CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 09072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA C.C.24/7/2020 Contratto d’opera sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12601/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P65 H223H), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B14 B499C), nella qualità di titolare dello “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 800/2017 (pubblicata in data 28 marzo 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. nell’interesse della parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato nel settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro la sentenza n. 2048/2012 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale veniva condannata al pagamento della somma di euro 32.497,15 (comprensiva di iva ed accessori) a titolo di compensi professionali in favore dello [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta nel suo interesse, subentrata quale committente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., con riguardo all’esecuzione di un contratto avente ad oggetto la progettazione di un fabbricato adibito a civile abitazione in Correggio, v. [OSCURATO:PERSONA] n.F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12601/2017 Numero sezionale 287/2022 36/g, nonché la successiva realizzazione/presentazione della variante DIA finale, la Numero di raccolta generale 9072/2022 Data pubblicazione 21/03/2022 presentazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti e l’esecuzione di tutta un’ulteriore serie di prestazione professionali. Con l’emanata sentenza il Tribunale reggiano riteneva non condivisibile la difesa dell’Artoni, intesa a contestare la domanda attrice sul presupposto dell’asserito inidoneo titolo professionale abilitativo in capo al Passetti a svolgere l’attività dedotta con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, sostenendo che con l’abrogazione, disposta dal d. lgs. n. 212/2010, dell’art. 1 del R.D. n. 2229/1939, a norma del quale “ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni” si sarebbe venuto a definire un nuovo quadro normativo tale da consentire di interpretare il R.D. n. 274/1929 nel senso che ben avrebbe potuta essere ricompresa nell’attività legittimamente esercitabile dal geometra la progettazione di costruzioni anche in cemento armato purché rientranti nella definizione di modesta costruzione. 2. Decidendo sull’appello formulato dall’Artoni, cui resisteva l’appellato Passetti, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 800/2017 (pubblicata il 28 marzo 2017), respingeva il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte felsinea riconfermava sostanzialmente il percorso logico-giuridico seguito nella sentenza di primo grado, ritenendo che l’appellante aveva enfatizzato la disposizione normativa di cui alla lett. l) del citato R.D. n. 274/1929, disciplinatrice di una parte delle attività consentite legittimamente al geometra, ma non aveva tenuto conto, a livello interpretativo, della portata del disposto della successiva lettera m), abilitante i geometri al “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, senza specifiche distinzioni o specificazioni, ragion per cui, poiché all’esito della c.t.u. il manufatto per il quale il Passetti aveva prestata la propria opera professionale doveva considerarsi rientrante in tale tipologia di costruzioni, allo stesso geometra spettava il compenso dovuto. 3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 e dell’art. 1 del R.D. 16 novembre 1939, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12601/2017 Numero sezionale 287/2022 n. 2229, in relazione agli artt. 11, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale e Numero di raccolta generale 9072/2022 Data pubblicazione 21/03/2022 agli artt. 1418, 2229 e 2231 c.c. In particolare, la ricorrente, con questa doglianza, ha inteso dedurre che, sulla base delle caratteristiche dell’immobile in relazione al quale il geom. Passetti aveva prestato la sua opera professionale, consistenti – come accertato in sede di c.t.u. - nella realizzazione di una soletta di fondazione in cemento armato, di murature d’ambito sempre in cemento armato per il seminterrato, di solai latero-cementizi, di travi e di una scala in cemento armato, al citato geometra non avrebbe potuto essere riconosciuto il necessario titolo abilitativo per l’esecuzione delle contestate prestazioni, ragion per cui – alla stregua delle richiamate norme – egli non poteva aver diritto alla percezione di alcun compenso per la predetta attività svolta oltre i limiti delle proprie competenze. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, non avendo la Corte d’appello considerato che il Passetti, pur essendo un geometra, si era qualificato nei suoi confronti come un architetto, per come emergente dalle produzioni documentali acquisite agli atti e per come dalla stessa contestato tempestivamente. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato e deve essere, quindi, accolto per le ragioni che seguono. Va, infatti, osservato che - essendo rimasto accertato in fatto che la prestazione del Passetti, in qualità di geometra, fu eseguita in epoca antecedente al dicembre 2010 (ovvero prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 212/2010, con la quale fu disposta l’abrogazione dell’art. 1 del R.D. n. 2229/1939) e che la stessa non aveva ad oggetto una piccola costruzione accessoria nell’ambito di edifici agricoli (sulla scorta delle inequivoche caratteristiche precedentemente descritte, involgenti plurimi interventi edilizi comportanti l’utilizzo di cemento armato relativi alla ristrutturazione di un immobile adibito a civile abitazione) – la doglianza è meritevole di accoglimento alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte occupatasi della questione (cfr., ad es., Cass. n. 286/1984, Cass. n. 3021/2005, 19292/2009 e Cass. n. 5871/2016). Secondo il principio univocamente dalla stessa affermato (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), a norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12601/2017 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 9072/2022 mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma dellaData pubblicazione 21/03/2022 lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Si è anche, in particolare, specificato – contrariamente a quanto assunto nell’impugnata sentenza - che i limiti posti dall'art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti (aspetto, questo, pacificamente da escludere con riferimento alla fattispecie), per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. È da ritenersi, pertanto, esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – quali l’art. 2 della legge 5 novembre 1971, n.1086 e l’art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli ingegneri. Ed è anche pacifico che, a norma dell'art. 2231 c.c., quando l'esercizio F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12601/2017 Numero sezionale 287/2022 Numero di raccolta generale 9072/2022 di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la Data pubblicazione 21/03/2022 prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. 4. In definitiva, deve essere accolto il primo motivo, con il conseguente assorbimento del secondo e la derivante cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi all’enunciato principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D