dalla sentenza rescindente (p. 7 della motivazione) e i giudici di legittimità hanno poi accolto quella relativa alla ritenuta inammissibilità della richiesta proposta con la menzionata memoria, escludendo che la stessa potesse essere classificata come un motivo nuovo.

Nel prosieguo dello svolgimento della motivazione i giudici della Prima Sezione hanno poi rigettato le censure relative alla valutazione delle prove dichiarative ed invece accolto quelle concernenti la configurabilità del dolo eventuale e la conseguente qualificazione giuridica del fatto come omicidio volontario, anziché come omicidio colposo, come aveva al contrario ritenuto il giudice di primo grado.

La Corte ha quindi disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, senza circoscrivere espressamente la propria decisione a tale ultimo profilo, come invece sostanzialmente ritenuto dal giudice del rinvio. 3.3 All'evidenza la sentenza del giudice di legittimità non ha dunque affrontato il motivo relativo al nesso di causalità, che, come già ricordato, aveva comunque registrato.

Ma non si è trattato di una mera dimenticanza, bensì di una scelta consapevole conseguente all'accoglimento delle censure proposte dal ricorrente in merito alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Infatti l'esame del merito di tale richiesta, sul quale questa Corte correttamente non si è pronunziata, è stata considerata pregiudiziale rispetto all'esame delle critiche mosse alla motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermata sussistenza del nesso di causalità, censure ritenute dunque assorbite dall'annullamento sul punto relativo all'eccezione proposta con il primo motivo di ricorso e conseguentemente affidate all'esame del giudice del rinvio.

In altri termini a quest'ultimo non era rimesso esclusivamente il tema dell'elemento soggettivo del reato, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d'Assise d'appello di Torino, ma altresì quello relativo alla necessità di disporre approfondimenti peril:ali sulle cause della morte del Tuninetti e, indipendentemente dall'esito della decisione sul punto, quello della valutazione dei rilievi svolti dalla difesa sulla effettiva determinazione dell'evento quale conseguenza della condotta attribuibile all'imputato nei limiti in cui gli stessi risultassero coerenti con quelli svolti sul punto con il gravame di merito. 3.4 Deve allora ritenersi che la sentenza impugnata e l'ordinanza adottata dalla Corte territoriale il 24 ottobre 2022 siano afflitte dai vizi denunziati con i primi due motivi dell'odierno ricorso, avendo il giudice del rinvio erroneamente interpretato in chiave riduttiva il vincolo di rinvio imposto in sede rescindente ed omesso di motivare sul nesso di causalità e di valutare il merito delle richieste istruttorie dell'imputato.

Ne consegue che, in relazione a tali profili, entrambi i provvedimenti citati devono essere annullati con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Assise d'appello di Torino.

Il nuovo giudice del rinvio rimane ovviamente libero di non accogliere la richiesta istruttoria, ma per ragioni diverse da quelle affermate nel precedente giudizio, ed è altresì nel pieno potere di accertare e valutare autonomamente la sussistenza del nesso di causalità, rimanendo invece vincolato alla qualificazione giuridica del fatto come omicidio colposo, posto che sulla questione relativa all'elemento soggettivo del reato si è formato il giudicato interno, non essendo stato il punto oggetto dell'odierno ricorso.

Ovviamente estranea all'oggetto del rinvio è altresì l'affermazione della responsabilità e la conseguente condanna dell'imputato per il reato di falso di cui al capo B), la quale deve ritenersi definitiva anche nella commisura2ione della pena, in quanto tale capo non ha costituito, nemmeno indirettamente, cggetto dell'odierno ricorso e, una volta ritenuta definitivamente determinata la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) sotto il titolo del reato colposo, in caso di conferma della condanna anche per quest'ultimo non sarebbe possibile per il giudice del rinvio procedere all'unificazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 81 c.p., la cui disciplina è incompatibile con i reati colposi (ex rnultis Sez. 1, n. 4:35 del 10/07/2018, dep. 2019, Rho, Rv. 274663).

4. E' infine inammissibile il terzo motivo di ricorso alla luce dei medesimi principi illustrati nei paragrafi precedenti.

Infatti, con il primo ricorso non era stato impugnato il punto della precedente decisione dei giudici territoriali relativo all'inedito riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., questione del tutto autonoma rispetto a quella del nesso di causalità e sulla quale deve dunque ritenersi parimenti costituitosi il giudicato interno.

Pertanto il giudice del rinvio, qualora dovesse confermare la condanna del Capra, come già ricordarlo, dovrà farlo in riferimento al reato di omicidio colposo, rite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'appello di Torino, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della propria precedente pronunzia, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in atto pubblico contestato al capo B) e per quello di omicidio colposo, così riqualificato il fatto originariamente contestato al capo A) come omicidio doloso aggravato. [OSCURATO:PERSONA], infermiere in servizio presso l'ospedale di Carmagnola, è accusato di aver causato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], ricoverato presso il medesimo nosocomio, iniettando allo stesso, in assenza di prescrizione medica, un farmaco al fine di prevenire lo stato di agitazione del paziente, nonchè di aver indotto una tirocinante ad alterare la cartella clinica del Tuninetti al fine di far risultare un dosaggio inferiore a quello reale del medicinale somministrato. Per il decesso del menzionato Tuninetti era stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di omicidio volontario aggravato, ma all'esito del primo grado di giudizio, celebrato con rito abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Asti, affermava la responsabilità del Capra previa derubricazione del fatto di cui al capo A) nel meno grave reato di omicidio colposo, nonché per il reato di falso di cui al capo B), La Corte d'Assise d'appello di Torino confermava la condanna del Capra, ma, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, in riferimento all'originaria qualificazione di omicidio volontario aggravato, ritenendo altresì il vincolo della continuazione con il reato di falso, per il quale parimenti confermava la condanna dell'imputato. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con esclusivo riguardo all'affermazione di responsabilità del Capra per il reato di cui al capo A) ed alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso veniva accolto dalla Prima Sezione di questa Corte, 1,3 quale annullava la sentenza con rinvio per nuovo giudizio rilevando vizi motivazionali della medesima. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva impugnando l'ordinanza del 24 ottobre 2022 con la quale la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di integrazione del quesito oggetto del supplemento di perizia disposto nel giudizio di rinvio. In proposito il ricorrente osserva che le integrazioni richieste riguardavano, in sintesi, l'accertamento delle cause della morte del Tuninetti e dell'effettiva sussistenza di un rapporto causale tra il suddetto evento e le condotte attribuite all'imputato. Lamenta che la Corte avrebbe indebitamente respinto la richiesta sostenendo che il vincolo del rinvio avesse ad oggetto esclusivamente il profilo dell'elemento soggettivo del reato, risultando irrevocabile l'accertamento degli altri elementi costitutivi dello stesso, posto che il punto relativo al nesso di causalità non aveva costituito oggetto della decisione del giudice di legittimità, mentre il tema era stato introdotto già nel primo giudizio d'appello con il gravame di merito e con successiva memoria. Ne conseguirebbe che illegittimamente il giudice del rinvio ha ritenuto preclusa l'integrazione probatoria richiesta senza entrare nel merito della medesima, nonostante la decisività della questione proposta dalla difesa in ragione dell'omesso pregresso accertamento del nesso di causalità tra l'azione dell'imputato e la morte del paziente. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in merito alla perimetrazione del vincolo di rinvio al mero accertamento dell'elemento soggettivo del reato. In tal senso obietta anzitutto come la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'annullamento era stato disposto per vizi di motivazione della prima sentenza d'appello e che dunque, in quanto giudice del rinvio, essa agiva con i medesimi poteri del precedente giudicante, incontrando come unico limite quello di non poter riproporre il medesimo percorso giustificativo seguito dal medesimo e censurato da parte del giudice di legittimità. In secondo luogo osserva come la sentenza rescindente, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del rinvio, mai avrebbe affermato il corretto accertamento del nesso di causalità, rilevando anzi come la memoria con cui nel primo giudizio d'appello era stata richiesta la rinnovaz one dell'istruttoria dibattimentale funzionale proprio a tale accertamento, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza annullata, non conteneva motivi nuovi, ma sviluppava quelli già articolati in proposito con il gravame di merito. Del tutto illegittimamente dunque la Corte territoriale avrebbe ritenuto escluso dal perimetro del rinvio il tema del rapporto causale tra la morte del paziente e la condotta dell'imputato. Nel medesimo senso, con il terzo motivo, il ricorrente deduce altresì difetto di motivazione sul menzionato nesso di causalità, rilevando come la Corte abbia omesso di pronunziarsi, ritenendo, come detto illegittimamente, di potervisi sottrarre nonostante lo stesso fosse stato ampiamente sollevato con l'impugnazione di merito e non avesse c:ostituito oggetto di scrutinio in sede rescindente. 2.3 Ulteriori vizi di motivazione vengono infine dedotti con il quarto motivo in merito alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. In proposito lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, avrebbe ritenuto la suddetta aggravante, pur considerata equivalente alle già riconosciute attenuanti generiche, che già era stata riconosciuta nel primo giudizio d'appello, limitandosi ad affermare che l'imputato avrebbe agito abusando della propria prestazione d'opera, senza però precisare in cosa sarebbe consistito tale abuso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In particolare sono parzialmente fondate le censure relative all'interpretazione del vincolo di rinvio da parte della Corte territoriale. 2.1 Va anzitutto osservato come non sia in dubbio il principio evocato dal ricorrente per cui, nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto, con l'unico vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità in sede rescindente, dovendosi ritenere quindi che lo stesso può giudicare con gli stessi poteri di accertamento e di valutazione del fatto spettanti al primo giudice di merito (ex multis Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283440; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). 2.2 Non è invece condivisibile il ricorso laddove sostiene che dal suddetto principio discenderebbe l'estensione del potere di accertamento e di valutazione del giudice del rinvio anche sui punti che non hanno costituito oggetto di annullamento e più in generale su tutti i temi devoluti con il gravame di merito. Ed infatti al fine di determinarne l'esatta estensione tale principio deve essere coniugato con il principio devolutivo e con quello del giudicato interno a formazione progressiva, che trova espressione nell'art. 624 c.p.p., per cui in caso di annullamento parziale, la sentenza impugnata assume autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. In tal senso per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (ex multis Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 28.1106). Per consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, è ammissibile la formazione progressiva del giudicato nello sviluppo dinamico del rapporto processuale non solo quando l'annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati o talune delle imputazioni, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate, ne' aventi con queste connessione essenziale. Ne consegue che, da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in -elazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa) (Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636). Va inoltre precisato che, nel caso di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, c.p.p., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato (Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio, Rv. 272966). Con specifico riguardo all'integrazione con il principio devolutivo, va invece ribadito che le questioni affrontate dalla sentenza d'appello gravata dal ricorso per cassazione che non sono state specificamente devolute al giudice di legittimità non rientrano tra i motivi assorbiti, sicché, in caso di annullamento, al giudice del rinvio è precluso il loro esame, a meno che le stesse non si pongano parimenti in rapporto di connessione essenziale con le parti della sentenza d'appello oggetto dell'annullamento (ex multis Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877; Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, Ottonello, Rv. 264033). 3. Alla luce dei consolidati principi sopra ricordati, è dunque priva di fondamento l'asserzione del ricorrente secondo cui il giudice del rinvio, in ragione del fatto che l'annullamento della prima sentenza d'appello era stato disposto per vizi di motivazione, aveva solo per questo il dovere di pronunziarsi su tutti i punti della decisione di primo grado che avevano costituito oggetto della devoluzione di merito e, dunque, anche sul nesso di causalità. 3.1 Colgono invece nel segno le ulteriori censure proposte dal ricorrente con i primi due motivi. E' infatti insegnamento altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare ed a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (ex multis Sez. 5, n. 5509 del 08/01/2019, Castello, Rv. 275344). Principio che deve ritenere si applichi sia al caso in cui il giudice di legittimità abbia espressamente dichiarati assorbiti alcuni dei motivi di ricorso, ritenendo di dover annullare con rinvio la sentenza impugnata in ragione del carattere pregiudiziale delle censure accolte, ma anche a quello in cui l'assorbimento risulti implicito, per non aver lo stesso giudice affrontato alcune delle questioni sollevate con il ricorso, il cui esame deve dunque ritenersi parimenti rimesso al giudice del rinvio. 3.2 Ed in tal senso deve allora convenirsi con il ricorrente che con il ricorso erano stati specificamente denunziati anche vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza da parte del primo giudice dell'appello del nesso causale tra la condotta dell'imputato e la morte della vittima ed all'esaustività degli accertamenti peritati svolti sul punto, lamentando altresì violazione di legge ed ulteriori vizi di motivazione in merito alla qualificazione come motivo nuovo della richiesta di rinnovazione di tali accertamenti avanzata dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado con apposita memoria. Tali doglianze sono state puntualmente registrate dalla sentenza rescindente (p. 7 della motivazione) e i giudici di legittimità hanno poi accolto quella relativa alla ritenuta inammissibilità della richiesta proposta con la menzionata memoria, escludendo che la stessa potesse essere classificata come un motivo nuovo. Nel prosieguo dello svolgimento della motivazione i giudici della Prima Sezione hanno poi rigettato le censure relative alla valutazione delle prove dichiarative ed invece accolto quelle concernenti la configurabilità del dolo eventuale e la conseguente qualificazione giuridica del fatto come omicidio volontario, anziché come omicidio colposo, come aveva al contrario ritenuto il giudice di primo grado. La Corte ha quindi disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, senza circoscrivere espressamente la propria decisione a tale ultimo profilo, come invece sostanzialmente ritenuto dal giudice del rinvio. 3.3 All'evidenza la sentenza del giudice di legittimità non ha dunque affrontato il motivo relativo al nesso di causalità, che, come già ricordato, aveva comunque registrato. Ma non si è trattato di una mera dimenticanza, bensì di una scelta consapevole conseguente all'accoglimento delle censure proposte dal ricorrente in merito alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Infatti l'esame del merito di tale richiesta, sul quale questa Corte correttamente non si è pronunziata, è stata considerata pregiudiziale rispetto all'esame delle critiche mosse alla motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermata sussistenza del nesso di causalità, censure ritenute dunque assorbite dall'annullamento sul punto relativo all'eccezione proposta con il primo motivo di ricorso e conseguentemente affidate all'esame del giudice del rinvio. In altri termini a quest'ultimo non era rimesso esclusivamente il tema dell'elemento soggettivo del reato, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d'Assise d'appello di Torino, ma altresì quello relativo alla necessità di disporre approfondimenti peril:ali sulle cause della morte del Tuninetti e, indipendentemente dall'esito della decisione sul punto, quello della valutazione dei rilievi svolti dalla difesa sulla effettiva determinazione dell'evento quale conseguenza della condotta attribuibile all'imputato nei limiti in cui gli stessi risultassero coerenti con quelli svolti sul punto con il gravame di merito. 3.4 Deve allora ritenersi che la sentenza impugnata e l'ordinanza adottata dalla Corte territoriale il 24 ottobre 2022 siano afflitte dai vizi denunziati con i primi due motivi dell'odierno ricorso, avendo il giudice del rinvio erroneamente interpretato in chiave riduttiva il vincolo di rinvio imposto in sede rescindente ed omesso di motivare sul nesso di causalità e di valutare il merito delle richieste istruttorie dell'imputato. Ne consegue che, in relazione a tali profili, entrambi i provvedimenti citati devono essere annullati con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Assise d'appello di Torino. Il nuovo giudice del rinvio rimane ovviamente libero di non accogliere la richiesta istruttoria, ma per ragioni diverse da quelle affermate nel precedente giudizio, ed è altresì nel pieno potere di accertare e valutare autonomamente la sussistenza del nesso di causalità, rimanendo invece vincolato alla qualificazione giuridica del fatto come omicidio colposo, posto che sulla questione relativa all'elemento soggettivo del reato si è formato il giudicato interno, non essendo stato il punto oggetto dell'odierno ricorso. Ovviamente estranea all'oggetto del rinvio è altresì l'affermazione della responsabilità e la conseguente condanna dell'imputato per il reato di falso di cui al capo B), la quale deve ritenersi definitiva anche nella commisura2ione della pena, in quanto tale capo non ha costituito, nemmeno indirettamente, cggetto dell'odierno ricorso e, una volta ritenuta definitivamente determinata la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) sotto il titolo del reato colposo, in caso di conferma della condanna anche per quest'ultimo non sarebbe possibile per il giudice del rinvio procedere all'unificazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 81 c.p., la cui disciplina è incompatibile con i reati colposi (ex rnultis Sez. 1, n. 4:35 del 10/07/2018, dep. 2019, Rho, Rv. 274663). 4. E' infine inammissibile il terzo motivo di ricorso alla luce dei medesimi principi illustrati nei paragrafi precedenti. Infatti, con il primo ricorso non era stato impugnato il punto della precedente decisione dei giudici territoriali relativo all'inedito riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., questione del tutto autonoma rispetto a quella del nesso di causalità e sulla quale deve dunque ritenersi parimenti costituitosi il giudicato interno. Pertanto il giudice del rinvio, qualora dovesse confermare la condanna del Capra, come già ricordarlo, dovrà farlo in riferimento al reato di omicidio colposo, rite
Sentenza Cassazione n. 37444/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris