CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 33152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG "") [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza d i L'Aquila, a seguito di annullamento con rinvio della Prima Sezione Penale di questa Corte n. 33919/2021, rigettava il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di l'Aquila del 4 Marzo 2020, che aveva accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]- detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen.- di poter cucinare gli alimenti anche al di fuori delle fasce orarie stabilite dall'ordine di servizio in data 12 novembre 2018 (dalle ore 11 e le 13 e dalle ore 16.30 alle 18). 1.1. La sentenza di annullamento aveva rilevato, tra l'altro, che il Tribunale di Sorveglianza non aveva fornito " una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato costituisca una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018) e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41- bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretto il [OSCURATO:PERSONA], che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario"; in particolare, il Tribunale non aveva chiarito se la previsione di fasce orarie, stabilita nell'istituto stesso, fosse da ritenersi sussistente solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato ed in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemimeno in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, esclusivamente discriminatorio. 1.2. Il Tribunale di Sorveglianza, in sede di rinvio, ha conclusivamente ritenuto che la ratio delle limitazioni imposte dal regime differenziato- che può ritenersi astrattamente correlata, da un lato, ad esigenze organizzative, connesse al rispetto dell'ordine e della sicurezza interna all'istituto e dall'altro all'utilizzo strumentale di tale facoltà per rivendicare posizioni di potere e supremazia da parte dei detenuti - non può dirsi sottesa alla previsione di un regime differenziato per la cottura dei cibi, limitazione che finisce per risolversi in un surplus di afflittività. 2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. tramite l'Avvocatura dello Stato, censurando articolatamente detto provvedimento che nel disapplicare la regolamentazione vigente non ha dato conto di valide ragioni idonee a far ritenere in concreto esorbitante l'esercizio del potere organizzativo da parte dell'amministrazione penitenziaria e non ha applicato correttamente il canone giuridico indicato dalla Suprema Corte. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, concludendo per l'annullamento con rinvio del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto si dirà. 1. Va premesso che anche in questa sede deve essere richiama:a l'espressa previsione normativa (art.69, comma 6, lett. b) legge 26.7.1975 n. 354), secondo cui avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, che decide sui reclami dei detenuti o degli internati relativi ai provvedimenti adottati nei loro confronti dall'autorità penitenziaria, è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge; con la conseguenza che è deducibile la sola mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (S.U., n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 2. Va, altresì, evidenziato che il Tribunale di Sorveglianza in sede di rinvio con ordinanza del 22.2.2022, ha rilevato che, quanto agli orari di cottura dei cibi tra detenuti ordinari e detenuti in regime di cui all'art. 41 bis 0.P., all'esito della verifica disposta mediante richiesta di chiarimenti alla Direzione (nota del 18.05.2021), è emerso che "la sezione [OSCURATO:PERSONA], unico circuito presente nell'istituto penitenziario di L'Aquila oltre a quello del 41 bis 0.P., ospita un numero assai ridotto di detenuti "comuni" (al momento solo 12), che svolgono attività lavorative domestiche nelle sezioni 41 bis, appositamente individuati e per lo più provenienti da altri istituti; gli stessi sono impiegati in dette attività per buona parte della giornata, in orari spesso coincidenti con le fasce relative all'utilizzo dei fornelli senza limitazione alcuna, per non precludere loro tale possibilità, non ravvisandosi, peraltro, problematiche legate alla salubrità degli ambienti e dalla salvaguardia della ordinata convivenza all'interno della sezione. Orbene, alla luce di tali risultanze, non pare che possa ragionevolmente sostenersi che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi nelle sole sezioni 41 bis risponde ad un'esigenza organizzativa non altrimenti fronteggiabile, anzi è proprio l'argomentazione spesa dalla direzione nella nota richiamata a convincere in ordine all'assenza di fondate ragioni sulla base di tale distinguo. Difatti se la possibilità di utilizzo dei fornelli senza limitazione alcuna da parte dei detenuti comuni muove proprio dall'esigenza di evitare che l'impiego in altre attività per gran parte della giornata possa in qualche modo comprimere tale facoltà, non si vede perché lo stesso ragionamento non debba valere per i detenuti in regime differenziato, che se è vero che godono di una limitata possibilità di movimento e trascorrono la maggior parte del tempo nella stanza detentiva, ben potrebbero avere l'esigenza di anticipare o posticipare il pasto, o anche semplicemente di riscaldare delle vivande in orari diversi da quelli previsti, senza perciò solo turbare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e tantomeno condizionare lo svolgimento delle altre -ridotte- attività, che svolgono peraltro rigorosamente ben preventivabili; quanto alla salubrità degli ambienti, va poi considerato che nelle sezioni 41 bis non vi è condivisione di spazi, essendo i detenuti ovviamente collocati in stanze singole...." 3. In relazione alla riportata motivazione del provvedimento impugnato si ravvisa, così come dedotto dal Ministero ricorrente ed anche dal P.G. nella sua requi:sitoria scritta la mancata risposta, in violazione dell'art. 627/3 c.p.p., o comunque una risposta con motivazione del tutto apparente, al principale quesito posto dalla sentenza di annullamento, ossia se "l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato costituisca una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva.. e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretto il [OSCURATO:PERSONA], che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario". In particolare, il Tribunale - una volta chiarito che il circuito presente nell'istituto penitenziario di L'Aquila, oltre a quello del 41 bis 0.P., ospita un numero assai ridotto di detenuti "comuni" e che questi ultimi, impiegati in dette attività per buona parte della giornata, in orari spesso coincidenti con le fasce relative all'utilizzo dei fornelli, sono abilitati per tale ragione senza limitazione alcuna all'utilizzo dei fornelli- avrebbe dovuto verificate se il trattamento differenziale quanto agli orari di cottura dei cibi dei detenuti ex art. 41 bis sia in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'amministrazione penitenziaria in quanto atto "del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio". Tale valutazione all'evidenza non può dirsi effettuata, laddove è stato ritenuto che i detenuti assoggettati al regime differenziato "godono di una limitata possibilità di movimento e trascorrono la maggior parte del tempo nella stanza detentiva, sicché ben potrebbero avere l'esigenza di anticipare o posticipare il pasto, o anche semplicemente di riscaldare delle vivande in orari diversi da quelli previsti, senza perciò solo turbare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e tantomeno condizionare lo svolgimento delle altre -ridotte- attività, che svolgono peraltro rigorosamente ben preventivabili". 4. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere nuovamente annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila P.Q.M. annulla il provvedimento imp