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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28180/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.35835/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA].r.l., difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenz a del Tribunale di Brescia n. 1518 /201 8 depositata il22/05/2018.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26/09/2023.

Fatti di causa Nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] in risarcimento dei danni extracontrattuali, quantificati in € 5.000, cagionati da un’ attestazione erronea delle modalità di notificazione diun decreto ingiuntivo ottenuto 2di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nei suoi confronti da una ditta che si asseriva creditrice.

L’attrice alle- gava che: (a) nel luglio 2010 aveva ricevuto un atto di precetto in forza del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione; (b) all’inizio di aprile del 2010, in ciascuno dei due tentativi di consegna (3 aprile e 6 aprile), il postino aveva depositato avviso di giacenza nella cassetta della posta, senza curarsi di tentare di consegnare il plico ad un addetto della società(regolarmente aperta il 6 aprile ) ; (c) non era stata inviatala correlativa comunicazione di avvenuto deposito (la co- siddetta c.a.d.); (d) l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata riget- tata per tardività, rilevatasi come regolare la notificazione del decreto ingiuntivo.

La convenuta si difendeva allegando che del tentativo di notificazione del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale effettuato in data 3/4/2010 era stata data comunicazione mediante avviso in busta chiusa con lettera raccomandata che, a causa dell’assenza del destina- tario, era stata immessa nella cassetta postale il 6/4/2010.

In primo grado la domanda risarcitoria veniva rigettata poiché l’at- trice nel precedente processodi opposizione al decreto ingiuntivo non aveva coltivato l’impugnazione e quindi si era formato il giudicato sulla regolarità della notificazione.

In secondo grado il Tribunale ha negato l’effetto di giudicatosul presente giudizio per la diversità delle parti; ha accertato che l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito non reca alcuna attestazione né del tentativo di consegna al destinatario, né della immissione dell’avviso nella cassetta delle let- tere; ne ha argomentato che la notificazione era avvenuta con le mo- dalità previste per la posta ordinaria, non con quelle previste per la posta raccomandata; ha rigettatoperò la domanda per mancato assol- vimentoda parte dell’attrice dell’onere della prova del nesso causale tra la condotta diPoste Italiane ed il danno. 3di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Ricorre in cassazione l’attrice con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste la convenutacon controricorso, illustrato da memoria.

Ragioni della decisione

1. -Il primo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sui fatti allegati a fondamento della domanda, ma si sia pronunciato su una diversa causa petendi non oggetto di di- scussione in causa.

Infatti, la domanda si fonda sul fatto che l'opposi- zione al decreto ingiuntivo era stata rigettata dal giudice di pace che ne aveva erroneamente rilevato la tardività, in ciò fuorviato dalla «falsa dichiarazione [da parte di Poste italiane] di aver correttamente ese- guito la procedura stabilita dalla legge».

Ove il giudice dell’opposizione avesse potuto accertare l’invalidità della notificazione del decreto in- giuntivo effettuata il 3-6/4/2010, avrebbe riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. con conseguente decisione nel merito.

Invece, nel presente giudizio, il T ribunale, da un lato, ha rilevato che la notificazionedel decreto ingiuntivo non si era perfezio- nata regolarmente; dall’altro lato, ha indebitamente polarizzato il thema decidendum sulla questione irrilevante relativa al se il ricorrente avrebbe tempestivamente proposto opposizione, ove avesse corretta- mente ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito; ha messo così da parte la questione decisiva: se il rigetto dell’opposizione sia stata conseguenza della non veritieraattestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle modalità di notificazione.

Il secondo motivo denuncia ex artt. 115, 163 c.p.c., 8 l. 890/92 che l'avviso che il portalettere ha immesso in cassetta il 3/4/2010 non è elemento del procedimento di consegna ex art. 8 l. 890/92, ove non si prevede se non la specifica comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), cosicché la dichiarazione del portalettere fa prova sino a que- rela di falso di un adempimento inutile, non disciplinato dalla legge, da 4di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. cui non si può trarre alcuna prova della conoscenza del plico da parte del destinatario.

Il terzo motivo censura ex art. 2697 c.c. che il tribunale abbia impu- tato al ricorrente l’onere di allegare e provare che, a fronte di una (ipo- tetica) regolare consegna della raccomandata del 6/4/2010 contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto giudiziario, la società avrebbe proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo.

2. – I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente poiché condividono la sostanza: l’attaccare da diversi punti di vistala seguente argomentazione della sentenza (in sintesi).

Indipendentemente dalla qualificazione contrattuale o aquiliana della responsabilità risarcitoria fatta valere, grava sull’attrice appellante l’onere probatorio non solo del danno ma anche del nesso di causalità tra l’inadempimento (o il fatto illecito) e il danno.

Costei avrebbe dovuto allegare e provare che, a fronte di una (ipotetica) regolare consegna della raccomandata del 6/4/2010 contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto giudiziario, la società avrebbe proposto tempestiva opposizione al de- creto ingiuntivo.

Tuttavia, l’efficacia di atto pubblico della cartolina at- testante l’attività svolta dal portalettere il 3/4/2010 attesta che, in tale data, è stato immesso nella casella postale l’avviso di deposito dell’atto giudiziario.

Prosegue testualmente il Tribunale: «Deve pertanto presu- mersi che il destinatario, una volta ritirata la posta dalla cassetta delle lettere, presumibilmente proprio il 6/4/2010, alla riapertura della sede dopola festività pasquale, sia venuto a conoscenza della compiuta gia- cenza dell’atto notificato e, nonostante ciò, non abbia inteso recarsi presso l’ufficio postale per ritirarlo tempestivamente.

Non si comprende quindi per quale motivo la consegna a mani della raccomandata (con- tenente non già l’atto notificato ma la comunicazione di […]deposito) in data 6/4/2010 avrebbe portato il destinatario a recarsi presso 5di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l’ufficio postale per ritirare tempestivamente l’atto notificato mentre il rinvenimento, in pari data, nella cassetta postale, dell’avviso di depo- sito datato 3/4/2010, non avrebbe avuto tale effetto».

3. – Il dispositivo della sentenza impugnata resiste a ciascuno dei profili fatti valere con i tre motivi di ricorso, che pertanto sono infon- dati, come si sostieneintegrando ex art. 384 co. 4 c.p.c. la motivazione con le seguenti considerazioni.

In primo luogo, incombeva all’attrice l’onere di coltivare in sede di impugnazione il precedente giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, che trova la propria disciplina negli aspetti qui rilevanti nell’art.650 co. 1 c.p.c. (poi integrato da Corte cost. 120/1976): l 'in- giunto può fare opposizione anche dopo la scadenza del termine, se prova di non avereavuto tempestiv a conoscenza del decreto per irre- golarità della notificazione o per caso fortuito.

Il contenuto precettivo di siffatta disciplinaoffre il parametro decisorio anche per la presente controversia: se la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse osservato l’onere di coltivare la prop ria doglianza nel precedente giudizio ( impugnando il rigetto dell’opposizione tardiva), non si sarebbe potutalimitare ad ot- tenere l’accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto provare che l’irregolarità leha impedito di avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo.

Tale è il conte- nuto dell’onere che l’art. 650 c.p.c. impone all’ingiunto che propone opposizione tardiva al fine didischiudere la prospettiva del giudizio di merito.

Quand’anche il giudice dell’opposizione tardiva a decreto in- giuntivo avesse correttamente accertato l’irregolarità della notifica- zione, ciò non sarebbe valso a passare al merito senza la prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di tale irregolarità. 6di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Tale è in definitiva il parametro di giudizioche il Tribunale ha appli- cato anche nel presente giudizio, nel rigettare l’azione di responsabilità proposta nei confronti diPoste Italiane.

Infatti, gravare [OSCURATO:PERSONA] dell’«onere probatorio non solo del danno ma anche del nesso di cau- salità tra l’inadempimento (o il fatto illecito) [cioè, l’erronea attesta- zione della regolarità della notificazione] e il danno» [cioè l’impossibi- lità di ottenere una pronuncia sul merito della pretesa creditoria van- tata da chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo] equivale a chiedere all’at- trice di dimostrare nel presente giudizio ciò che avrebbe comunque do- vutoprovare nel giudizio di opposizione tardiva per sentirne dichiarare l’ammissibilità: che la notificazione irregolare è causa della mancata conoscenza tempestiva e quindi della mancata opposizione entro il ter- mine.Detto nei termini dell’art. 1 227 co. 2 c.p.c. (richiamato dall’art.2056 co. 1 c.c.):il risarcimento non è dovuto per i danni che il dan- neggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, cioè nel caso di specie coltivando il giudizio di opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.e dimostrando che la nullità della notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del decreto.

Integrata ex art. 384 co. 4 c.p.c. in questi termini la motivazione della sentenza impugnata, si palesa l’infondatezza di ciascuno dei tre motivi di ricorso .

Quanto al primo motivo, si coglie l’insoste nibilità dell’argomento che, ove il giudice avesse potuto accertare l’invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata il 3-6/4/2010, avrebbe riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione tardiva con con- seguentedecisione nel merito: come detto, l’ art. 650 c.p.c. prescrive precisamente che l’accertamento dell’invaliditàdella notificazione non è sufficiente, dovendosi aggiungere la prova che da ciò è dipesa la mancata conoscenza tempestiva del decreto.

Quanto al secondo mo- tivo, è irrilevanteche l'avviso che il portalettere ha immesso in cassetta 7di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non corrisponda ai requisiti della comunicazione di avve- nuto deposito (c.a.d.),se non si aggiunge la prova che ciò abbia cau- sato la mancata conoscenza tempestiva del decreto.

Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha desunto la conseguenza corretta dalla mancata dimostrazione che, ammessa l’irregolarità della notificazione del de- creto ingiuntivo, ciò è causa del difetto di conoscenza e dell’omessa opposizione entro il termine.

I tre motivi sono rigettati.

4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sus- sistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri- corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.35835/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA].r.l., difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenz a del Tribunale di Brescia n. 1518 /201 8 depositata il22/05/2018. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26/09/2023. Fatti di causa Nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] in risarcimento dei danni extracontrattuali, quantificati in € 5.000, cagionati da un’ attestazione erronea delle modalità di notificazione diun decreto ingiuntivo ottenuto 2di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nei suoi confronti da una ditta che si asseriva creditrice. L’attrice alle- gava che: (a) nel luglio 2010 aveva ricevuto un atto di precetto in forza del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione; (b) all’inizio di aprile del 2010, in ciascuno dei due tentativi di consegna (3 aprile e 6 aprile), il postino aveva depositato avviso di giacenza nella cassetta della posta, senza curarsi di tentare di consegnare il plico ad un addetto della società(regolarmente aperta il 6 aprile ) ; (c) non era stata inviatala correlativa comunicazione di avvenuto deposito (la co- siddetta c.a.d.); (d) l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata riget- tata per tardività, rilevatasi come regolare la notificazione del decreto ingiuntivo. La convenuta si difendeva allegando che del tentativo di notificazione del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale effettuato in data 3/4/2010 era stata data comunicazione mediante avviso in busta chiusa con lettera raccomandata che, a causa dell’assenza del destina- tario, era stata immessa nella cassetta postale il 6/4/2010. In primo grado la domanda risarcitoria veniva rigettata poiché l’at- trice nel precedente processodi opposizione al decreto ingiuntivo non aveva coltivato l’impugnazione e quindi si era formato il giudicato sulla regolarità della notificazione. In secondo grado il Tribunale ha negato l’effetto di giudicatosul presente giudizio per la diversità delle parti; ha accertato che l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito non reca alcuna attestazione né del tentativo di consegna al destinatario, né della immissione dell’avviso nella cassetta delle let- tere; ne ha argomentato che la notificazione era avvenuta con le mo- dalità previste per la posta ordinaria, non con quelle previste per la posta raccomandata; ha rigettatoperò la domanda per mancato assol- vimentoda parte dell’attrice dell’onere della prova del nesso causale tra la condotta diPoste Italiane ed il danno. 3di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre in cassazione l’attrice con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la convenutacon controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sui fatti allegati a fondamento della domanda, ma si sia pronunciato su una diversa causa petendi non oggetto di di- scussione in causa. Infatti, la domanda si fonda sul fatto che l'opposi- zione al decreto ingiuntivo era stata rigettata dal giudice di pace che ne aveva erroneamente rilevato la tardività, in ciò fuorviato dalla «falsa dichiarazione [da parte di Poste italiane] di aver correttamente ese- guito la procedura stabilita dalla legge». Ove il giudice dell’opposizione avesse potuto accertare l’invalidità della notificazione del decreto in- giuntivo effettuata il 3-6/4/2010, avrebbe riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. con conseguente decisione nel merito. Invece, nel presente giudizio, il T ribunale, da un lato, ha rilevato che la notificazionedel decreto ingiuntivo non si era perfezio- nata regolarmente; dall’altro lato, ha indebitamente polarizzato il thema decidendum sulla questione irrilevante relativa al se il ricorrente avrebbe tempestivamente proposto opposizione, ove avesse corretta- mente ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito; ha messo così da parte la questione decisiva: se il rigetto dell’opposizione sia stata conseguenza della non veritieraattestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle modalità di notificazione. Il secondo motivo denuncia ex artt. 115, 163 c.p.c., 8 l. 890/92 che l'avviso che il portalettere ha immesso in cassetta il 3/4/2010 non è elemento del procedimento di consegna ex art. 8 l. 890/92, ove non si prevede se non la specifica comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), cosicché la dichiarazione del portalettere fa prova sino a que- rela di falso di un adempimento inutile, non disciplinato dalla legge, da 4di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. cui non si può trarre alcuna prova della conoscenza del plico da parte del destinatario. Il terzo motivo censura ex art. 2697 c.c. che il tribunale abbia impu- tato al ricorrente l’onere di allegare e provare che, a fronte di una (ipo- tetica) regolare consegna della raccomandata del 6/4/2010 contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto giudiziario, la società avrebbe proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo. 2. – I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente poiché condividono la sostanza: l’attaccare da diversi punti di vistala seguente argomentazione della sentenza (in sintesi). Indipendentemente dalla qualificazione contrattuale o aquiliana della responsabilità risarcitoria fatta valere, grava sull’attrice appellante l’onere probatorio non solo del danno ma anche del nesso di causalità tra l’inadempimento (o il fatto illecito) e il danno. Costei avrebbe dovuto allegare e provare che, a fronte di una (ipotetica) regolare consegna della raccomandata del 6/4/2010 contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto giudiziario, la società avrebbe proposto tempestiva opposizione al de- creto ingiuntivo. Tuttavia, l’efficacia di atto pubblico della cartolina at- testante l’attività svolta dal portalettere il 3/4/2010 attesta che, in tale data, è stato immesso nella casella postale l’avviso di deposito dell’atto giudiziario. Prosegue testualmente il Tribunale: «Deve pertanto presu- mersi che il destinatario, una volta ritirata la posta dalla cassetta delle lettere, presumibilmente proprio il 6/4/2010, alla riapertura della sede dopola festività pasquale, sia venuto a conoscenza della compiuta gia- cenza dell’atto notificato e, nonostante ciò, non abbia inteso recarsi presso l’ufficio postale per ritirarlo tempestivamente. Non si comprende quindi per quale motivo la consegna a mani della raccomandata (con- tenente non già l’atto notificato ma la comunicazione di […]deposito) in data 6/4/2010 avrebbe portato il destinatario a recarsi presso 5di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l’ufficio postale per ritirare tempestivamente l’atto notificato mentre il rinvenimento, in pari data, nella cassetta postale, dell’avviso di depo- sito datato 3/4/2010, non avrebbe avuto tale effetto». 3. – Il dispositivo della sentenza impugnata resiste a ciascuno dei profili fatti valere con i tre motivi di ricorso, che pertanto sono infon- dati, come si sostieneintegrando ex art. 384 co. 4 c.p.c. la motivazione con le seguenti considerazioni. In primo luogo, incombeva all’attrice l’onere di coltivare in sede di impugnazione il precedente giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, che trova la propria disciplina negli aspetti qui rilevanti nell’art.650 co. 1 c.p.c. (poi integrato da Corte cost. 120/1976): l 'in- giunto può fare opposizione anche dopo la scadenza del termine, se prova di non avereavuto tempestiv a conoscenza del decreto per irre- golarità della notificazione o per caso fortuito. Il contenuto precettivo di siffatta disciplinaoffre il parametro decisorio anche per la presente controversia: se la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse osservato l’onere di coltivare la prop ria doglianza nel precedente giudizio ( impugnando il rigetto dell’opposizione tardiva), non si sarebbe potutalimitare ad ot- tenere l’accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto provare che l’irregolarità leha impedito di avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo. Tale è il conte- nuto dell’onere che l’art. 650 c.p.c. impone all’ingiunto che propone opposizione tardiva al fine didischiudere la prospettiva del giudizio di merito. Quand’anche il giudice dell’opposizione tardiva a decreto in- giuntivo avesse correttamente accertato l’irregolarità della notifica- zione, ciò non sarebbe valso a passare al merito senza la prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di tale irregolarità. 6di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Tale è in definitiva il parametro di giudizioche il Tribunale ha appli- cato anche nel presente giudizio, nel rigettare l’azione di responsabilità proposta nei confronti diPoste Italiane. Infatti, gravare [OSCURATO:PERSONA] dell’«onere probatorio non solo del danno ma anche del nesso di cau- salità tra l’inadempimento (o il fatto illecito) [cioè, l’erronea attesta- zione della regolarità della notificazione] e il danno» [cioè l’impossibi- lità di ottenere una pronuncia sul merito della pretesa creditoria van- tata da chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo] equivale a chiedere all’at- trice di dimostrare nel presente giudizio ciò che avrebbe comunque do- vutoprovare nel giudizio di opposizione tardiva per sentirne dichiarare l’ammissibilità: che la notificazione irregolare è causa della mancata conoscenza tempestiva e quindi della mancata opposizione entro il ter- mine.Detto nei termini dell’art. 1 227 co. 2 c.p.c. (richiamato dall’art.2056 co. 1 c.c.):il risarcimento non è dovuto per i danni che il dan- neggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, cioè nel caso di specie coltivando il giudizio di opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.e dimostrando che la nullità della notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del decreto. Integrata ex art. 384 co. 4 c.p.c. in questi termini la motivazione della sentenza impugnata, si palesa l’infondatezza di ciascuno dei tre motivi di ricorso . Quanto al primo motivo, si coglie l’insoste nibilità dell’argomento che, ove il giudice avesse potuto accertare l’invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata il 3-6/4/2010, avrebbe riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione tardiva con con- seguentedecisione nel merito: come detto, l’ art. 650 c.p.c. prescrive precisamente che l’accertamento dell’invaliditàdella notificazione non è sufficiente, dovendosi aggiungere la prova che da ciò è dipesa la mancata conoscenza tempestiva del decreto. Quanto al secondo mo- tivo, è irrilevanteche l'avviso che il portalettere ha immesso in cassetta 7di 7 – 35835 /2018 – 2 – 26/09/2023 (1 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non corrisponda ai requisiti della comunicazione di avve- nuto deposito (c.a.d.),se non si aggiunge la prova che ciò abbia cau- sato la mancata conoscenza tempestiva del decreto. Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha desunto la conseguenza corretta dalla mancata dimostrazione che, ammessa l’irregolarità della notificazione del de- creto ingiuntivo, ciò è causa del difetto di conoscenza e dell’omessa opposizione entro il termine. I tre motivi sono rigettati. 4. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sus- sistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri- corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori
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