Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 dicembre 2021

Cassazione n. 41660/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32292-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1135/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32292/2020 Numero sezionale 11141/2021 Numero di raccolta generale 41660/2021 Data pubblicazione 27/12/2021

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso sentenza del Tribunale di Cagliari di riforma di sentenza del Giudice di pace di accoglimento di opposizione a sanzione accessoria di sospen- sione patente ex art. 189, comma 7, cds 2.

2. La prefettura di Cagliari è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l’inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “I Tre motivi di ricorso sono tutti inammissibili.

I primi due motivi sono del tutto generici.

Con il primo si vuole sostenere che in caso di mancanza di que- rela dei soggetti danneggiati l’incidente deve intendersi solo come danno alle cose.

Il motivo non è argomentato in alcun modo, né documentato, ed è anche manifestamente infondato.

Il secondo attiene al computo del periodo di sospensione ed è inammissibile perché il ricorrente non chiarisce se il periodo di sospensione che il Tribunale ha escluso dal computo solo in via eventuale perché contenente il permesso di guida in determina- te fasce orarie sia stato o meno computato.

Il terzo motivo atti- nente alle spese è inammissibile, avendo il giudice seguito il cri- terio della soccombenza”.

4. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spe- se non essendovi altre parti costituite. -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32292/2020 Numero sezionale 11141/2021 Numero di raccolta generale 41660/2021 Data pubblicazione 27/12/2021

5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamen- to del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32292-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1135/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32292/2020 Numero sezionale 11141/2021 Numero di raccolta generale 41660/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso sentenza del Tribunale di Cagliari di riforma di sentenza del Giudice di pace di accoglimento di opposizione a sanzione accessoria di sospen- sione patente ex art. 189, comma 7, cds 2. 2. La prefettura di Cagliari è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l’inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “I Tre motivi di ricorso sono tutti inammissibili. I primi due motivi sono del tutto generici. Con il primo si vuole sostenere che in caso di mancanza di que- rela dei soggetti danneggiati l’incidente deve intendersi solo come danno alle cose. Il motivo non è argomentato in alcun modo, né documentato, ed è anche manifestamente infondato. Il secondo attiene al computo del periodo di sospensione ed è inammissibile perché il ricorrente non chiarisce se il periodo di sospensione che il Tribunale ha escluso dal computo solo in via eventuale perché contenente il permesso di guida in determina- te fasce orarie sia stato o meno computato. Il terzo motivo atti- nente alle spese è inammissibile, avendo il giudice seguito il cri- terio della soccombenza”. 4. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spe- se non essendovi altre parti costituite. -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32292/2020 Numero sezionale 11141/2021 Numero di raccolta generale 41660/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamen- to del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
Decreto Cassazione n. 41660/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris