CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 25082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10279 /2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dei difensori, sito in Roma via XXIV Maggio n.43; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: diniegotacito rimborso [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Laz io, n.5415/8/2019depositata il 25 settembre 2019, non notificata. Viste le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, nel senso dell’accoglimentodel ricorso. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’ 1 1 maggio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzan.5696/10/2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] o- vincialedi Roma la quale aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il diniego tacito opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanzadi rimborso IVA presentata per gli anni di imposta 2013 - 2014in relazione a determinate operazioni pos te in essere dalla società didiritto canadese [OSCURATO:PERSONA] ULC nei confronti della contri- buente. 2.Il giudice di prime cure riteneva superabile l’eccezione preliminare didecadenza in quanto il termine biennale di cui all’art. 21 comma 2 deld.lgs. n.546/1992 decorresse dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale l’imposta era stata indebitamenteversata all’erario. Nel merito, riteneva che fosse appli- cabileil regime di esenzione IVA in relazione alle pre stazioni di forni- turadella piattaforma telematica per la raccolta dei giochi rese dalla societàSpielo Manufacturing, rinvenendo il requisito del vincolo di ne- cessità ed indispensabilità. Il giudice d’appello non condivideva tale esitodecisorio e riforma va la decisione di primo grado , condannando lacontribuente al pagamento delle spese di giudizio. 3.Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso, affidato a quattromotivi, cui ha replica to l’Agenzia con controricorso. Da ultimo parte contribuent e ha depositato il 4.5.2023 nota datata 2 maggio 2023e ha prod otto in allegato copia dell’ordinanza n.202/2021 con cui la CTR ha rigettato l’istanza di correzione errore materiale proposta dallasocietà avente ad oggetto la sentenza oggetto di ricorso per cas- sazione. Consideratoche: 4. Preliminarmente va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il depositoeffettuato dalla contribuente in data 4.5.2023, in violazione dell’art.380 bis 1 cod. proc. civ. , trattandosi oltretutto di documenta- zionela cui formazione risale al 2021 . 5.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma n.4cod. proc. civ., viene prospettata la nullità della sentenza stante il contrastoinsanabile fra motivazione e dispositivo, nell’ipotesi in cui non venissericonosciuta la presenza di un mero errore materi ale, con rife- rimentoal dispositivo in cui viene integralmente accolto l’appello e la partemotiva, in cui il giudice sembra accogliere solo in parte le ragioni dell’Agenzia. 6.Il motivo è fondato. 6.1.[OSCURATO:PERSONA] rammenta che, perché la motivazione di una sentenza siadefinita “contraddittoria”, anche con riferimento al suo dispositivo, occorreche un'espressione sia in contrasto con un’altra, essendo indi- spensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contra- stantie tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoriaallorché dalla lettura della sentenza sia agevole accer- tareche si versa in un’ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenzastessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006,Rv. 588581 - 01). Infatti,è assodato che il vizio di contraddittorietà ricorre solo in pre- senzadi argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di com- prendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazionecontraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria (Cass.Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010, Rv. 615519 - 01; conformeCass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015). 6.2.Orbene, il capo della sentenza oggetto di censura è il seguente: «tenutoconto che l’istanza di rimborso è stata presentata in data 16 novembre 2015, tutti i pagamenti effettuati oltre due anni precedenti dettadata non sono rimborsabili, mentre quelli posti in essere nell’arco temporaledei due anni sono dovuti alla società ricorrente » . [OSCURATO:PERSONA] osserva che il passaggio motivazionale è sufficientemente chiaronel far ritenere che la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto parzialmente fondata l’eccezione di decadenza dall’istanza di rimborso IVA, già disattesa in primo grado e riproposta dalla contri- buentecome motivo di gravame. Il giudice ha infatti distinto i versa- mentieffettuati dalla società prima del 16 novembre 2013, con conse- guentedecadenza alla luce del termine biennale di cui all’art.21 comma 2del d.lgs. n.546/1992 spirato prima della formulazione dell’istanza di rimborso,risalente al 16 novembre 2015 come pure s i legge in sen- tenza. 6.3.Diverso esito, prosegue la CTR, originano i versamenti successivi al16 novembre 2013 in quanto la decadenza non è maturata e , infatti , laCommissione tributaria regionale affronta nelle poche righe succes- sivea quelle sopra riportate il merito , esprimendo un convincimento favorevolealla contribuente circa l’esistenza dei presupposti per l’esen- zioneIVA e il conseguente rimborso accertan do il « vincolo di necessità eindispensabilità». 7.Al contrario, il dispositivo della sentenza si esprime nel senso del l’ac- coglimento tout court dell’appello, e la soccombenza totale della so- cietàè del resto confermata anche dalla condanna della contribuente allarifusione integrale delle spese processuali, liquidate in 20.000 euro. Ciònon è evidentemente compatibile con un accoglimento solo parziale delle ragioni dell’Agenzia e con lo speculare riconoscimento parziale delleragioni dell’appellata. 8. L’incertezza sul contenuto effettivo della decisione assunta dalla Commissionetributaria regionale non può neppure essere ritenuto sa- nabile attraverso la procedura della correzione di errore materiale (Cass.Sez. VI - 5, 37079/2022), e ciò non solo perché una prevalenza della motivazione sul dispositivo è obiettivamente incerta nel caso di specie,ma anche perché, pur vole ndo dare una prevalenza dell’argo- mentazionesvolta sulla doglianza preliminare in punto di decadenza, questo esito interpretativ o porterebbe ad investire il fondamento del caposulle spese processuali alla luce della parziale soccombenza reci- proca.Una eve ntuale correzione di errore materiale non può giungere ademendare tale capo di condanna, al fine di renderlo più coerente conil dispositivo corretto (Cass. Sez. un. n . 11348/2013). 9.La nullità della sentenza impugnata assorbe le altre censure svolte dallaricorrente, con cui viene prospettata la violazione e falsa applica- zionedell’art.21 citato alla luce delle regole del calcolo del pro - rata di detrazione (secondo motivo), l’omessa pronuncia sulla richiesta di ri- sarcimento del maggior danno da rivaluta zione monetaria (terzo mo- tivo),la violazione e falsa applicazione dell’art.1224 comma 2 cod. civ. edelle regole sull’onere probatorio (quarto motivo). 9.1.L’ assorbi mento investe dunque anche la seconda censur a , fermo restandol’insegnamento consolidato della Sezione , secondo i l quale il terminedi decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, con riferimentoai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo nelcaso in cui il diritto al rimborso derivi da un 'eccedenza dei versa- menti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualoraderivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di prov- visorietà,poiché subordinati alla successiva determinazione in via de- finitiva dell'obbligazione o della sua misura ( cfr. Cass. Sez. un. n. 13676/2014e la giurisprudenza ivi citata). 10.Per l’effetto , va disposta la cassazione della sentenza impugnata conrinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tri- butaria di secondo grado d el Lazio, in diversa composizione, in rela- zioneal profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte: accoglie il primo motivo d