CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19181/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; – ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via A. Pollaiolo n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio Sandulli & Associati, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – e con l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., in forza di procura speciale del 1/7/2020 con atto a firma autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] in Milano, repertorio n. 143010, raccolta n. 36651, registrato in data 1/7/2020 in Milano, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione e agli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], giusta procura in calce alla comparsa di intervento adesivo depositata in data 13 gennaio 2022; – interveniente adesivo – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, prima sezione civile bis, n. 300/2017, del 25 gennaio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, dichiarando inammissibile l’appello r.g. n. 19181/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 proposto dagli odierni ricorrenti, ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato inefficace, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. – oggi [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto di successive cessioni del credito – e [OSCURATO:SOCIETA]., la costituzione di immobili in fondo patrimoniale, giusta atto rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 12 ottobre 2010. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso. 3. Con comparsa depositata via pec in data 13 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha svolto intervento in cassazione adesivo rispetto alle ragioni di [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., nel testo novellato ad opera dell’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie, siccome strutturato secondo la previgente formulazione del citato articolo e, pertanto, contenente solo la critica alla sentenza di primo grado, senza alcuna indicazione delle parti del provvedimento che si intendevano appellare, delle norme di legge violate e della corretta ricostruzione della fattispecie che si intendeva proporre al giudice del gravame, senza peraltro nemmeno una specifica sottoposizione a critica della motivazione adottata dal Tribunale. La Corte territoriale ha, peraltro, valutato che il gravame sarebbe stato anche infondato nel merito, argomentando: a) la sussistenza della legittimazione passiva della Gianesini; b) l’ammissibilità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] della Campania – oggi [OSCURATO:SOCIETA].; c) l’inammissibilità del generico disconoscimento di tutta la documentazione avversa, effettuato dagli odierni ricorrenti in primo grado; d) la natura gratuita dell’atto oggetto di revocatoria; e) r.g. n. 19181/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria; f) l’irrilevanza della deduzione in ordine all’impignorabilità del fondo patrimoniale da parte dei creditori; g) l’inammissibilità e comunque l’irrilevanza delle prove per interrogatorio formale e per testimoni chieste dagli odierni ricorrenti. 5. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c. n. 3)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere applicato l’art. 342 cod. proc. civ. in maniera «del tutto esasperata, finendo per svilire giuridicamente il procedimento stesso, mortificando conseguentemente l’intero gravame», atteso che, sebbene effettivamente l’atto di appello sia stato redatto secondo la vecchia formulazione dell’art. 342 cod. proc. civ., tuttavia conteneva la chiara indicazione di quali parti della sentenza di primo grado si intendeva sottoporre a critica e del contenuto delle censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata. b. Secondo motivo: «2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c. n. 5», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere omesso di valutare il contenuto della documentazione esibita dagli appellanti unitamente al deposito della memoria conclusionale in secondo grado e avente a oggetto l’esito delle indagini penali condotte a carico della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio al 40%. r.g. n. 19181/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 2. Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno svolto argomenti a suffragio della richiesta di declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza dell’avversa impugnazione, cui si è associata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale rappresentante della cessionaria del credito oggetto di causa. 3. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio in questa fase di legittimità di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dovendosi dare continuità all’orientamento di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021), secondo cui, mancando una specifica norma che disciplini il relativo procedimento, è inammissibile l’intervento di terzi nel giudizio di cassazione, con la sola eccezione del successore particolare nel diritto controverso, ma nella sola ipotesi – da escludersi nel caso di specie essendovi stata costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] - in cui non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022). 4. Il ricorso non può trovare accoglimento. 5. Il primo motivo è infondato. È pacifico, per ammissione degli stessi ricorrenti, che l’atto di appello da essi proposto è stato redatto sulla base della formulazione dell’art. 342 cod. proc. civ. previgente alla novellazione del 2012 del citato articolo, ed è altrettanto pacifico che alla fattispecie trovi applicazione ratione temporis il testo dell’art. 342 cod. proc. civ. come novellato nel 2012. Dalla lettura degli stralci dell’atto di appello trascritti nel motivo in esame ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ. e dalla lettura integrale del medesimo atto, depositato in uno con il ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4) r.g. n. 19181/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 cod.. proc. civ., che questa Corte è legittimata a compiere quale giudice del fatto processuale, posto che il motivo deduce sostanzialmente – a dispetto della rubrica - un error in procedendo, si evince che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale è del tutto corretta. Invero, l’atto di appello proposto dagli attuali ricorrenti è assolutamente generico, limitandosi a evidenziare al giudice del gravame la sostanziale iniquità della sentenza di primo grado, senza tuttavia sottoporre a critica specifica i singoli punti della motivazione. È ben vero, come evidenzia il motivo di ricorso in esame, che le questioni esaminate dal giudice di primo grado – legittimazione passiva della Gianesini, efficacia del disconoscimento della documentazione prodotta dalle banche, validità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, rilevanza in causa dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - sono state indicate al giudice del gravame. Ma tale indicazione è avvenuta in maniera del tutto generica, con l’obiettivo esclusivo di ottenere l’effetto di contestazione della decisione impugnata, esattamente come accadeva nel regime previgente alla novellazione dell’art. 342 cod. proc. civ., allorquando l’appello era un giudizio a critica libera e l’effetto devolutivo era pieno e automatico, quale semplice effetto della proposizione del gravame. Dopo la novellazione, invece, l’appello è a critica vincolata, nel senso che è richiesto che siano indicati, seppure in forma succinta e senza formule sacramentali, i punti e i capi della sentenza impugnata sottoposti a gravame, e le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. Nella specie, al contrario, emerge che l’atto di appello, senza minimamente r.g. n. 19181/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulta totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice, limitandosi a illustrare e riproporre le questioni esposte in primo grado e già disattese dalla sentenza sottoposta a impugnazione. Ciò che determina l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). 6. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto ha per oggetto il merito della vicenda dedotta in lite, sul quale la Corte territoriale non era legittimata a disquisire, stante l’effetto preclusivo che la decisione in rito assunta esplica rispetto a ogni questione attinente al merito della controversia (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021). 7. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo in favore delle sole parti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritualmente costituite. 8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese della presente fase di r.g. n. 19181/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 19181/2017 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 10513/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 legittimità, che liquida, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge e in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 19181/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3