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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25443/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8284-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] (PA), presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' TEODORA, [OSCURATO:PERSONA], S [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Agri 3,presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresenta ti e dife si giusta procura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti – Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 542/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 22/7/2002, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla morte di suo padre, la madre [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che i genitori avevano venduto alla sorella e a suo marito [OSCURATO:PERSONA] un complesso immobiliare , il padre aveva ceduto in vitalizio alla stessa figliae a suo marito tutti i suoi immobili ad esclusione della quota di proprietà su di una casa, rimanendo proprietario di due autovetture, di attrezzature agricole e creditore di alcune somme, chiese, previo accertamento della massa complessiva dei beni già appartenenti al de cuius, di determinare la quota di legittima a lui spettante, con eventuale condanna delle convenute alla reintegrazione.

Costituendosi, [OSCURATO:PERSONA] affermò che ogni credito era stato riscosso e le somme erano state divise e che per sua scelta l’attore non aveva ancora riscosso la sua parte; si dichiarò disponibile alla divisione dell’attrezzatura o alla vendita con riparto del ricavato; rappresentò pure che un’autovettura era stata demolita e l’altra era inutilizzabile; in riconvenzionale, dedusse quindi la simulazione dei due atti di compravendita stipulati per notar Puglisi, n el 1989 , tra la Ventimiglia costruzionie l’attore e sua moglie , aventi ad oggetto un fabbricato e un locale ad uso garage, in quanto il prezzo era stato corrisp osto con denaro del de cuius; ne chiese perciò la collazione. [OSCURATO:PERSONA] propose le medesime difese e chiese la collazione, la reintegrazione della sua quota di legittima e la condanna del convenuto Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - al pagamento di quota delle spese per il funerale del de cuius, per la dichiarazione di successione e per l’accatastamento del fabbricato comune. [OSCURATO:PERSONA],marito di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, aderì alle difese delle convenute.

Si costituì anche la moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistendo alladomanda di simulazione e rappresentando che parte del prezzo era stato pagato con denaro del marito e parte con denaro mutuato dal de cuius che, in seguito, non ne aveva più voluto la restituzione per aver già donato alla figlia Teodora altrasomma.

2. Con sentenza n.32/2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò le domande di GiuseppeGiuffré, rilevando che dei beni venduti a [OSCURATO:PERSONA] era stata chiesta la collazione ma non ne era stata chiesta la dichiarazione di simulazione dell’atto di compravendita ; in accoglimento delle domande della madreEmilia Profita e della sorella Teodora, dichiarò l’obbligo di collazione dell’attore del valore della quota del fabbricato e del garage in quanto costituenti donazioni indirette perché acquistati con il denaro del de cuius.

3. Con sentenza n. 542/2016, la Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da sua moglie [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarò l’obbligo del solo Giuseppe di conferire alla massa a titolo di collazione metà del valore dei beni acquistati e condannò lo stesso eredea restituire alla madre la sola quota di spese della denuncia di successione e dell’accatastamento dell’immobile costituente la massa.

In particolare, la Corte palermitana escluse l’obbligo di collazione per [OSCURATO:PERSONA] quanto estranea alla successione e dichiarò, in conseguenza, che l’obbligo di collazione era limitato al solo valore della quota di proprietà pari alla metà,perché collazionato era il bene e non il denaro; negò l’obbligo di pagamento delle spese funerarie perché Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - assunto interamente dalla figlia Teodora e da suo marito con il contratto di vitalizio stipulato con il de cuius; ritenne, invece, infondata la questione di nullità della sentenza per essere stata pronunciata da giudice monocratico seppure avente ad oggetto la domanda di reintegrazione della quota di legittima; escluse che il Tribunale, qualificando come donazioni indirette i due atti di compravendita , avesse violato l’art. 112 cod. proc. civ., perché rilevò che alla cognizione del giudice era stato portato comunque il fatto – da qualificare in diritto - dell’ acquisto con denaro del de cuius ; r igettò il motivo sulla congruenza delle prove della provenienza del denaro, riesaminando gli elementi istruttori e così pure il motivo concernente la consistenza dell’asse ereditario,perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva comunque contestato che le somme di denaro fossero state divise e non eraemersa l’esistenza di altri beni.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, deve escludersi l’ammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse: la ricorrente, infatti, non è risultata soccombente nella sentenza della Corte d’appello qui impugnata perché è stato escluso nei suoi confronti l’obbligo di collazione in quanto soggetto estraneo alla successione.

1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, in riferimento ai n. 2 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 50 bis, 50 quater, cod. proc. civ. perché la domanda riconvenzionale di riduzione delle donazioni proposta da [OSCURATO:PERSONA] implicavache la decisione fosse assunta dal Tribunale in composizione collegiale e non monocratic a: la Corte Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - territoriale avrebbe erroneamente sostenuto che la decisione in composizione collegiale non fosse necessaria perché la causa principale, secondo l’art. 36 cod. proc. civ., «non viene automaticamente devoluta ad altro giudice per effetto della domanda riconvenzionale» e perché in ogni caso il Tribunale in composizione monocratica non aveva «neanche esaminato tale domanda, …proposta subordinatamente all’accoglimento della domanda dell’attore» (così in sentenza); così motivando, non avrebbe considerato che non vi era stata alcuna separazione delle domande ex art. 36 cod. proc. civ. e che la competenza si determina non ex post, al momento della decisione, ma in relazione alla prospettazione delle parti.

1.1. Il motivo è infondato, seppure la motivazione del primo giudice deve essere corretta.

La competenza si determina in relazione al petitum,al momento in cui sorge la litee non può essere valutata secundum eventum litis.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, per iltestuale rinvio operato dall'art. 50 quater al successivo art. 161, comma 1cod. proc. civ., un'autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione , ma non produce l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito e non comporta la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla (Cass., Sez.

U, n. 28040 del 25/11/2008; Sez. 1, n. 13907 del 18/06/2014; Sez. 6 - 1, n. 16186 del 20/06/2018).

Nella specie, l’avvenuta proposizione della domanda riconvenzionale di riduzione ha determinato una situazione di connessione di natura processuale,dipendendo la decisione sulla subordinata (di competenza del Tribunale in composizione collegiale) da quella sulla domanda Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - principale(di competenza del Tribunale in composizione monocratic a ); conseguentemente, la causa avrebbe dovuto essere rimessa, da parte del giudice istruttore, al collegio perché decidesse, ex art. 281 nonies cod. proc. civ., su tutte le domande o, ricorrendone i presupposti, disponessela separazione.

In tal senso, il motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] sul punto era fondato e la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.

Ciò posto, tuttavia, deve considerarsi che, come già affermato, la nullità in esame non costituisce certamente ipotesi di rimessione al primo giudice, perché la previsione dei casi di rinvio dell'art. 354 cod. proc. civ. è tassativa; conseguentemente, il giudice superiore è tenuto, se è anche giudice del merito, a pronunciarsi, previo accoglimento del motivo di impugnazione relativo.

Nella fattispecie, dunque, la Corte d’appello ha autonomamente riesaminato tutti gli elementi istruttori raccolti, non limitandosi a richiamare la motivazione del primo giudice ed ha perciò reso una nuova decisione di merito: oltre al rigetto delle domande dell’attore [OSCURATO:PERSONA] ha reso una nuova e diversa pronuncia sulle domande riconvenzionali avanzate dalle convenute [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ha rideterminato la massa ereditaria.

Correttamente, invero, ha utilizzato l’istruttoria svolta in primo grado perché l'inosservanza delle disposizioni sulla ripartizione delle cause tra giudice monocratico e collegiale del tribunale chiamato a decidere la controversia, costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ., al successivo art. 161 cod. proc. civ., comma 1, un'autonoma causa dinullità della decisione e non una forma di nullità derivata dagli atti che l'hanno preceduta con la conseguenza che quegli atti conservano, come detto, piena validità ( Cass., Sez.

U, n. 28040 del 25/11/2008).

Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - Conseguentemente, la fondatezza del primo motivo di ricorso non conduce allacassazione della pronuncia impugnata perché non risulta neppure allegato che, per avere la C orte d'appello giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia, l'applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogodi quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento,abbia influito sulla decisione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 1476 del 23/01/2007; Sez. 6 - 2, n. 22235 del 14/07/2022; Sez.6 - 2, n. 22235 del 14/07/2022).

2. Con il secondo motivo, il ricorren te ha lamentato, con un primo profilo articolato in riferimento a l n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. per due differenti considerazioni: disponendo la collazione della quota pari alla metà dei due immobili acquistati, la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoda un canto perché ha individuato una donazione indiretta nei due atti di acquisto, sebbene le convenute ne avessero chiesto la dichiarazione di simulazione, prospettandola come relativa e, dall’altro, dichiarando l’obbligo di collazione senza preventivamente dichiarare la simulazione;con un secondo profilo, la stessa censura è stata articolata in riferimento al n.5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , quale omesso esame di fatto decisivo inteso come petitum delle domande riconvenzionali.

2.1. Il motivo è infondatoper entrambi i profili.

La collazione c onsegue all’allegazione di donazioni fatte in vita dal de cuius, salva apposita dispensa di quest'ultimo e impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, per assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione; pregiudiziale, Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 8 - però, all'obbligo di collazione è la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della donazione indiretta.

Come riportato dagli stessi ricorrenti, dunque, [OSCURATO:PERSONA] aveva testualmente chiesto di dichiarare che gli atti di acquisto dissimulassero una donazione indiretta in favore di Giuseppe e che in conseguenza quest’ultimo fosse obbligato a porre in collazione il valore dei beni oggetto dei due rogiti; come affermato dalla Corte d’appello, pertanto, il fatto portato alla cognizione del giudice era proprio la dazione di denaro finalizzata all’acquisto, poi qualificato dal Giudice.

Per questa ragione, è perciò infondata la doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell’accertamento della donazione indiretta.

La Corte territoriale ha poi esplicitamente affermato, in motivazione, che i due atti di acquisto dissimulavano una donazione indiretta dell’immobile considerando la «convergenza e l’univocità» (così in sentenza) di due deposizioni testimoniali, seppure non particolarmente circostanziate, la mancata risposta all’interrogatorio sulla circostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e le parziali ammissioni della moglie di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] che ha riconosciuto che in effetti il de cuiusaveva anticipato al marito le somme di denaro per l’acquisto, senza pretenderle in restituzione: quest’ampia motivazione sulla configurabilità di una donazione indiretta nei due atti di acquisto rivela che la Corte d’appello si è fatta carico, nel merito, della domanda riconvenzionale presupposto della collazionee ha dichiarato l’obbligo di collazione in capo al coerede [OSCURATO:PERSONA] perché prima ancora hariscontrato – a seguito di specifica domanda – la sussistenza della dedotta donazioneindiretta.

Ciò precisato, deve allora puntualizzarsi che il ricorrent e è priv o di interesse a far valere l'omessa pronuncia, perché a proporre la domanda di simulazione che ha poi fondato l’obbligo di collazione sono Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 9 - state le convenute attrici in riconvenzionale; in ogni caso, p er individuare il contenuto decisorio della sentenza devono essere considerate non soltanto le statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche le enunciazioni contenute nella motivazione (cfr., per tutte, Cass. Sez. 1, n. 13513 del 08/06/2007).

3. Con il terzo motivo, è stata invece prospettata la violazione degli art. 1414, 1417 e 2722 cod. civ,in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello rilevato l’inammissibilità della prova per testi, sussistendo i limiti previsti dall’art. 1417 cod. civ. seppure le attrici in riconvenzionale hanno proposto la domanda di simulazione quali eredi e, come tali, né creditori né terzi.

3.1. Anche questo motivo è infondato.

Per principio consolidato, nelladonazione indiretta realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 27/02/2004, Sez. 2, Sentenza n. 1986 del 02/02/2016)

4. Con il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostenuto, in riferimento aln. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione dell’art.2967 cod. civ. perché «la prova testimoniale non poteva essere in alcun modo idonea a provare […] che […] avesse ricevuto dal padre una somma servita nel suo esatto ammontare ad acquistare gli immobili de Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 10 - quo»; ha quindi riprodotto le dichiarazioni testimoniali rilasciate dai due testi considerati dalla Corte d’appello.

4.1. Il motivo è evidentemente inammissibile perché diretto a sollecitare, seppure articolato in riferimento ad una asserita violazione di legge, il riesame in merito degli elementi di prova valutatidalla Corte territorialecome sufficienti, con giudizio non sindacabile in questa sede se non sotto il profilo del vizio di motivazione, non prospettato.

5. Con il quinto motivo, è denunciata, in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc.civ., la violazione degli artt. 556, 724 e 737 cod. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato l’obbligo del solo [OSCURATO:PERSONA] di collazione del valore della quota di proprietà, invece di dichiarare l’obbligo di collazione dell’immobile.

5.1. Il motivo è infondato, perché esplicitamente in motivazione la Corte ha affermato che la collazione cui [OSCURATO:PERSONA] è tenuto concerne non il denaro impiegato per l’acquisto, ma il bene immobile, seppure di quest’ultimo deve essere considerata soltanto la quota di sua proprietà, per essere la moglie comproprietaria estranea alla successione(pag. 4 e 5 della sentenza); in tal senso deve perciò essere interpretato il termine «valore della quota», ancora una volta coordinando dispositivo e motivazione in una necessaria lettu r a unitaria.

È vero, peraltro, che, per giurisprudenza consolidata, l'acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto (che il primo intende, in tal modo, beneficiare), costituendo lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, integra una donazione indiretta del bene stesso e non del denaro, mala collazione avviene per imputazione del controvalore perché non mette in discussione la titolarità dei beni donati, ne' incide sul piano dalla circolazione dei beni (cfr. Cass. Sez. 1, n. 11496 del 12/05/2010, con richiami).

Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 11 -

6. Con il sesto motivo, i ricorrenti hanno prospettato la violazione degli art. 553, 555 e 556 cod. civ.,in riferimento a l n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ.,per non avere la Corte d’appello qualificato come azione di riduzione le domande riconvenzionali proposte dalle due convenute e tenuto perciò conto della sola quota disponibile e non dell’intero valore dell’immobile.

6.1. Il motivo è infondato , perché sovrappone erroneamente la funzione della collazione e della riduzione.

La collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalitàperché possano essere eliminate le eventuali lesioni di legittima realizzate attraverso tali atti; tuttavia, poiché non sempre il meccanismo della collazione è idoneo a far conseguire al legittimario la legittima nella sua integrità anche qualitativa è am messo il concorso dell'azione di riduzione con la collazione perché la prima azione obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre la seconda ne consente l'imputazione di valore(Cass. Sez. 2, n. 22097 del 29/10/2015) .

Per questa differe nte funzione, l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione(Cass. Sez. 2, n. 28196 del 10/12/2020).

Pertanto, coerentementecon l’interpretazione della domanda (volta al ripristino della comunione anche sui beni oggetto di donazione indiretta e, soltanto eventualmente, alla reintegrazione della legittima), è stato prima imposto l’obbligo di collazione per ripristinare la comunione ereditaria (che nella specie vi era comunque su taluni beni residui) anche relativamente al bene oggetto di donazione (nel nostro caso, indiretta) potendosi in tal modo già scongiurarsi eventuali lesioni di legittima.

7. Con il settimo ed ultimo motivo, formulato in riferimento al n.5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,i ricorrenti hanno infine sostenuto Ric. 2017 n. 08284 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 12 - che la Corte territoriale, in sede di individuazione della massa ereditaria, non avrebbe considerato l’indicazione – da parte di entrambe le convenute - dei tre buoni postali fruttiferi e delle attrezzature agricole relitte quali beni ancora da dividere.

7.1. Il motivo è inammissibile: la Corte territoriale non ha omesso l’esame dell’indicazione di questi beni, ma ha esplicitamente affermato in sentenza, rigettando il sesto motivo di appello a pag. 5, che «non è stato contestato che le somme di denaro … siano state divise»ed ha escluso, «alla luce della espletata c.t.u.»che sia risultata l’esistenza di altri beni da dividere nell’asse ereditario.

La censura, pertanto, sottende una richiesta di riesame del giudizio di fatto espresso dalla Corte senza censurarne la motivazione nei modi consentiti dal codice.

8. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore dichiarato,in favore dei controricorrenti.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; condanna in solido i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8284-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] (PA), presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' TEODORA, [OSCURATO:PERSONA], S [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Agri 3,presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresenta ti e dife si giusta procura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti – Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 542/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 22/7/2002, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla morte di suo padre, la madre [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che i genitori avevano venduto alla sorella e a suo marito [OSCURATO:PERSONA] un complesso immobiliare , il padre aveva ceduto in vitalizio alla stessa figliae a suo marito tutti i suoi immobili ad esclusione della quota di proprietà su di una casa, rimanendo proprietario di due autovetture, di attrezzature agricole e creditore di alcune somme, chiese, previo accertamento della massa complessiva dei beni già appartenenti al de cuius, di determinare la quota di legittima a lui spettante, con eventuale condanna delle convenute alla reintegrazione. Costituendosi, [OSCURATO:PERSONA] affermò che ogni credito era stato riscosso e le somme erano state divise e che per sua scelta l’attore non aveva ancora riscosso la sua parte; si dichiarò disponibile alla divisione dell’attrezzatura o alla vendita con riparto del ricavato; rappresentò pure che un’autovettura era stata demolita e l’altra era inutilizzabile; in riconvenzionale, dedusse quindi la simulazione dei due atti di compravendita stipulati per notar Puglisi, n el 1989 , tra la Ventimiglia costruzionie l’attore e sua moglie , aventi ad oggetto un fabbricato e un locale ad uso garage, in quanto il prezzo era stato corrisp osto con denaro del de cuius; ne chiese perciò la collazione. [OSCURATO:PERSONA] propose le medesime difese e chiese la collazione, la reintegrazione della sua quota di legittima e la condanna del convenuto Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - al pagamento di quota delle spese per il funerale del de cuius, per la dichiarazione di successione e per l’accatastamento del fabbricato comune. [OSCURATO:PERSONA],marito di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, aderì alle difese delle convenute. Si costituì anche la moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistendo alladomanda di simulazione e rappresentando che parte del prezzo era stato pagato con denaro del marito e parte con denaro mutuato dal de cuius che, in seguito, non ne aveva più voluto la restituzione per aver già donato alla figlia Teodora altrasomma. 2. Con sentenza n.32/2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò le domande di GiuseppeGiuffré, rilevando che dei beni venduti a [OSCURATO:PERSONA] era stata chiesta la collazione ma non ne era stata chiesta la dichiarazione di simulazione dell’atto di compravendita ; in accoglimento delle domande della madreEmilia Profita e della sorella Teodora, dichiarò l’obbligo di collazione dell’attore del valore della quota del fabbricato e del garage in quanto costituenti donazioni indirette perché acquistati con il denaro del de cuius. 3. Con sentenza n. 542/2016, la Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da sua moglie [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarò l’obbligo del solo Giuseppe di conferire alla massa a titolo di collazione metà del valore dei beni acquistati e condannò lo stesso eredea restituire alla madre la sola quota di spese della denuncia di successione e dell’accatastamento dell’immobile costituente la massa. In particolare, la Corte palermitana escluse l’obbligo di collazione per [OSCURATO:PERSONA] quanto estranea alla successione e dichiarò, in conseguenza, che l’obbligo di collazione era limitato al solo valore della quota di proprietà pari alla metà,perché collazionato era il bene e non il denaro; negò l’obbligo di pagamento delle spese funerarie perché Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - assunto interamente dalla figlia Teodora e da suo marito con il contratto di vitalizio stipulato con il de cuius; ritenne, invece, infondata la questione di nullità della sentenza per essere stata pronunciata da giudice monocratico seppure avente ad oggetto la domanda di reintegrazione della quota di legittima; escluse che il Tribunale, qualificando come donazioni indirette i due atti di compravendita , avesse violato l’art. 112 cod. proc. civ., perché rilevò che alla cognizione del giudice era stato portato comunque il fatto – da qualificare in diritto - dell’ acquisto con denaro del de cuius ; r igettò il motivo sulla congruenza delle prove della provenienza del denaro, riesaminando gli elementi istruttori e così pure il motivo concernente la consistenza dell’asse ereditario,perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva comunque contestato che le somme di denaro fossero state divise e non eraemersa l’esistenza di altri beni. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, deve escludersi l’ammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse: la ricorrente, infatti, non è risultata soccombente nella sentenza della Corte d’appello qui impugnata perché è stato escluso nei suoi confronti l’obbligo di collazione in quanto soggetto estraneo alla successione. 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, in riferimento ai n. 2 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 50 bis, 50 quater, cod. proc. civ. perché la domanda riconvenzionale di riduzione delle donazioni proposta da [OSCURATO:PERSONA] implicavache la decisione fosse assunta dal Tribunale in composizione collegiale e non monocratic a: la Corte Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - territoriale avrebbe erroneamente sostenuto che la decisione in composizione collegiale non fosse necessaria perché la causa principale, secondo l’art. 36 cod. proc. civ., «non viene automaticamente devoluta ad altro giudice per effetto della domanda riconvenzionale» e perché in ogni caso il Tribunale in composizione monocratica non aveva «neanche esaminato tale domanda, …proposta subordinatamente all’accoglimento della domanda dell’attore» (così in sentenza); così motivando, non avrebbe considerato che non vi era stata alcuna separazione delle domande ex art. 36 cod. proc. civ. e che la competenza si determina non ex post, al momento della decisione, ma in relazione alla prospettazione delle parti. 1.1. Il motivo è infondato, seppure la motivazione del primo giudice deve essere corretta. La competenza si determina in relazione al petitum,al momento in cui sorge la litee non può essere valutata secundum eventum litis. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, per iltestuale rinvio operato dall'art. 50 quater al successivo art. 161, comma 1cod. proc. civ., un'autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione , ma non produce l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito e non comporta la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla (Cass., Sez. U, n. 28040 del 25/11/2008; Sez. 1, n. 13907 del 18/06/2014; Sez. 6 - 1, n. 16186 del 20/06/2018). Nella specie, l’avvenuta proposizione della domanda riconvenzionale di riduzione ha determinato una situazione di connessione di natura processuale,dipendendo la decisione sulla subordinata (di competenza del Tribunale in composizione collegiale) da quella sulla domanda Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - principale(di competenza del Tribunale in composizione monocratic a ); conseguentemente, la causa avrebbe dovuto essere rimessa, da parte del giudice istruttore, al collegio perché decidesse, ex art. 281 nonies cod. proc. civ., su tutte le domande o, ricorrendone i presupposti, disponessela separazione. In tal senso, il motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] sul punto era fondato e la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla. Ciò posto, tuttavia, deve considerarsi che, come già affermato, la nullità in esame non costituisce certamente ipotesi di rimessione al primo giudice, perché la previsione dei casi di rinvio dell'art. 354 cod. proc. civ. è tassativa; conseguentemente, il giudice superiore è tenuto, se è anche giudice del merito, a pronunciarsi, previo accoglimento del motivo di impugnazione relativo. Nella fattispecie, dunque, la Corte d’appello ha autonomamente riesaminato tutti gli elementi istruttori raccolti, non limitandosi a richiamare la motivazione del primo giudice ed ha perciò reso una nuova decisione di merito: oltre al rigetto delle domande dell’attore [OSCURATO:PERSONA] ha reso una nuova e diversa pronuncia sulle domande riconvenzionali avanzate dalle convenute [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ha rideterminato la massa ereditaria. Correttamente, invero, ha utilizzato l’istruttoria svolta in primo grado perché l'inosservanza delle disposizioni sulla ripartizione delle cause tra giudice monocratico e collegiale del tribunale chiamato a decidere la controversia, costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ., al successivo art. 161 cod. proc. civ., comma 1, un'autonoma causa dinullità della decisione e non una forma di nullità derivata dagli atti che l'hanno preceduta con la conseguenza che quegli atti conservano, come detto, piena validità ( Cass., Sez. U, n. 28040 del 25/11/2008). Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - Conseguentemente, la fondatezza del primo motivo di ricorso non conduce allacassazione della pronuncia impugnata perché non risulta neppure allegato che, per avere la C orte d'appello giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia, l'applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogodi quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento,abbia influito sulla decisione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 1476 del 23/01/2007; Sez. 6 - 2, n. 22235 del 14/07/2022; Sez.6 - 2, n. 22235 del 14/07/2022). 2. Con il secondo motivo, il ricorren te ha lamentato, con un primo profilo articolato in riferimento a l n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. per due differenti considerazioni: disponendo la collazione della quota pari alla metà dei due immobili acquistati, la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoda un canto perché ha individuato una donazione indiretta nei due atti di acquisto, sebbene le convenute ne avessero chiesto la dichiarazione di simulazione, prospettandola come relativa e, dall’altro, dichiarando l’obbligo di collazione senza preventivamente dichiarare la simulazione;con un secondo profilo, la stessa censura è stata articolata in riferimento al n.5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , quale omesso esame di fatto decisivo inteso come petitum delle domande riconvenzionali. 2.1. Il motivo è infondatoper entrambi i profili. La collazione c onsegue all’allegazione di donazioni fatte in vita dal de cuius, salva apposita dispensa di quest'ultimo e impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, per assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione; pregiudiziale, Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 8 - però, all'obbligo di collazione è la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della donazione indiretta. Come riportato dagli stessi ricorrenti, dunque, [OSCURATO:PERSONA] aveva testualmente chiesto di dichiarare che gli atti di acquisto dissimulassero una donazione indiretta in favore di Giuseppe e che in conseguenza quest’ultimo fosse obbligato a porre in collazione il valore dei beni oggetto dei due rogiti; come affermato dalla Corte d’appello, pertanto, il fatto portato alla cognizione del giudice era proprio la dazione di denaro finalizzata all’acquisto, poi qualificato dal Giudice. Per questa ragione, è perciò infondata la doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell’accertamento della donazione indiretta. La Corte territoriale ha poi esplicitamente affermato, in motivazione, che i due atti di acquisto dissimulavano una donazione indiretta dell’immobile considerando la «convergenza e l’univocità» (così in sentenza) di due deposizioni testimoniali, seppure non particolarmente circostanziate, la mancata risposta all’interrogatorio sulla circostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e le parziali ammissioni della moglie di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] che ha riconosciuto che in effetti il de cuiusaveva anticipato al marito le somme di denaro per l’acquisto, senza pretenderle in restituzione: quest’ampia motivazione sulla configurabilità di una donazione indiretta nei due atti di acquisto rivela che la Corte d’appello si è fatta carico, nel merito, della domanda riconvenzionale presupposto della collazionee ha dichiarato l’obbligo di collazione in capo al coerede [OSCURATO:PERSONA] perché prima ancora hariscontrato – a seguito di specifica domanda – la sussistenza della dedotta donazioneindiretta. Ciò precisato, deve allora puntualizzarsi che il ricorrent e è priv o di interesse a far valere l'omessa pronuncia, perché a proporre la domanda di simulazione che ha poi fondato l’obbligo di collazione sono Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 9 - state le convenute attrici in riconvenzionale; in ogni caso, p er individuare il contenuto decisorio della sentenza devono essere considerate non soltanto le statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche le enunciazioni contenute nella motivazione (cfr., per tutte, Cass. Sez. 1, n. 13513 del 08/06/2007). 3. Con il terzo motivo, è stata invece prospettata la violazione degli art. 1414, 1417 e 2722 cod. civ,in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello rilevato l’inammissibilità della prova per testi, sussistendo i limiti previsti dall’art. 1417 cod. civ. seppure le attrici in riconvenzionale hanno proposto la domanda di simulazione quali eredi e, come tali, né creditori né terzi. 3.1. Anche questo motivo è infondato. Per principio consolidato, nelladonazione indiretta realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 27/02/2004, Sez. 2, Sentenza n. 1986 del 02/02/2016) 4. Con il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostenuto, in riferimento aln. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione dell’art.2967 cod. civ. perché «la prova testimoniale non poteva essere in alcun modo idonea a provare […] che […] avesse ricevuto dal padre una somma servita nel suo esatto ammontare ad acquistare gli immobili de Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 10 - quo»; ha quindi riprodotto le dichiarazioni testimoniali rilasciate dai due testi considerati dalla Corte d’appello. 4.1. Il motivo è evidentemente inammissibile perché diretto a sollecitare, seppure articolato in riferimento ad una asserita violazione di legge, il riesame in merito degli elementi di prova valutatidalla Corte territorialecome sufficienti, con giudizio non sindacabile in questa sede se non sotto il profilo del vizio di motivazione, non prospettato. 5. Con il quinto motivo, è denunciata, in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc.civ., la violazione degli artt. 556, 724 e 737 cod. civ., per avere la Corte d’appello dichiarato l’obbligo del solo [OSCURATO:PERSONA] di collazione del valore della quota di proprietà, invece di dichiarare l’obbligo di collazione dell’immobile. 5.1. Il motivo è infondato, perché esplicitamente in motivazione la Corte ha affermato che la collazione cui [OSCURATO:PERSONA] è tenuto concerne non il denaro impiegato per l’acquisto, ma il bene immobile, seppure di quest’ultimo deve essere considerata soltanto la quota di sua proprietà, per essere la moglie comproprietaria estranea alla successione(pag. 4 e 5 della sentenza); in tal senso deve perciò essere interpretato il termine «valore della quota», ancora una volta coordinando dispositivo e motivazione in una necessaria lettu r a unitaria. È vero, peraltro, che, per giurisprudenza consolidata, l'acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto (che il primo intende, in tal modo, beneficiare), costituendo lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, integra una donazione indiretta del bene stesso e non del denaro, mala collazione avviene per imputazione del controvalore perché non mette in discussione la titolarità dei beni donati, ne' incide sul piano dalla circolazione dei beni (cfr. Cass. Sez. 1, n. 11496 del 12/05/2010, con richiami). Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 11 - 6. Con il sesto motivo, i ricorrenti hanno prospettato la violazione degli art. 553, 555 e 556 cod. civ.,in riferimento a l n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ.,per non avere la Corte d’appello qualificato come azione di riduzione le domande riconvenzionali proposte dalle due convenute e tenuto perciò conto della sola quota disponibile e non dell’intero valore dell’immobile. 6.1. Il motivo è infondato , perché sovrappone erroneamente la funzione della collazione e della riduzione. La collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalitàperché possano essere eliminate le eventuali lesioni di legittima realizzate attraverso tali atti; tuttavia, poiché non sempre il meccanismo della collazione è idoneo a far conseguire al legittimario la legittima nella sua integrità anche qualitativa è am messo il concorso dell'azione di riduzione con la collazione perché la prima azione obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre la seconda ne consente l'imputazione di valore(Cass. Sez. 2, n. 22097 del 29/10/2015) . Per questa differe nte funzione, l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione(Cass. Sez. 2, n. 28196 del 10/12/2020). Pertanto, coerentementecon l’interpretazione della domanda (volta al ripristino della comunione anche sui beni oggetto di donazione indiretta e, soltanto eventualmente, alla reintegrazione della legittima), è stato prima imposto l’obbligo di collazione per ripristinare la comunione ereditaria (che nella specie vi era comunque su taluni beni residui) anche relativamente al bene oggetto di donazione (nel nostro caso, indiretta) potendosi in tal modo già scongiurarsi eventuali lesioni di legittima. 7. Con il settimo ed ultimo motivo, formulato in riferimento al n.5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,i ricorrenti hanno infine sostenuto Ric. 2017 n. 08284 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 12 - che la Corte territoriale, in sede di individuazione della massa ereditaria, non avrebbe considerato l’indicazione – da parte di entrambe le convenute - dei tre buoni postali fruttiferi e delle attrezzature agricole relitte quali beni ancora da dividere. 7.1. Il motivo è inammissibile: la Corte territoriale non ha omesso l’esame dell’indicazione di questi beni, ma ha esplicitamente affermato in sentenza, rigettando il sesto motivo di appello a pag. 5, che «non è stato contestato che le somme di denaro … siano state divise»ed ha escluso, «alla luce della espletata c.t.u.»che sia risultata l’esistenza di altri beni da dividere nell’asse ereditario. La censura, pertanto, sottende una richiesta di riesame del giudizio di fatto espresso dalla Corte senza censurarne la motivazione nei modi consentiti dal codice. 8. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore dichiarato,in favore dei controricorrenti. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; condanna in solido i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti
Sentenza Cassazione n. 25443/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris