CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZE. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; udito, per la parte civile GBR di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese, delle quali ha chiesto al liquidazione; udito, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Firenze perché il fatto non sussiste, lo ha dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione in particolare: I - per difetto di legittimazione della parte civile all'appello; II - per violazione dell'art. 511, comma 4, cod. proc. pen., quanto all'utilizzazione della querela fatta dalla Corte di appello; III - per mancata assunzione di una prova asseritannente decisiva (le dichiarazioni di Rosselli riccardo); IV - in presenza di plurimi vizi di motivazioni riguardanti la conclusiva dichiarazione di responsabilità; V - per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è proposto per motivi in parte infondati, in parte manifestamente infondati: ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, in motivazione) ha già chiarito che la parte civile è legittimata all'impugnazione della sentenza assolutoria quale che sia la formula del dispositivo; né alcun rilievo può attribuirsi al fatto che l'impugnata assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., poiché queste ultime pronunzie sono in tutto e per tutto equiparate dalla legge (art. 530, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.) a quelle emesse ai sensi del primo comma della citata disposizione. 2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che è possibile esaminare congiuntamente, esponendo doglianze riguardanti, nel loro complesso, le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata dichiarazione di responsabilità, sono infondati. Ciò impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 2, 2.1. E' certamente noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 2.1.1. Ciò premesso, e tenuto conto del fatto che il termine di prescrizione del reato contestato all'imputato risulta maturato, tenuto conto delle intervenute sospensioni, a partire dal 03/11/2020, esso va dichiarato estinto per prescrizione. 3. Le doglianze dell'imputato, che vanno comunque esaminate ai fini delle valutazioni inerenti alle statuizioni civili, sono, come premesso, infondate. 3.1. Quanto al secondo motivo, questa Corte (Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, Rv. 273167 - 01; Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014, Rv. 261735 - 01) ha già chiarito, in tema di letture consentite ex artt. 431 e 511 cod. proc. pen., che la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento circa la valutazione di attendibilità della persona offesa, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, perchè in tal caso la lettura è consentita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova. Andrebbe, pertanto, annullato la sentenza che abbia tratto dalla querela valutazioni inerenti alla attendibilità e credibilità della persona offesa, confrontandone il contenuto con le dichiarazioni rese dallo stesso querelante in udienza) Nel caso di specie, pertanto, correttamente la Corte di appello ha utilizzato, per legittimare la conclusiva dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non la querela (indebitamente valorizzata, in senso contrario, dal Tribunale: f. 4 s. della sentenza impugnata), bensì le dichiarazioni rese dalla p.o. in contraddittorio nel corso dell'esame dibattimentale che, rispetto al predetto atto inerente alla procedibilità, contenevano più ampie precisazioni (operate anche su sollecitazione delle parti) aventi ad oggetto le vicende oggetto di contestazione. 3.2. Quanto al terzo motivo, questa Corte (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786 - 01), anche con riferimento all'assetto normativo vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., era ferma nel ritenere che il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in pefus" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione. Il principio è stato ribadito dopo la novella: si è, infatti, ritenuto che la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale. A tale ipotesi, per trasparente identità di ratio, va aggiunta quella in cui la diversa valutazione delle dichiarazioni non attenga alla credibilità del dichiarante e/o al profilo dell'attendibilità intrinseca, venendo, al contrario rivalutato il profilo della attendibilità estrinseca, cioè la ravvisabilità, nell'ambito dell'intero compendio probatorio, di elementi di riscontri individualizzanti, o comunque idonei a corroborare dall'esterno la credibilità delle dichiarazioni ritenute inattendibili dal primo giudice, da quest'ultimo trascurati. 3.2.1. Facendo corretta applicazione di questi principi, la Corte di appello ha puntualmente illustrato le ragioni per le quali, nel caso di specie, l'esame di [OSCURATO:PERSONA] non andava rinnovato, "essendo la sentenza di primo grado affetta da sostanziale omissione dell'esame di dichiarazioni testimoniali (oltre che di prove documentali)" che consentivano di conferire ab extriseco attendibilità alle dichiarazioni del predetto soggetto (f. 5 della sentenza impugnata). 3.3. Quanto al quarto motivo, deve premettersi che questa Corte (da ultimo, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01) è ormai ferma nel ritenere che il giudice d'appello, il quale riformi in qualsiasi senso la sentenza di primo grado ha sempre l'obbligo di offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. 3.3.1. Ciò premesso, osserva il collegio che la Corte di appello, nel riformare l'originaria sentenza assolutoria, ha senza dubbio soddisfatto il predetto obbligo, valorizzando una cospicua serie di elementi testimoniali e documentali, immotivatamente non considerati dal Tribunale. La Corte di appello, dopo avere esaminato e valutato con scrupolo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (f. 5 ss. della sentenza impugnata), ha passato in disamina le numerose dichiarazioni testimoniali (pure scrupolosamente vagliate) che confermavano, in tutto od in parte, le dichiarazioni del predetto (f. 7 ss. della sentenza impugnata: dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), valorizzando altresì il "rinvenimento e sequestro, da bk parte del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, di due transenne recanti la punzonatura GBR in un capanno insistente su un castagneto di proprietà del Landini nonché di due cartelli all'interno dell'officina Stondei (proprietà di un nipote della moglie del Landini), beni riconosciuti come propri dal Rosselli" (f. 9 della sentenza impugnata)". Ha, infine, proceduto a verifica e puntuale confutazione di una serie di obiezioni difensive (f. 9 s. della sentenza impugnata), motivatamente concludendo che risultava "dimostrato, alla stregua degli elementi innanzi esposti, che il terreno del Landini è stato utilizzato, su offerta di quest'ultimo, per depositarvi attrezzature da lavoro appartenenti alla ditta GBR di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2010. Attrezzature che il Landini, in data prossima al maggio 2013, ha sottratto al legittimo possessore togliendo le chiavi di accesso al terreno del luogo ove prima si trovavano e non consentendo più l'accesso a [OSCURATO:PERSONA] che, come dichiarato dal fratello Massimo, riusciva a prelevare dal terreno del Landini, in occasione del suo ultimo ingresso, avvenuto il 21/02/2013, soltanto un rotolo di corrugato. Due transenne recanti la punzonatura GBR e due cartelli stradali sono stati successivamente sequestrati dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato dopo essere stati rinvenuti, le transenne, in un capanno insistente su un castagneto di proprietà del Landini, e i due cartelli all'interno dell'officina Stondei (di proprietà di un nipote della moglie del Landini), venendo quindi affidati in custodia allo stesso [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]" (f. 10 s. della sentenza impugnata). 3.4. Vanno, pertanto, confermate la statuizioni civili; ne consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma la statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremilacinqu