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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 21055/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2551 - controricorrente –avverso la sentenza n. 348/2024 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 453/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Teramo, previo accertamento che l’incaricoconferito al dott. [OSCURATO:PERSONA] di Direzione medica eNumero registro generale 1762/2025gestione complessa del [OSCURATO:PERSONA] di GiulianovaN umero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/2026fosse equiparato all’incarico di Struttura complessa ai senDsait a pubblicazione 21/06/2026dell’art. 27 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 18 co. 1 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il diritto delsuddetto [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione del trattamentoeconomico spettante per la direzione di una Strutturacomplessa e, per l’effetto, ha condannato l’Azienda UnitàSanitaria Locale di Teramo (d’ora in poi anche AUSL diTeramo) al pagamento delle differenze retributive risultantitra il trattamento economico percepito e quello rivendicato,limitatamente al periodo 1.2.2018 – 31.12.2021, oltreaccessori.2.

La Corte di appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia diprimo grado, ha rigettato la originaria domanda rilevandoche l’atto aziendale della AUSL di Teramo prevedevaespressamente che la direzione del [OSCURATO:PERSONA] equiparabile a quella di una [OSCURATO:PERSONA] a ValenzaDipartimentale e che le determinazioni dell’atto non siponevano in contrasto con la legge o con il CCNL applicabile,ben potendo essere possibile che un Presidio ospedalierofosse qualificato dalla AUSL in maniera diversa dalla unità distruttura complessa.3.

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui haresistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] diTeramo.4.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione5.

I motivi possono essere così sintetizzati, come riassunti dallastessa parte ricorrente.Numero registro generale 1762/20256.

Con il primo motivo si denuncia la “violazione e falsaN umero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/2026applicazione degli artt. 27 e 28 del CCNL 8 giugno 200D0at a pubblicazione 21/06/2026dell’Area relativa alla [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria e degliartt. 17 e 18 del CCNL 19 dicembre 2019 della stessa Area;violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 30dicembre 1992 n. 502; violazione degli artt. 1362, 1363 e1364 cod. civ. nonché dell’art. 1339 cod. civ. [art. 360 n. 3c.p.c.]”.

Si sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dallaCorte territoriale, la AUSL di Teramo, al cospetto dellaqualificazione del Presidio ospedaliero come operato dallacontrattazione collettiva, non poteva assumere unadeterminazione divergente dal ridisegnato modelloorganizzativo sicché l’incarico di direzione del Presidio cuiesso ricorrente era stato nominato doveva considerarsiequipollente a quello di direzione di struttura complessa.7.

Il motivo non è fondato.8.

La questione giuridica che viene sottoposta in questa sede èquella di accertare, se l’equiparazione ex art. 18 CCNL 2019(ovvero ex art. 27 CCNL 2000), allorquando è previsto che“[…] L’incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui alD.lgs. n. 502/1992 è equiparato all’incarico di direzione distruttura complessa […]” rivesta una portata generale eimponga alle aziende sanitarie di qualificare ogni incarico didirezione di P.O. come direzione di struttura complessa, conil conseguente obbligo di riconoscere ai due incarichi ilmedesimo trattamento economico, pur in mancanza dellaformale istituzione dell’unità operativa oggetto di incaricocome struttura complessa e della correlata funzionedirigenziale.9.

In punto di fatto, è opportuno sottolineare che il presidioospedaliero, di cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominatoresponsabile ([OSCURATO:PERSONA] di Giulianova), Numeerrao r egistro generale 1762/2025Numero sezionale 2551/2026qualificato nei vari atti aziendali della AUSL di TeramNou mceorom di era ccolta generale 21055/2026Struttura Semplice a [OSCURATO:PERSONA], costituentDeat a pubblicazione 21/06/2026articolazione del Dipartimento “Coordinamento assistenzaospedaliera”.10.

Ciò premesso, osserva questa Corte che è senza dubbiocondivisibile l’argomentazione dei giudici di seconde cure invirtù della quale è stato affermato che l’atto aziendale rivestecarattere imprescindibile nella indicazione e classificazionedelle articolazioni interne dell’azienda sanitaria e come lostesso d.lgs. n. 502/1992 riconosca la discrezionalitàdell’azienda sanitaria nella determinazione delle struttureorganizzative e degli incarichi correlati.11.

L'art. 3 c. 1-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, che indica icriteri ed i principi generali dell'organizzazione delle UnitàSanitarie Locali, dispone testualmente che "la loroorganizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con attoaziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteriprevisti da disposizioni regionali", e, nel precisare che "l'attoaziendale individua le strutture operative dotate diautonomia gestionale o tecnico - professionale, soggette arendicontazione analitica", non pone distinzione alcuna tradirigenza medica e dirigenza non medica.12.

L'art. 15-bis dispone che l'atto aziendale di cui all'art. 3,comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttoreamministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori dipresidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigentiresponsabili di struttura "dei compiti, comprese, per idirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnanol'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definitinel piano programmatico e finanziario aziendale".13.

L'art. 15-ter prevede, a sua volta, che gli incaNrumicehroi r egistro generale 1762/2025Numero sezionale 2551/2026dirigenziali possono essere attribuiti nei limiti del nNuummeroe dri ora ccolta generale 21055/2026degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale dDait a pubblicazione 21/06/2026cui all'articolo 3, comma 1-bis.14.

Nel sistema delineato dalle disposizioni contenute negliartt. 3 c. 1-bis, 15-bis e 15-ter, l'atto di autonomiaorganizzativa aziendale costituisce, pertanto, lo strumentoper la concreta definizione dell'organizzazione aziendale,nella logica della piena autonomia delle scelte del DirettoreGenerale - scelte strategiche, organizzative e operativefinalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delleprestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione - edella sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivifissati dalla programmazione nazionale e regionale.15.

Come condivisibilmente affermato da questa Corte (pertutte cfr. Cass. n. 92 del 2019), la corretta organizzazionedei bisogni dei cittadini/utenti, per il perseguimento dellaqualità e efficienza dei servizi stessi, postula,necessariamente, l'individuazione dell'articolazioneorganizzativa dell'azienda e delle principali relazioni cheintercorrono tra le varie strutture, la disciplina specifica deipoteri gestionali e decisionali attribuiti ai responsabili dellesingole strutture in relazione ai diversi livelli di responsabilitàed alle diverse funzioni, nonché alla rilevanza esternacoordinamento.

Solo attraverso l'atto aziendale è, infatti,possibile sviluppare soluzioni in grado di valorizzare erazionalizzare i punti di erogazione delle prestazioni nelrispetto dei criteri della qualità, della appropriatezza e dellasostenibilità economica e dei vincoli di bilancio, vincolivalorizzati da questa Corte nella sentenza n. 1604 del 2N0um1e8ro, r egistro generale 1762/2025Numero sezionale 2551/2026in fattispecie in cui veniva in rilievo la retribuziNoumneero ddi rai ccolta generale 21055/2026posizione correlata alla istituzione delle posizionDait a pubblicazione 21/06/2026organizzative.16.

Questa Corte (Cass. n. 33393/2019, richiamata dallastessa gravata sentenza), ha anche precisato che lapreposizione a più strutture semplici non comportaautomaticamente l’esistenza di una struttura complessa eche non valgono, a tal fine, neppure l’autonomia, la rilevanzastrategica, la complessità delle attività che non sono da solesufficienti a fondare la qualificazione ma occorre unaconfigurazione organizzativa formalizzata.

Per laconfigurabilità di una struttura complessa si richiede unaposizione con pluralità di parametri qualificanti (artt. 51 e 56CCNL): responsabilità gestionale piena; autonomiaorganizzativa; rilevanza strategica; gestione di risorse(umane e finanziarie); inserimento in assetto dipartimentale.Trattasi di elementi che, pur necessari, non sono sufficientiperché devono essere riconosciuti e cristallizzati nell’attoaziendale.

Dunque, la struttura complessa non è una“situazione di fatto”, né una “qualificazione funzionale” ma èuna unità organizzativa formalmente istituita nell’ambitodell’azienda sanitaria.17.

Questo si collega direttamente al principio secondo cuil’organizzazione delle ASL è disciplinata dall’atto aziendale,espressione di autonomia organizzativa.18.

Acclarato, quindi, che è l’atto aziendale a qualificare unastruttura come semplice o complessa e che,conseguentemente, il CCNL di comparto non può imporreuna propria qualificazione generale e astratta del moduloorganizzativo, devono essere valutate le censure sullaNumero registro generale 1762/2025interpretazione dell’art. 18 del CCNL del 2019, come fornitaN umero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/2026dalla Corte territoriale.

Data pubblicazione 21/06/202619.

Anche relativamente a tale doglianza questa Corte ritieneche l’esegesi della disposizione contrattuale, operata daigiudici di seconde cure, sia corretta.20.

Premesso che le clausole di un contratto collettivo devonoessere interpretate non solo con riferimento al criterioletterale, ma anche a quello, ugualmente rilevante nellamateria dei contratti collettivi, della interpretazionesistematica cioè le une per mezzo della altre, deve rilevarsiquanto segue.21.

L’equiparazione di direzione di presidio ospedalieroall’incarico di direzione di struttura complessa è prevista,nella clausola contrattuale, nel capoverso riguardante ilconferimento dell’incarico di direttore di dipartimento di cuial d.lgs. n. 502/1992: l’inciso riguardante la direzione dipresidio ospedaliero equiparabile a quello di dirigente distruttura complessa va, quindi, effettivamente limitato soloa tale fine.22.

Ed allora, va ritenuto che la norma pattizia, lungi dalrivestire portata generale e dall’essere impositiva, siarelazionale e sistemica, tale da operare ai finidell’inquadramento nell’assetto degli incarichi e soprattuttoai fini della disciplina del direttore di dipartimento e deltrattamento, presupponendo (e non certo sostituendo) lacornice organizzativa definita dall’azienda (atto aziendale).23.

L’azienda mantiene una discrezionalità organizzativa(tecnica e programmatoria) che, lungi dall’essere elisa daCCNL, deve essere esercitata nel rispetto dello schematipologico contrattuale e dei vincoli funzionali (es. art. 17-bisd.lgs. 502/1992).Numero registro generale 1762/2025Numero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/202624.

Una diversa interpretazione (nel senso di unDaat a pubblicazione 21/06/2026equiparazione generalizzata tra l’incarico di dirigente di P.O.e quello di struttura complessa, oltre quello riguardante lanomina a direttore di dipartimento) potrebbe realmentecomportare la previsione di incarichi di struttura complessanonostante la loro mancata indicazione nell’atto aziendale e,oltre ad incidere direttamente sul bilancio della AziendaSanitaria, sarebbe in contrasto con tutte le disposizionicontrattuali collettive (CCNL del 2019 così come quelle delCCNL del 2000, come riportate nella impugnata pronuncia)in tema di tipologie di incarichi, di sistema degli incarichidirigenziali e di trattamento economico dei dirigenti ovesiffatta equiparazione non viene assolutamente richiamata.25.

In particolare, poi, con riguardo alla disposizione di cuiall’art. 27 del CCNL del 2000, che al comma 1 riporta tra gliincarichi di direzione di struttura complessa quello didirettore di presidio ospedaliero di cui al d.lgs. n. 502/1992,va osservato che essa deve essere letta pur sempre in modosistematico e, precisamente, con il settimo comma chestatuisce che comunque gli incarichi di direttore di distretto,ove di struttura complessa, sono conferiti sulla base deirequisiti di cui all’art. 3 sexies del d.lgs. n. 502/1992,lasciando, quindi, all’atto aziendale la piena discrezionalità diqualificazione delle strutture, così come confermato dall’art.15 quinquies co. 6 d.lgs. n. 502/1992.26.

Infine, condivisibile è anche la posizione della CorteTerritoriale circa l’irrilevanza, nella fattispecie in esame, deldictum della sentenza di questa Corte n. 41280/2021 (piùvolte richiamata dal ricorrente) perché essa riguardava unpresidio ospedaliero non costituito in azienda ospedaliera eNumero registro generale 1762/2025comunque, quanto agli obiter dictum sull’obbligo, per l’attoN umero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/2026aziendale, di disporre una struttura quale complessa, essaDa,t a pubblicazione 21/06/2026in relazione a ciò che è stato sopra detto, non trova riscontroin altri precedenti giurisprudenziali.27.

Con il secondo motivo si censura la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, 4, 15 e 15 bis del d.lgs. 30dicembre 1992 n. 502; violazione ed omessa applicazionedell’art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 1362 cod.civ.; violazione, sotto diverso profilo, degli artt. 27 del CCNL2000 e 18 del CCNL 2019 [art. 360 n. 3 c.p.c.]”; sirappresenta che l’incarico conferito, essendo esteso all’interaorganizzazione ospedaliera e al relativo funzionamento, nonera riferita al governo di una unità operativa semplice qualearticolazione interna di un maggior organismo ma,investendo la direzione medica e la gestione complessiva delPresidio Ospedaliero di Giulianova, rivelava la direzione diuna struttura complessa.28.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.29.

Esso si fonda su un presupposto di fatto, costituito dalla“estensione operativa” delle funzioni di fatto svolte dalricorrente e/o alla sua “responsabilità gestionale”, che non èstato oggetto di prova e che è stato, di contro, semprecontestato, dall’odierna controricorrente, nei gradi di merito:anzi, le statuizioni del primo giudice, in senso positivo allatesi del [OSCURATO:PERSONA], sono state oggetto di specifici motivi diappello, ritenuti poi superati dalla condivisa impostazionedecisoria circa la preclusiva qualificazione del PresidioOspedaliero in esame, da parte dell’atto aziendale (n. 0553del 19.4.2018) della AUSL di Teramo quale centro “spoke”(mero ospedale di base con ridotta utenza e funzioni ridotte)e quale [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1762/2025cioè come articolazione del Dipartimento “Coordinamento dNi umero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/2026assistenza ospedaliera” che in quanto tale, non poteva esserDeat a pubblicazione 21/06/2026equiparata ai [OSCURATO:PERSONA] di 1° e 2° livello, comeprevisti dalla normativa in materia e che non potevacoincidere, quindi, con la direzione dell’intero Ospedale, purcomportando la responsabilità di risorse umane e strumentaliovvero, eventualmente, la responsabilità di gestione direttadi risorse finanziarie ex art. 18 CCNL del 2019 (ipotesi,quest’ultima, non prevista esclusivamente per le unitàoperative semplici).30.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essererigettato.31.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.5.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2551 - controricorrente –avverso la sentenza n. 348/2024 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 453/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Teramo, previo accertamento che l’incaricoconferito al dott. [OSCURATO:PERSONA] di Direzione medica eNumero registro generale 1762/2025gestione complessa del [OSCURATO:PERSONA] di GiulianovaN umero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/2026fosse equiparato all’incarico di Struttura complessa ai senDsait a pubblicazione 21/06/2026dell’art. 27 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 18 co. 1 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il diritto delsuddetto [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione del trattamentoeconomico spettante per la direzione di una Strutturacomplessa e, per l’effetto, ha condannato l’Azienda UnitàSanitaria Locale di Teramo (d’ora in poi anche AUSL diTeramo) al pagamento delle differenze retributive risultantitra il trattamento economico percepito e quello rivendicato,limitatamente al periodo 1.2.2018 – 31.12.2021, oltreaccessori.2. La Corte di appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia diprimo grado, ha rigettato la originaria domanda rilevandoche l’atto aziendale della AUSL di Teramo prevedevaespressamente che la direzione del [OSCURATO:PERSONA] equiparabile a quella di una [OSCURATO:PERSONA] a ValenzaDipartimentale e che le determinazioni dell’atto non siponevano in contrasto con la legge o con il CCNL applicabile,ben potendo essere possibile che un Presidio ospedalierofosse qualificato dalla AUSL in maniera diversa dalla unità distruttura complessa.3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui haresistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] diTeramo.4. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione5. I motivi possono essere così sintetizzati, come riassunti dallastessa parte ricorrente.Numero registro generale 1762/20256. Con il primo motivo si denuncia la “violazione e falsaN umero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/2026applicazione degli artt. 27 e 28 del CCNL 8 giugno 200D0at a pubblicazione 21/06/2026dell’Area relativa alla [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria e degliartt. 17 e 18 del CCNL 19 dicembre 2019 della stessa Area;violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 30dicembre 1992 n. 502; violazione degli artt. 1362, 1363 e1364 cod. civ. nonché dell’art. 1339 cod. civ. [art. 360 n. 3c.p.c.]”. Si sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dallaCorte territoriale, la AUSL di Teramo, al cospetto dellaqualificazione del Presidio ospedaliero come operato dallacontrattazione collettiva, non poteva assumere unadeterminazione divergente dal ridisegnato modelloorganizzativo sicché l’incarico di direzione del Presidio cuiesso ricorrente era stato nominato doveva considerarsiequipollente a quello di direzione di struttura complessa.7. Il motivo non è fondato.8. La questione giuridica che viene sottoposta in questa sede èquella di accertare, se l’equiparazione ex art. 18 CCNL 2019(ovvero ex art. 27 CCNL 2000), allorquando è previsto che“[…] L’incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui alD.lgs. n. 502/1992 è equiparato all’incarico di direzione distruttura complessa […]” rivesta una portata generale eimponga alle aziende sanitarie di qualificare ogni incarico didirezione di P.O. come direzione di struttura complessa, conil conseguente obbligo di riconoscere ai due incarichi ilmedesimo trattamento economico, pur in mancanza dellaformale istituzione dell’unità operativa oggetto di incaricocome struttura complessa e della correlata funzionedirigenziale.9. In punto di fatto, è opportuno sottolineare che il presidioospedaliero, di cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominatoresponsabile ([OSCURATO:PERSONA] di Giulianova), Numeerrao r egistro generale 1762/2025Numero sezionale 2551/2026qualificato nei vari atti aziendali della AUSL di TeramNou mceorom di era ccolta generale 21055/2026Struttura Semplice a [OSCURATO:PERSONA], costituentDeat a pubblicazione 21/06/2026articolazione del Dipartimento “Coordinamento assistenzaospedaliera”.10. Ciò premesso, osserva questa Corte che è senza dubbiocondivisibile l’argomentazione dei giudici di seconde cure invirtù della quale è stato affermato che l’atto aziendale rivestecarattere imprescindibile nella indicazione e classificazionedelle articolazioni interne dell’azienda sanitaria e come lostesso d.lgs. n. 502/1992 riconosca la discrezionalitàdell’azienda sanitaria nella determinazione delle struttureorganizzative e degli incarichi correlati.11. L'art. 3 c. 1-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, che indica icriteri ed i principi generali dell'organizzazione delle UnitàSanitarie Locali, dispone testualmente che "la loroorganizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con attoaziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteriprevisti da disposizioni regionali", e, nel precisare che "l'attoaziendale individua le strutture operative dotate diautonomia gestionale o tecnico - professionale, soggette arendicontazione analitica", non pone distinzione alcuna tradirigenza medica e dirigenza non medica.12. L'art. 15-bis dispone che l'atto aziendale di cui all'art. 3,comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttoreamministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori dipresidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigentiresponsabili di struttura "dei compiti, comprese, per idirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnanol'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definitinel piano programmatico e finanziario aziendale".13. L'art. 15-ter prevede, a sua volta, che gli incaNrumicehroi r egistro generale 1762/2025Numero sezionale 2551/2026dirigenziali possono essere attribuiti nei limiti del nNuummeroe dri ora ccolta generale 21055/2026degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale dDait a pubblicazione 21/06/2026cui all'articolo 3, comma 1-bis.14. Nel sistema delineato dalle disposizioni contenute negliartt. 3 c. 1-bis, 15-bis e 15-ter, l'atto di autonomiaorganizzativa aziendale costituisce, pertanto, lo strumentoper la concreta definizione dell'organizzazione aziendale,nella logica della piena autonomia delle scelte del DirettoreGenerale - scelte strategiche, organizzative e operativefinalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delleprestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione - edella sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivifissati dalla programmazione nazionale e regionale.15. Come condivisibilmente affermato da questa Corte (pertutte cfr. Cass. n. 92 del 2019), la corretta organizzazionedei bisogni dei cittadini/utenti, per il perseguimento dellaqualità e efficienza dei servizi stessi, postula,necessariamente, l'individuazione dell'articolazioneorganizzativa dell'azienda e delle principali relazioni cheintercorrono tra le varie strutture, la disciplina specifica deipoteri gestionali e decisionali attribuiti ai responsabili dellesingole strutture in relazione ai diversi livelli di responsabilitàed alle diverse funzioni, nonché alla rilevanza esternacoordinamento. Solo attraverso l'atto aziendale è, infatti,possibile sviluppare soluzioni in grado di valorizzare erazionalizzare i punti di erogazione delle prestazioni nelrispetto dei criteri della qualità, della appropriatezza e dellasostenibilità economica e dei vincoli di bilancio, vincolivalorizzati da questa Corte nella sentenza n. 1604 del 2N0um1e8ro, r egistro generale 1762/2025Numero sezionale 2551/2026in fattispecie in cui veniva in rilievo la retribuziNoumneero ddi rai ccolta generale 21055/2026posizione correlata alla istituzione delle posizionDait a pubblicazione 21/06/2026organizzative.16. Questa Corte (Cass. n. 33393/2019, richiamata dallastessa gravata sentenza), ha anche precisato che lapreposizione a più strutture semplici non comportaautomaticamente l’esistenza di una struttura complessa eche non valgono, a tal fine, neppure l’autonomia, la rilevanzastrategica, la complessità delle attività che non sono da solesufficienti a fondare la qualificazione ma occorre unaconfigurazione organizzativa formalizzata. Per laconfigurabilità di una struttura complessa si richiede unaposizione con pluralità di parametri qualificanti (artt. 51 e 56CCNL): responsabilità gestionale piena; autonomiaorganizzativa; rilevanza strategica; gestione di risorse(umane e finanziarie); inserimento in assetto dipartimentale.Trattasi di elementi che, pur necessari, non sono sufficientiperché devono essere riconosciuti e cristallizzati nell’attoaziendale. Dunque, la struttura complessa non è una“situazione di fatto”, né una “qualificazione funzionale” ma èuna unità organizzativa formalmente istituita nell’ambitodell’azienda sanitaria.17. Questo si collega direttamente al principio secondo cuil’organizzazione delle ASL è disciplinata dall’atto aziendale,espressione di autonomia organizzativa.18. Acclarato, quindi, che è l’atto aziendale a qualificare unastruttura come semplice o complessa e che,conseguentemente, il CCNL di comparto non può imporreuna propria qualificazione generale e astratta del moduloorganizzativo, devono essere valutate le censure sullaNumero registro generale 1762/2025interpretazione dell’art. 18 del CCNL del 2019, come fornitaN umero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/2026dalla Corte territoriale. Data pubblicazione 21/06/202619. Anche relativamente a tale doglianza questa Corte ritieneche l’esegesi della disposizione contrattuale, operata daigiudici di seconde cure, sia corretta.20. Premesso che le clausole di un contratto collettivo devonoessere interpretate non solo con riferimento al criterioletterale, ma anche a quello, ugualmente rilevante nellamateria dei contratti collettivi, della interpretazionesistematica cioè le une per mezzo della altre, deve rilevarsiquanto segue.21. L’equiparazione di direzione di presidio ospedalieroall’incarico di direzione di struttura complessa è prevista,nella clausola contrattuale, nel capoverso riguardante ilconferimento dell’incarico di direttore di dipartimento di cuial d.lgs. n. 502/1992: l’inciso riguardante la direzione dipresidio ospedaliero equiparabile a quello di dirigente distruttura complessa va, quindi, effettivamente limitato soloa tale fine.22. Ed allora, va ritenuto che la norma pattizia, lungi dalrivestire portata generale e dall’essere impositiva, siarelazionale e sistemica, tale da operare ai finidell’inquadramento nell’assetto degli incarichi e soprattuttoai fini della disciplina del direttore di dipartimento e deltrattamento, presupponendo (e non certo sostituendo) lacornice organizzativa definita dall’azienda (atto aziendale).23. L’azienda mantiene una discrezionalità organizzativa(tecnica e programmatoria) che, lungi dall’essere elisa daCCNL, deve essere esercitata nel rispetto dello schematipologico contrattuale e dei vincoli funzionali (es. art. 17-bisd.lgs. 502/1992).Numero registro generale 1762/2025Numero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/202624. Una diversa interpretazione (nel senso di unDaat a pubblicazione 21/06/2026equiparazione generalizzata tra l’incarico di dirigente di P.O.e quello di struttura complessa, oltre quello riguardante lanomina a direttore di dipartimento) potrebbe realmentecomportare la previsione di incarichi di struttura complessanonostante la loro mancata indicazione nell’atto aziendale e,oltre ad incidere direttamente sul bilancio della AziendaSanitaria, sarebbe in contrasto con tutte le disposizionicontrattuali collettive (CCNL del 2019 così come quelle delCCNL del 2000, come riportate nella impugnata pronuncia)in tema di tipologie di incarichi, di sistema degli incarichidirigenziali e di trattamento economico dei dirigenti ovesiffatta equiparazione non viene assolutamente richiamata.25. In particolare, poi, con riguardo alla disposizione di cuiall’art. 27 del CCNL del 2000, che al comma 1 riporta tra gliincarichi di direzione di struttura complessa quello didirettore di presidio ospedaliero di cui al d.lgs. n. 502/1992,va osservato che essa deve essere letta pur sempre in modosistematico e, precisamente, con il settimo comma chestatuisce che comunque gli incarichi di direttore di distretto,ove di struttura complessa, sono conferiti sulla base deirequisiti di cui all’art. 3 sexies del d.lgs. n. 502/1992,lasciando, quindi, all’atto aziendale la piena discrezionalità diqualificazione delle strutture, così come confermato dall’art.15 quinquies co. 6 d.lgs. n. 502/1992.26. Infine, condivisibile è anche la posizione della CorteTerritoriale circa l’irrilevanza, nella fattispecie in esame, deldictum della sentenza di questa Corte n. 41280/2021 (piùvolte richiamata dal ricorrente) perché essa riguardava unpresidio ospedaliero non costituito in azienda ospedaliera eNumero registro generale 1762/2025comunque, quanto agli obiter dictum sull’obbligo, per l’attoN umero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/2026aziendale, di disporre una struttura quale complessa, essaDa,t a pubblicazione 21/06/2026in relazione a ciò che è stato sopra detto, non trova riscontroin altri precedenti giurisprudenziali.27. Con il secondo motivo si censura la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 3, 4, 15 e 15 bis del d.lgs. 30dicembre 1992 n. 502; violazione ed omessa applicazionedell’art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 1362 cod.civ.; violazione, sotto diverso profilo, degli artt. 27 del CCNL2000 e 18 del CCNL 2019 [art. 360 n. 3 c.p.c.]”; sirappresenta che l’incarico conferito, essendo esteso all’interaorganizzazione ospedaliera e al relativo funzionamento, nonera riferita al governo di una unità operativa semplice qualearticolazione interna di un maggior organismo ma,investendo la direzione medica e la gestione complessiva delPresidio Ospedaliero di Giulianova, rivelava la direzione diuna struttura complessa.28. Il motivo non è meritevole di accoglimento.29. Esso si fonda su un presupposto di fatto, costituito dalla“estensione operativa” delle funzioni di fatto svolte dalricorrente e/o alla sua “responsabilità gestionale”, che non èstato oggetto di prova e che è stato, di contro, semprecontestato, dall’odierna controricorrente, nei gradi di merito:anzi, le statuizioni del primo giudice, in senso positivo allatesi del [OSCURATO:PERSONA], sono state oggetto di specifici motivi diappello, ritenuti poi superati dalla condivisa impostazionedecisoria circa la preclusiva qualificazione del PresidioOspedaliero in esame, da parte dell’atto aziendale (n. 0553del 19.4.2018) della AUSL di Teramo quale centro “spoke”(mero ospedale di base con ridotta utenza e funzioni ridotte)e quale [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1762/2025cioè come articolazione del Dipartimento “Coordinamento dNi umero sezionale 2551/2026Numero di raccolta generale 21055/2026assistenza ospedaliera” che in quanto tale, non poteva esserDeat a pubblicazione 21/06/2026equiparata ai [OSCURATO:PERSONA] di 1° e 2° livello, comeprevisti dalla normativa in materia e che non potevacoincidere, quindi, con la direzione dell’intero Ospedale, purcomportando la responsabilità di risorse umane e strumentaliovvero, eventualmente, la responsabilità di gestione direttadi risorse finanziarie ex art. 18 CCNL del 2019 (ipotesi,quest’ultima, non prevista esclusivamente per le unitàoperative semplici).30. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essererigettato.31. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.5.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21055/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris