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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:177
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62001CC0221_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale

1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che si dichiari che il Regno del [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) , in particolare gli artt. 7, n. 5, 9, n. 3 e 14, nn. 1 e 2, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

Direttiva 97/33

2. La direttiva 97/33 «istituisce un quadro normativo atto a garantire, nella Comunità, l'interconnessione delle reti di telecomunicazione e in particolare l'interoperabilità dei servizi, nonché ad assicurare la fornitura di servizi universali in una situazione di mercati aperti e concorrenziali [e] riguarda l'armonizzazione delle condizioni per un'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e per l'accesso a tali reti e servizi» .

3. Sono qui di seguito menzionati gli elementi essenziali della direttiva 97/33, ai fini della presente causa. Le disposizioni specifiche in questione verranno poi analizzate in relazione alle singole censure.

4. L'art. 3, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri eliminino ogni restrizione che impedisca agli organismi di telecomunicazione autorizzati di negoziare tra loro accordi di interconnessione.

Le disposizioni commerciali in materia di interconnessione sono oggetto di un accordo tra le parti interessate, nel rispetto della direttiva e delle regole di concorrenza stabilite nel Trattato.

5. L'art. 4 prevede che gli organismi di telecomunicazione autorizzati abbiano il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tale categoria, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione.

6. L'art. 5 dispone che gli organismi di telecomunicazione in determinate circostanze si ripartiscano il costo degli obblighi di servizio universale.

7. L'art. 7 fissa una serie di principi in materia di tariffe di interconnessione e di sistemi di contabilità dei costi da applicare agli organismi di telecomunicazione che dispongono di una quota di mercato significativa, definita all'art. 4, n. 3.

8. L'art. 9 definisce le responsabilità generali delle autorità nazionali di regolamentazione.

9. L'art. 10 stabilisce i requisiti essenziali per l'interconnessione relativi alla sicurezza delle operazioni di rete, al mantenimento dell'integrità della rete, all'interoperabilità dei servizi ed alla protezione dei dati.

10. L'art. 12 impone agli Stati membri di garantire che vengano forniti i numeri e le serie di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico.

11. L'art. 14 richiede che le informazioni specificate in alcuni articoli vengano pubblicate e rese accessibili su richiesta delle parti interessate.

12. L'art. 23 imponeva agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 1997 e di informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Fatti all'origine della controversia

13. Con lettera del 13 gennaio 1998 le autorità belghe notificavano alla [OSCURATO:PERSONA] la Legge 19 dicembre 1997 , diretta ad attuare la direttiva 97/33.

14. Il 6 agosto 1998 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una lettera di diffida ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) con cui comunicava alle autorità belghe che la normativa così notificata non attuava correttamente tutte le disposizioni della direttiva 97/33.

15. Con lettera dell'8 settembre 1998 le autorità belghe informavano la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di un'altra normativa diretta ad attuare la direttiva. Con lettera del 12 ottobre 1998 tali autorità rispondevano alla lettera di diffida.

16. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva del parere che la direttiva non fosse stata adeguatamente attuata dal [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza il 15 aprile 1999 inviava al Regno del [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato ex art. 226 CE in cui dichiarava che, a suo parere, la normativa belga non rifletteva alcune disposizioni specifiche della direttiva.

17. Le autorità belghe informavano la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di un'ulteriore normativa con le lettere del 26 aprile 1999, del 21 giugno 1999 (in risposta al parere motivato), del 18 ottobre 1999 e del 10 dicembre 1999.

18. Nonostante tale normativa rispondesse in parte alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA], questa continuava, tuttavia, a ritenere che la trasposizione della direttiva 97/33 in [OSCURATO:PERSONA], in particolare degli artt. 7, n. 5, 9, n. 3 e 14, nn. 1 e 2, fosse inadeguata. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, deciso di proporre il ricorso di cui trattasi.

Il motivo vertente sull'art. 7, n. 5

19. L'art. 7 è intitolato «Principi in materia di tariffe di interconnessione e di sistemi di contabilità dei costi». Si applica agli organismi che sono stati notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi una quota di mercato significativa.

20. L'art. 7, n. 5 dispone che la [OSCURATO:PERSONA] elabori raccomandazioni sui sistemi di contabilità dei costi e sulla separazione contabile relativi all'interconnessione.

Le ultime due frasi del secondo comma, per quanto qui rileva, prevedono quanto segue: «L'autorità nazionale di regolamentazione o un altro ente competente (...) verifica la conformità con il sistema di contabilità dei costi.

Una relazione sulla conformità è pubblicata a scadenze annuali».

21. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la normativa belga pertinente non prevede alcun metodo per verificare la conformità con il sistema di contabilità dei costi o per pubblicare una relazione su tale conformità.

22. Nel controricorso il [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento all'«arsenal législatif belge» (arsenale normativo belga) e menziona numerose disposizioni che conferiscono diversi poteri generali all'[OSCURATO:PERSONA] (l'Institut belge des services postaux e des télécommunications, l'autorità belga di regolamentazione). [OSCURATO:PERSONA] sua controreplica, tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] ammette che la sua normativa non prevede alcun sistema per verificare la conformità come prescritto dall'art. 7, n. 5, ed informa la Corte della sua intenzione di colmare tale lacuna con un'imminente normativa.

23. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato la fondatezza del presente motivo. Art. 9, n. 3

24. L'art. 9 è intitolato «Responsabilità generali delle autorità nazionali di regolamentazione».

25. Ai sensi dell'art. 9, n. 1, le autorità nazionali di regolamentazione «favoriscono ed assicurano un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, assolvendo ai loro compiti in modo da garantire la massima efficienza dal punto di vista economico e il massimo beneficio agli utenti finali».

Esse devono tenere in considerazione in particolare una serie di fattori specifici, quali la necessità di stimolare un mercato competitivo, la necessità di assicurare uno sviluppo equo e adeguato di un mercato europeo delle telecomunicazioni armonizzato ed i principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità.

26. Il primo comma dell'art. 9, n. 3 dispone quanto segue: «Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire d'ufficio in qualsiasi momento e sono tenute a farlo se richieste da una delle parti per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o per fissare condizioni specifiche che una o più parti dell'accordo medesimo devono rispettare.

In via eccezionale, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi per gli utenti».

27. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la normativa di attuazione belga non prevede un intervento da parte delle autorità di regolamentazione nei negoziati «d'ufficio in qualsiasi momento» come richiesto da tale disposizione.

28. [OSCURATO:PERSONA], in sua difesa, fa riferimento innanzi tutto a due disposizioni generali della legge 21 marzo 1991 sulla riforma di alcune imprese pubbliche economiche .

L'art. 75, n. 3, attribuisce all'[OSCURATO:PERSONA] il «compito generale di sorvegliare e controllare» alcune disposizioni di tale legge.

L'art. 79 a), n. 1, dispone che, nell'eseguire i compiti ad esso assegnati, l'[OSCURATO:PERSONA] «può raccogliere tutte le informazioni necessarie dalle imprese e dalle associazioni di imprese». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali disposizioni attribuiscono all'autorità di regolamentazione il diritto generale di intervenire in qualsiasi momento in caso di non conformità con un obbligo di legge o con gli obiettivi generali stabiliti nella normativa di attuazione.

29. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento poi ad altre disposizioni che aveva definito, nella sua risposta al parere motivato, norme di attuazione dell'art. 9, n. 3.

Tali disposizioni sono i) l'art. 109 b), nn. 4 e 5 della legge 21 marzo 1991 come modificato e ii) gli artt. 8 e 12 del regio decreto 20 aprile 1999 che fissa i termini ed i principi generali applicabili ai negoziati commerciali condotti per concludere accordi di interconnessione, le modalità di pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento e le condizioni da includere nell'accordo di interconnessione .

30. Il primo comma dell'art. 109 b), n. 4, della legge 21 marzo 1991 come modificato dispone che ogni organismo che disponga di una quota di mercato significativa pubblichi un'offerta di interconnessione.

31. Il quinto e sesto comma dispongono quanto segue: «L'[OSCURATO:PERSONA] può imporre all'offerta di interconnessione le modifiche che esso ritenga indispensabili.

Se i fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico non hanno interconnesso le loro reti o servizi e l'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale interconnessione sia indispensabile nell'interesse degli utenti, l'[OSCURATO:PERSONA] può richiedere che tale interconnessione venga effettuata.

In tal caso, l'[OSCURATO:PERSONA] stabilirà le condizioni dell'interconnessione, nel rispetto del diritto delle parti di aderire ad un accordo ai sensi del n. 5 di questo articolo».

32. Il secondo comma dell'art. 109 b), n. 5, così dispone: «Se è indispensabile assicurare pari condizioni di concorrenza o interoperabilità, l'[OSCURATO:PERSONA] può richiedere la modifica di accordi già conclusi».

33. Il regio decreto 20 aprile 1999 riguarda i negoziati commerciali di interconnessione.

L'art. 8 prevede che se, entro il termine specificato all'articolo precedente, le parti non hanno raggiunto un accordo, esse possono, congiuntamente o individualmente, richiedere l'intervento della «Camera per l'interconnessione, l'accesso speciale e l'utilizzo comune» .

L'art. 12 prevede che, se le parti non riescono a concludere un accordo di interconnessione, la parte cui era stata indirizzata la richiesta di interconnessione deve formulare un'offerta di interconnessione; l'[OSCURATO:PERSONA] può decidere di modificare tale offerta per raggiungere un accordo tra le parti.

34. [OSCURATO:PERSONA] rimane dell'opinione che le summenzionate disposizioni non prevedano l'intervento da parte delle autorità di regolamentazione nei negoziati «d'ufficio in qualsiasi momento» come richiesto dall'art. 9, n. 3 della direttiva.

35. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] su questo punto.

Risulta chiaramente dai termini in esso utilizzati che l'art. 9, n. 3 dispone che alle autorità nazionali di regolamentazione venga attribuito il potere di intervenire nel corso dei negoziati diretti alla conclusione un accordo di interconnessione .

Il legislatore comunitario chiaramente considerava questo potere come distinto dal potere di disporre modifiche negli accordi di interconnessione già conclusi.

La normativa nazionale richiamata dal [OSCURATO:PERSONA] sembra tuttavia conferire o poteri di controllo molto generali, il che a mio avviso non può considerarsi un'adeguata trasposizione di un potere specifico di intervenire nei negoziati commerciali, o poteri specifici di intervenire in circostanze che non riflettono pienamente quelle previste all'art. 9, n. 3.

36. In particolare, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il secondo comma dell'art. 109 b), n. 5, riguarda solamente gli accordi già conclusi e non consente alle autorità di intervenire nei negoziati diretti alla conclusione di un accordo di interconnessione.

L'art. 109 b), n. 4, riguarda unicamente il requisito contenuto nella legge belga secondo cui organismi che dispongono di una quota di mercato significativa devono pubblicare una cosiddetta offerta di riferimento - come previsto all'art. 7, n. 3 della direttiva - si cui basare i successivi negoziati.

E' tale offerta di riferimento che può essere modificata dall'[OSCURATO:PERSONA].

Tale diritto è tuttavia distinto dal diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] di intervenire in qualsiasi negoziato diretto alla conclusione di un accordo di interconnessione.

L'art. 8 del regio decreto trova applicazione solo se le parti richiedono un intervento e l'art. 12 solo se le parti non sono riuscite a concludere un accordo di interconnessione.

37. [OSCURATO:PERSONA] sembra ammettere nella controreplica che la sua normativa non traspone adeguatamente l'art. 9, n. 3, della direttiva e allega un progetto di decreto che modifica il regio decreto 20 aprile 1999 inserendovi un nuovo art. 7 a), che esso afferma riprodurre parola per parola il testo della direttiva.

38. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato la fondatezza del presente motivo. Art. 14, nn. 1 e 2

39. L'art. 14, intitolato «Pubblicazione e accesso alle informazioni» prevede quanto segue: «1.

Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a pubblicare in forma adeguata informazioni aggiornate per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse. [OSCURATO:PERSONA] ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono menzionate le modalità di pubblicazione di dette informazioni.

2. Per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6, lettera c), all'articolo 9, paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a richiesta degli interessati a mettere a loro disposizione, durante il normale orario lavorativo e senza alcuna spesa, specifiche informazioni aggiornate. [OSCURATO:PERSONA] ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono indicate le ore o i luoghi in cui consultare informazioni».

40. [OSCURATO:PERSONA] afferma nel suo ricorso che il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno ai suoi obblighi ai sensi i) dell'art. 14, n. 1, in combinato disposto con gli artt. 7, n. 3, 9, n. 2, 10 e 12, n. 4, e ii) dell'art. 14, n. 2 in combinato disposto con l'art. 9, n. 3.

41. [OSCURATO:PERSONA] sua replica la [OSCURATO:PERSONA] ammette che, alla luce delle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, la situazione con riguardo agli artt. 7, n. 3, e 9, n. 3 può ritenersi soddisfacente.

Essa mantiene, invece, la sua censura con riguardo agli artt. 9, n. 2, 10 e 12, n. 4, di cui non si fa menzione nel controricorso.

Art. 9, n. 2

42. L'art. 9, n. 2, della direttiva dispone quanto segue: «Le condizioni generali fissate in anticipo dalle autorità nazionali di regolamentazione sono pubblicate a norma dell'articolo 14, paragrafo

1. Per quanto concerne in particolare l'interconnessione tra gli organismi di cui all'allegato II, l'autorità nazionale di regolamentazione: - può fissare condizioni ex ante, nei settori elencati nell'allegato VII, parte 1; - favorisce l'inserimento degli elementi indicati nell'allegato VII, parte 2 negli accordi di interconnessione».

43. [OSCURATO:PERSONA] sua controreplica il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'art. 14, n. 1 in combinato disposto con l'art. 9, n. 2, della direttiva è attuato dal regio decreto 20 aprile 1999 , ed in particolare dagli artt. 17-21 del medesimo.

44. Gli artt. 17-20 del regio decreto 20 aprile 1999 costituiscono la Sezione 2 del [OSCURATO:PERSONA] II di tale decreto. [OSCURATO:PERSONA] II è intitolato «Pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento» e la Seconda Sezione «Pubblicazione dell'offerta di riferimento».

L'art. 17 prevede che gli organismi che dispongono di una quota di mercato significativa pubblichino un avviso dell'approvazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di un'offerta di interconnessione di riferimento; l'art. 18 prevede che tale pubblicazione debba essere effettuata entro il 30 dicembre di ogni anno; l'art. 19 dispone che l'offerta di interconnessione di riferimento dev'essere resa pubblica, senza alcuna spesa, ai sensi dell'art. 20, e che l'offerta di interconnessione di riferimento dev'essere in via di principio valida per l'anno civile che segue l'anno di pubblicazione.

45. L'art. 21 del regio decreto si trova nel [OSCURATO:PERSONA] III, «Requisiti tecnici e finanziari». Esso stabilisce i requisiti tecnici e finanziari minimi da fissare negli accordi di interconnessione in conformità dell'art. 109 b), n. 5, della legge 21 marzo 1991.

46. Il primo comma dell'art. 109 b), n. 5, per quanto qui rileva, dispone quanto segue: «L'interconnessione viene regolata da un accordo tra le parti interessate.

Tale accordo contiene i requisiti tecnici e finanziari dell'interconnessione. [OSCURATO:PERSONA] fissa con decreto, su parere dell'[OSCURATO:PERSONA], i requisiti minimi che un accordo di interconnessione deve contenere. (...)».

47. I requisiti sono descritti nel «Rapport au Roi» (Relazione al Re) che introduce il regio decreto 20 aprile 1999 come riconducibili a tre ampie categorie: nella prima, i requisiti tecnici che riguardano l'infrastruttura della rete ed il tipo di servizi da fornire; nella seconda i requisiti legali o contrattuali e nella terza i requisiti finanziari e commerciali.

I requisiti ricalcano quasi interamente gli «altri elementi di cui va favorita la disciplina negli accordi di interconnessione» stabiliti nella Parte 2 dell'allegato VII alla direttiva ai sensi del secondo comma dell'art. 9, n. 3, della medesima.

48. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che gli artt. 17-21 del regio decreto prevedono la pubblicazione dell'approvazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'offerta di interconnessione di riferimento ma non qualsivoglia forma di pubblicazione o notifica delle condizioni generali fissate ex ante dall'autorità di regolamentazione come previsto dall'art. 9, n. 2 della direttiva.

49. Mi sembra che l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] sia corretto laddove concerne gli artt. 17-20 del regio decreto.

L'art. 21, tuttavia, letto alla luce dell'art. 109 b), n. 5 della legge 4 marzo 1991 sembra effettivamente elencare le condizioni generali fissate ex ante dall'autorità nazionale di regolamentazione ai fini dell'art. 9, n. 2.

50. L'art. 14, n. 1, della direttiva dispone che le autorità nazionali di regolamentazione si assicurino che le informazioni di cui all'art. 9, n. 2, vengano «pubblica[te] in forma adeguata (...) per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse» e chiede che vengano menzionate «nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dello Stato membro interessato (...) le modalità di pubblicazione di dette informazioni».

51. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che, dato che la normativa belga viene essa stessa pubblicata nel Moniteur belge, il requisito della pubblicazione di cui all'art. 14, n. 1, è soddisfatto.

52. Se - come nel caso di specie - le informazioni in questione, in particolare, con riguardo a tale motivo di ricorso, le condizioni generali fissate ex ante dall'autorità nazionale di regolamentazione, vengono esse stesse pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] nazionale dello Stato membro interessato, sono d'accordo con il [OSCURATO:PERSONA] che questo costituisce pubblicazione ai fini dell'art. 14, n. 1.

Sarebbe assurdo - come sottolinea il [OSCURATO:PERSONA] - richiedere che nel Moniteur belge, dove le informazioni sono pubblicate, venga menzionato il fatto che queste vi sono pubblicate.

53. Di conseguenza ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato la fondatezza del motivo vertente sul preteso inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di attuare l'art. 14, n. 1, nella parte in cui riguarda l'art. 9, n. 2. Art. 10

54. Il secondo comma dell'art. 10 della direttiva prevede quanto segue: «Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione imponga condizioni fondate su requisiti essenziali negli accordi di interconnessione, queste sono pubblicate in base all'articolo 14, paragrafo 1».

55. [OSCURATO:PERSONA] sua controreplica il [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad un precedente scambio di lettere con la [OSCURATO:PERSONA] nel quale apparentemente veniva stabilito che l'art. 14, n. 1, della direttiva era stato attuato, quanto all'art. 10, da due Regi decreti 22 luglio 1998, uno concernente le condizioni per la creazione e l'operatività di reti pubbliche di telecomunicazione e l'altro che stabilisce le specifiche per il servizio di telefonia vocale e la procedura per la concessione di autorizzazioni individuali .

56. Questi due decreti contengono entrambi disposizioni che impongono agli operatori di adottare misure da specificare nei loro accordi di interconnessione per assicurare la conformità ai requisiti essenziali ed in particolare (in entrambi i decreti) la interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati e (nel caso di reti pubbliche di telecomunicazione) la sicurezza delle operazioni di rete e il mantenimento dell'integrità della rete .

Entrambi i decreti menzionano nel preambolo la direttiva ed il parere dell'[OSCURATO:PERSONA].

57. I due Regi decreti 22 giugno 1998, che sembrano così, almeno in parte, essere stati basati sul parere dell'[OSCURATO:PERSONA], impongono condizioni basate su requisiti essenziali negli accordi di interconnessione e quindi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10 della direttiva.

L'art. 14, n. 1, della direttiva richiede che le autorità nazionali di regolamentazione assicurino che le informazioni di cui all'art. 10 siano «pubblica[te] in forma adeguata (...) per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse» e richiede che vengano menzionate «nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale nazionale dello Stato membro interessato (...) le modalità di pubblicazione di dette informazioni».

58. [OSCURATO:PERSONA] afferma che le informazioni di cui all'art. 10 della direttiva sono riprodotte nella normativa belga; dal momento che tale normativa era stata a sua volta pubblicata nel Moniteur belge, il requisito dell'art. 14, n. 1, è rispettato.

59. Per le ragioni sopra esposte , ritengo che tale affermazione sia corretta, e che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia di conseguenza dimostrato la fondatezza del motivo vertente sul preteso inadempimento dell'obbligo di attuare l'art. 14, n. 1, nella parte in cui riguarda l'art. 10.

Art. 12, n. 4

60. L'art. 12, n. 4, della direttiva prevede quanto segue: «Le autorità nazionali di regolamentazione si adoperano affinché i principali elementi dei piani di numerazione nazionali e tutte le relative aggiunte o modifiche siano pubblicati in base all'articolo 14, paragrafo 1, fatti salvi unicamente i limiti imposti per motivi di sicurezza nazionale».

61. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale disposizione è correttamente attuata dall'art. 2, n. 2, del regio decreto 10 dicembre 1997 concernente la gestione del piano di numerazione , che così dispone: «L'[OSCURATO:PERSONA] è responsabile della registrazione, delle aggiunte e, ove necessario, delle modifiche dei piani di numerazione nell'ambito delle disposizioni dei capitoli tre-nove.

Gli elementi principali a cui si fa riferimento nel comma precedente devono, su richiesta, essere resi pubblici e accessibili dall'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a tali elementi principali nel Moniteur belge. (...)».

62. [OSCURATO:PERSONA] spiega che il «riferimento» pubblicato nel Moniteur belge menziona la pubblicazione degli elementi principali sul sito Internet dell'[OSCURATO:PERSONA].

A suo parere ciò costituisce riferimento alle «modalità di pubblicazione di dette informazioni» ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva.

63. [OSCURATO:PERSONA] conclude, tuttavia, nella controreplica facendo riferimento ad un progetto di regio decreto che modifica il secondo comma dell'art. 2, n. 2, del regio decreto 10 dicembre 1997 in modo da includere testualmente la formulazione dell'art. 14, n. 1, della direttiva.

La seconda frase del secondo comma, in seguito alla modifica, risulterà così redatta: «L'[OSCURATO:PERSONA] pubblica nel Moniteur belge le modalità di pubblicazione di tali elementi».

64. Si ricorderà che l'art. 14, n. 1, dispone che le autorità nazionali di regolamentazione «provvedono a pubblicare in forma adeguata informazioni aggiornate per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse».

Non viene fornita alcuna ulteriore spiegazione quanto alle modalità di pubblicazione richieste, nonostante la disposizione preveda che vengano menzionate nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale nazionale dello Stato membro interessato le modalità di pubblicazione di tali informazioni.

65. Sebbene sia pronto ad ammettere che nel settore delle telecomunicazioni di oggi la pubblicazione via internet è «adeguata» ai sensi dell'art. 14, n. 1, non risulta purtroppo chiaro dalle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica che cosa esattamente si intenda con il «riferimento» pubblicato nel Moniteur belge, né se sia stato mai pubblicato un riferimento alla pubblicazione sul sito internet; né è stata fornita alla Corte una qualche prova a tal fine.

66. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato la fondatezza del motivo vertente sul preteso inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di attuazione dell'art. 14, n. 1, nella parte in cui riguarda l'art. 12, n. 4. Sulle spese

67. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha visto accolta la maggior parte dei capi del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese. Conclusioni

68. Alla luce delle precedenti osservazioni ritengo che la Corte dovrebbe: «1) dichiarare che il Regno del [OSCURATO:PERSONA], non avendo attuato correttamente gli artt. 7, n. 5, 9, n. 3, e 14, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva; 2) condannare il Regno del [OSCURATO:PERSONA] alle spese».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CC0221_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che si dichiari che il Regno del [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) , in particolare gli artt. 7, n. 5, 9, n. 3 e 14, nn. 1 e 2, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva. Direttiva 97/33 2. La direttiva 97/33 «istituisce un quadro normativo atto a garantire, nella Comunità, l'interconnessione delle reti di telecomunicazione e in particolare l'interoperabilità dei servizi, nonché ad assicurare la fornitura di servizi universali in una situazione di mercati aperti e concorrenziali [e] riguarda l'armonizzazione delle condizioni per un'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e per l'accesso a tali reti e servizi» . 3. Sono qui di seguito menzionati gli elementi essenziali della direttiva 97/33, ai fini della presente causa. Le disposizioni specifiche in questione verranno poi analizzate in relazione alle singole censure. 4. L'art. 3, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri eliminino ogni restrizione che impedisca agli organismi di telecomunicazione autorizzati di negoziare tra loro accordi di interconnessione. Le disposizioni commerciali in materia di interconnessione sono oggetto di un accordo tra le parti interessate, nel rispetto della direttiva e delle regole di concorrenza stabilite nel Trattato. 5. L'art. 4 prevede che gli organismi di telecomunicazione autorizzati abbiano il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tale categoria, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione. 6. L'art. 5 dispone che gli organismi di telecomunicazione in determinate circostanze si ripartiscano il costo degli obblighi di servizio universale. 7. L'art. 7 fissa una serie di principi in materia di tariffe di interconnessione e di sistemi di contabilità dei costi da applicare agli organismi di telecomunicazione che dispongono di una quota di mercato significativa, definita all'art. 4, n. 3. 8. L'art. 9 definisce le responsabilità generali delle autorità nazionali di regolamentazione. 9. L'art. 10 stabilisce i requisiti essenziali per l'interconnessione relativi alla sicurezza delle operazioni di rete, al mantenimento dell'integrità della rete, all'interoperabilità dei servizi ed alla protezione dei dati. 10. L'art. 12 impone agli Stati membri di garantire che vengano forniti i numeri e le serie di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico. 11. L'art. 14 richiede che le informazioni specificate in alcuni articoli vengano pubblicate e rese accessibili su richiesta delle parti interessate. 12. L'art. 23 imponeva agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 1997 e di informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Fatti all'origine della controversia 13. Con lettera del 13 gennaio 1998 le autorità belghe notificavano alla [OSCURATO:PERSONA] la Legge 19 dicembre 1997 , diretta ad attuare la direttiva 97/33. 14. Il 6 agosto 1998 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una lettera di diffida ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) con cui comunicava alle autorità belghe che la normativa così notificata non attuava correttamente tutte le disposizioni della direttiva 97/33. 15. Con lettera dell'8 settembre 1998 le autorità belghe informavano la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di un'altra normativa diretta ad attuare la direttiva. Con lettera del 12 ottobre 1998 tali autorità rispondevano alla lettera di diffida. 16. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva del parere che la direttiva non fosse stata adeguatamente attuata dal [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza il 15 aprile 1999 inviava al Regno del [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato ex art. 226 CE in cui dichiarava che, a suo parere, la normativa belga non rifletteva alcune disposizioni specifiche della direttiva. 17. Le autorità belghe informavano la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di un'ulteriore normativa con le lettere del 26 aprile 1999, del 21 giugno 1999 (in risposta al parere motivato), del 18 ottobre 1999 e del 10 dicembre 1999. 18. Nonostante tale normativa rispondesse in parte alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA], questa continuava, tuttavia, a ritenere che la trasposizione della direttiva 97/33 in [OSCURATO:PERSONA], in particolare degli artt. 7, n. 5, 9, n. 3 e 14, nn. 1 e 2, fosse inadeguata. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, deciso di proporre il ricorso di cui trattasi. Il motivo vertente sull'art. 7, n. 5 19. L'art. 7 è intitolato «Principi in materia di tariffe di interconnessione e di sistemi di contabilità dei costi». Si applica agli organismi che sono stati notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi una quota di mercato significativa. 20. L'art. 7, n. 5 dispone che la [OSCURATO:PERSONA] elabori raccomandazioni sui sistemi di contabilità dei costi e sulla separazione contabile relativi all'interconnessione. Le ultime due frasi del secondo comma, per quanto qui rileva, prevedono quanto segue: «L'autorità nazionale di regolamentazione o un altro ente competente (...) verifica la conformità con il sistema di contabilità dei costi. Una relazione sulla conformità è pubblicata a scadenze annuali». 21. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la normativa belga pertinente non prevede alcun metodo per verificare la conformità con il sistema di contabilità dei costi o per pubblicare una relazione su tale conformità. 22. Nel controricorso il [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento all'«arsenal législatif belge» (arsenale normativo belga) e menziona numerose disposizioni che conferiscono diversi poteri generali all'[OSCURATO:PERSONA] (l'Institut belge des services postaux e des télécommunications, l'autorità belga di regolamentazione). [OSCURATO:PERSONA] sua controreplica, tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] ammette che la sua normativa non prevede alcun sistema per verificare la conformità come prescritto dall'art. 7, n. 5, ed informa la Corte della sua intenzione di colmare tale lacuna con un'imminente normativa. 23. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato la fondatezza del presente motivo. Art. 9, n. 3 24. L'art. 9 è intitolato «Responsabilità generali delle autorità nazionali di regolamentazione». 25. Ai sensi dell'art. 9, n. 1, le autorità nazionali di regolamentazione «favoriscono ed assicurano un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, assolvendo ai loro compiti in modo da garantire la massima efficienza dal punto di vista economico e il massimo beneficio agli utenti finali». Esse devono tenere in considerazione in particolare una serie di fattori specifici, quali la necessità di stimolare un mercato competitivo, la necessità di assicurare uno sviluppo equo e adeguato di un mercato europeo delle telecomunicazioni armonizzato ed i principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità. 26. Il primo comma dell'art. 9, n. 3 dispone quanto segue: «Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire d'ufficio in qualsiasi momento e sono tenute a farlo se richieste da una delle parti per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o per fissare condizioni specifiche che una o più parti dell'accordo medesimo devono rispettare. In via eccezionale, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi per gli utenti». 27. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la normativa di attuazione belga non prevede un intervento da parte delle autorità di regolamentazione nei negoziati «d'ufficio in qualsiasi momento» come richiesto da tale disposizione. 28. [OSCURATO:PERSONA], in sua difesa, fa riferimento innanzi tutto a due disposizioni generali della legge 21 marzo 1991 sulla riforma di alcune imprese pubbliche economiche . L'art. 75, n. 3, attribuisce all'[OSCURATO:PERSONA] il «compito generale di sorvegliare e controllare» alcune disposizioni di tale legge. L'art. 79 a), n. 1, dispone che, nell'eseguire i compiti ad esso assegnati, l'[OSCURATO:PERSONA] «può raccogliere tutte le informazioni necessarie dalle imprese e dalle associazioni di imprese». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali disposizioni attribuiscono all'autorità di regolamentazione il diritto generale di intervenire in qualsiasi momento in caso di non conformità con un obbligo di legge o con gli obiettivi generali stabiliti nella normativa di attuazione. 29. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento poi ad altre disposizioni che aveva definito, nella sua risposta al parere motivato, norme di attuazione dell'art. 9, n. 3. Tali disposizioni sono i) l'art. 109 b), nn. 4 e 5 della legge 21 marzo 1991 come modificato e ii) gli artt. 8 e 12 del regio decreto 20 aprile 1999 che fissa i termini ed i principi generali applicabili ai negoziati commerciali condotti per concludere accordi di interconnessione, le modalità di pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento e le condizioni da includere nell'accordo di interconnessione . 30. Il primo comma dell'art. 109 b), n. 4, della legge 21 marzo 1991 come modificato dispone che ogni organismo che disponga di una quota di mercato significativa pubblichi un'offerta di interconnessione. 31. Il quinto e sesto comma dispongono quanto segue: «L'[OSCURATO:PERSONA] può imporre all'offerta di interconnessione le modifiche che esso ritenga indispensabili. Se i fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico non hanno interconnesso le loro reti o servizi e l'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale interconnessione sia indispensabile nell'interesse degli utenti, l'[OSCURATO:PERSONA] può richiedere che tale interconnessione venga effettuata. In tal caso, l'[OSCURATO:PERSONA] stabilirà le condizioni dell'interconnessione, nel rispetto del diritto delle parti di aderire ad un accordo ai sensi del n. 5 di questo articolo». 32. Il secondo comma dell'art. 109 b), n. 5, così dispone: «Se è indispensabile assicurare pari condizioni di concorrenza o interoperabilità, l'[OSCURATO:PERSONA] può richiedere la modifica di accordi già conclusi». 33. Il regio decreto 20 aprile 1999 riguarda i negoziati commerciali di interconnessione. L'art. 8 prevede che se, entro il termine specificato all'articolo precedente, le parti non hanno raggiunto un accordo, esse possono, congiuntamente o individualmente, richiedere l'intervento della «Camera per l'interconnessione, l'accesso speciale e l'utilizzo comune» . L'art. 12 prevede che, se le parti non riescono a concludere un accordo di interconnessione, la parte cui era stata indirizzata la richiesta di interconnessione deve formulare un'offerta di interconnessione; l'[OSCURATO:PERSONA] può decidere di modificare tale offerta per raggiungere un accordo tra le parti. 34. [OSCURATO:PERSONA] rimane dell'opinione che le summenzionate disposizioni non prevedano l'intervento da parte delle autorità di regolamentazione nei negoziati «d'ufficio in qualsiasi momento» come richiesto dall'art. 9, n. 3 della direttiva. 35. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] su questo punto. Risulta chiaramente dai termini in esso utilizzati che l'art. 9, n. 3 dispone che alle autorità nazionali di regolamentazione venga attribuito il potere di intervenire nel corso dei negoziati diretti alla conclusione un accordo di interconnessione . Il legislatore comunitario chiaramente considerava questo potere come distinto dal potere di disporre modifiche negli accordi di interconnessione già conclusi. La normativa nazionale richiamata dal [OSCURATO:PERSONA] sembra tuttavia conferire o poteri di controllo molto generali, il che a mio avviso non può considerarsi un'adeguata trasposizione di un potere specifico di intervenire nei negoziati commerciali, o poteri specifici di intervenire in circostanze che non riflettono pienamente quelle previste all'art. 9, n. 3. 36. In particolare, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il secondo comma dell'art. 109 b), n. 5, riguarda solamente gli accordi già conclusi e non consente alle autorità di intervenire nei negoziati diretti alla conclusione di un accordo di interconnessione. L'art. 109 b), n. 4, riguarda unicamente il requisito contenuto nella legge belga secondo cui organismi che dispongono di una quota di mercato significativa devono pubblicare una cosiddetta offerta di riferimento - come previsto all'art. 7, n. 3 della direttiva - si cui basare i successivi negoziati. E' tale offerta di riferimento che può essere modificata dall'[OSCURATO:PERSONA]. Tale diritto è tuttavia distinto dal diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] di intervenire in qualsiasi negoziato diretto alla conclusione di un accordo di interconnessione. L'art. 8 del regio decreto trova applicazione solo se le parti richiedono un intervento e l'art. 12 solo se le parti non sono riuscite a concludere un accordo di interconnessione. 37. [OSCURATO:PERSONA] sembra ammettere nella controreplica che la sua normativa non traspone adeguatamente l'art. 9, n. 3, della direttiva e allega un progetto di decreto che modifica il regio decreto 20 aprile 1999 inserendovi un nuovo art. 7 a), che esso afferma riprodurre parola per parola il testo della direttiva. 38. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato la fondatezza del presente motivo. Art. 14, nn. 1 e 2 39. L'art. 14, intitolato «Pubblicazione e accesso alle informazioni» prevede quanto segue: «1. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a pubblicare in forma adeguata informazioni aggiornate per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse. [OSCURATO:PERSONA] ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono menzionate le modalità di pubblicazione di dette informazioni. 2. Per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6, lettera c), all'articolo 9, paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a richiesta degli interessati a mettere a loro disposizione, durante il normale orario lavorativo e senza alcuna spesa, specifiche informazioni aggiornate. [OSCURATO:PERSONA] ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono indicate le ore o i luoghi in cui consultare informazioni». 40. [OSCURATO:PERSONA] afferma nel suo ricorso che il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno ai suoi obblighi ai sensi i) dell'art. 14, n. 1, in combinato disposto con gli artt. 7, n. 3, 9, n. 2, 10 e 12, n. 4, e ii) dell'art. 14, n. 2 in combinato disposto con l'art. 9, n. 3. 41. [OSCURATO:PERSONA] sua replica la [OSCURATO:PERSONA] ammette che, alla luce delle spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, la situazione con riguardo agli artt. 7, n. 3, e 9, n. 3 può ritenersi soddisfacente. Essa mantiene, invece, la sua censura con riguardo agli artt. 9, n. 2, 10 e 12, n. 4, di cui non si fa menzione nel controricorso. Art. 9, n. 2 42. L'art. 9, n. 2, della direttiva dispone quanto segue: «Le condizioni generali fissate in anticipo dalle autorità nazionali di regolamentazione sono pubblicate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1. Per quanto concerne in particolare l'interconnessione tra gli organismi di cui all'allegato II, l'autorità nazionale di regolamentazione: - può fissare condizioni ex ante, nei settori elencati nell'allegato VII, parte 1; - favorisce l'inserimento degli elementi indicati nell'allegato VII, parte 2 negli accordi di interconnessione». 43. [OSCURATO:PERSONA] sua controreplica il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'art. 14, n. 1 in combinato disposto con l'art. 9, n. 2, della direttiva è attuato dal regio decreto 20 aprile 1999 , ed in particolare dagli artt. 17-21 del medesimo. 44. Gli artt. 17-20 del regio decreto 20 aprile 1999 costituiscono la Sezione 2 del [OSCURATO:PERSONA] II di tale decreto. [OSCURATO:PERSONA] II è intitolato «Pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento» e la Seconda Sezione «Pubblicazione dell'offerta di riferimento». L'art. 17 prevede che gli organismi che dispongono di una quota di mercato significativa pubblichino un avviso dell'approvazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di un'offerta di interconnessione di riferimento; l'art. 18 prevede che tale pubblicazione debba essere effettuata entro il 30 dicembre di ogni anno; l'art. 19 dispone che l'offerta di interconnessione di riferimento dev'essere resa pubblica, senza alcuna spesa, ai sensi dell'art. 20, e che l'offerta di interconnessione di riferimento dev'essere in via di principio valida per l'anno civile che segue l'anno di pubblicazione. 45. L'art. 21 del regio decreto si trova nel [OSCURATO:PERSONA] III, «Requisiti tecnici e finanziari». Esso stabilisce i requisiti tecnici e finanziari minimi da fissare negli accordi di interconnessione in conformità dell'art. 109 b), n. 5, della legge 21 marzo 1991. 46. Il primo comma dell'art. 109 b), n. 5, per quanto qui rileva, dispone quanto segue: «L'interconnessione viene regolata da un accordo tra le parti interessate. Tale accordo contiene i requisiti tecnici e finanziari dell'interconnessione. [OSCURATO:PERSONA] fissa con decreto, su parere dell'[OSCURATO:PERSONA], i requisiti minimi che un accordo di interconnessione deve contenere. (...)». 47. I requisiti sono descritti nel «Rapport au Roi» (Relazione al Re) che introduce il regio decreto 20 aprile 1999 come riconducibili a tre ampie categorie: nella prima, i requisiti tecnici che riguardano l'infrastruttura della rete ed il tipo di servizi da fornire; nella seconda i requisiti legali o contrattuali e nella terza i requisiti finanziari e commerciali. I requisiti ricalcano quasi interamente gli «altri elementi di cui va favorita la disciplina negli accordi di interconnessione» stabiliti nella Parte 2 dell'allegato VII alla direttiva ai sensi del secondo comma dell'art. 9, n. 3, della medesima. 48. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che gli artt. 17-21 del regio decreto prevedono la pubblicazione dell'approvazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'offerta di interconnessione di riferimento ma non qualsivoglia forma di pubblicazione o notifica delle condizioni generali fissate ex ante dall'autorità di regolamentazione come previsto dall'art. 9, n. 2 della direttiva. 49. Mi sembra che l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] sia corretto laddove concerne gli artt. 17-20 del regio decreto. L'art. 21, tuttavia, letto alla luce dell'art. 109 b), n. 5 della legge 4 marzo 1991 sembra effettivamente elencare le condizioni generali fissate ex ante dall'autorità nazionale di regolamentazione ai fini dell'art. 9, n. 2. 50. L'art. 14, n. 1, della direttiva dispone che le autorità nazionali di regolamentazione si assicurino che le informazioni di cui all'art. 9, n. 2, vengano «pubblica[te] in forma adeguata (...) per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse» e chiede che vengano menzionate «nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dello Stato membro interessato (...) le modalità di pubblicazione di dette informazioni». 51. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che, dato che la normativa belga viene essa stessa pubblicata nel Moniteur belge, il requisito della pubblicazione di cui all'art. 14, n. 1, è soddisfatto. 52. Se - come nel caso di specie - le informazioni in questione, in particolare, con riguardo a tale motivo di ricorso, le condizioni generali fissate ex ante dall'autorità nazionale di regolamentazione, vengono esse stesse pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] nazionale dello Stato membro interessato, sono d'accordo con il [OSCURATO:PERSONA] che questo costituisce pubblicazione ai fini dell'art. 14, n. 1. Sarebbe assurdo - come sottolinea il [OSCURATO:PERSONA] - richiedere che nel Moniteur belge, dove le informazioni sono pubblicate, venga menzionato il fatto che queste vi sono pubblicate. 53. Di conseguenza ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato la fondatezza del motivo vertente sul preteso inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di attuare l'art. 14, n. 1, nella parte in cui riguarda l'art. 9, n. 2. Art. 10 54. Il secondo comma dell'art. 10 della direttiva prevede quanto segue: «Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione imponga condizioni fondate su requisiti essenziali negli accordi di interconnessione, queste sono pubblicate in base all'articolo 14, paragrafo 1». 55. [OSCURATO:PERSONA] sua controreplica il [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad un precedente scambio di lettere con la [OSCURATO:PERSONA] nel quale apparentemente veniva stabilito che l'art. 14, n. 1, della direttiva era stato attuato, quanto all'art. 10, da due Regi decreti 22 luglio 1998, uno concernente le condizioni per la creazione e l'operatività di reti pubbliche di telecomunicazione e l'altro che stabilisce le specifiche per il servizio di telefonia vocale e la procedura per la concessione di autorizzazioni individuali . 56. Questi due decreti contengono entrambi disposizioni che impongono agli operatori di adottare misure da specificare nei loro accordi di interconnessione per assicurare la conformità ai requisiti essenziali ed in particolare (in entrambi i decreti) la interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati e (nel caso di reti pubbliche di telecomunicazione) la sicurezza delle operazioni di rete e il mantenimento dell'integrità della rete . Entrambi i decreti menzionano nel preambolo la direttiva ed il parere dell'[OSCURATO:PERSONA]. 57. I due Regi decreti 22 giugno 1998, che sembrano così, almeno in parte, essere stati basati sul parere dell'[OSCURATO:PERSONA], impongono condizioni basate su requisiti essenziali negli accordi di interconnessione e quindi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10 della direttiva. L'art. 14, n. 1, della direttiva richiede che le autorità nazionali di regolamentazione assicurino che le informazioni di cui all'art. 10 siano «pubblica[te] in forma adeguata (...) per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse» e richiede che vengano menzionate «nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale nazionale dello Stato membro interessato (...) le modalità di pubblicazione di dette informazioni». 58. [OSCURATO:PERSONA] afferma che le informazioni di cui all'art. 10 della direttiva sono riprodotte nella normativa belga; dal momento che tale normativa era stata a sua volta pubblicata nel Moniteur belge, il requisito dell'art. 14, n. 1, è rispettato. 59. Per le ragioni sopra esposte , ritengo che tale affermazione sia corretta, e che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia di conseguenza dimostrato la fondatezza del motivo vertente sul preteso inadempimento dell'obbligo di attuare l'art. 14, n. 1, nella parte in cui riguarda l'art. 10. Art. 12, n. 4 60. L'art. 12, n. 4, della direttiva prevede quanto segue: «Le autorità nazionali di regolamentazione si adoperano affinché i principali elementi dei piani di numerazione nazionali e tutte le relative aggiunte o modifiche siano pubblicati in base all'articolo 14, paragrafo 1, fatti salvi unicamente i limiti imposti per motivi di sicurezza nazionale». 61. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale disposizione è correttamente attuata dall'art. 2, n. 2, del regio decreto 10 dicembre 1997 concernente la gestione del piano di numerazione , che così dispone: «L'[OSCURATO:PERSONA] è responsabile della registrazione, delle aggiunte e, ove necessario, delle modifiche dei piani di numerazione nell'ambito delle disposizioni dei capitoli tre-nove. Gli elementi principali a cui si fa riferimento nel comma precedente devono, su richiesta, essere resi pubblici e accessibili dall'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a tali elementi principali nel Moniteur belge. (...)». 62. [OSCURATO:PERSONA] spiega che il «riferimento» pubblicato nel Moniteur belge menziona la pubblicazione degli elementi principali sul sito Internet dell'[OSCURATO:PERSONA]. A suo parere ciò costituisce riferimento alle «modalità di pubblicazione di dette informazioni» ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva. 63. [OSCURATO:PERSONA] conclude, tuttavia, nella controreplica facendo riferimento ad un progetto di regio decreto che modifica il secondo comma dell'art. 2, n. 2, del regio decreto 10 dicembre 1997 in modo da includere testualmente la formulazione dell'art. 14, n. 1, della direttiva. La seconda frase del secondo comma, in seguito alla modifica, risulterà così redatta: «L'[OSCURATO:PERSONA] pubblica nel Moniteur belge le modalità di pubblicazione di tali elementi». 64. Si ricorderà che l'art. 14, n. 1, dispone che le autorità nazionali di regolamentazione «provvedono a pubblicare in forma adeguata informazioni aggiornate per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse». Non viene fornita alcuna ulteriore spiegazione quanto alle modalità di pubblicazione richieste, nonostante la disposizione preveda che vengano menzionate nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale nazionale dello Stato membro interessato le modalità di pubblicazione di tali informazioni. 65. Sebbene sia pronto ad ammettere che nel settore delle telecomunicazioni di oggi la pubblicazione via internet è «adeguata» ai sensi dell'art. 14, n. 1, non risulta purtroppo chiaro dalle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica che cosa esattamente si intenda con il «riferimento» pubblicato nel Moniteur belge, né se sia stato mai pubblicato un riferimento alla pubblicazione sul sito internet; né è stata fornita alla Corte una qualche prova a tal fine. 66. Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato la fondatezza del motivo vertente sul preteso inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di attuazione dell'art. 14, n. 1, nella parte in cui riguarda l'art. 12, n. 4. Sulle spese 67. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha visto accolta la maggior parte dei capi del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese. Conclusioni 68. Alla luce delle precedenti osservazioni ritengo che la Corte dovrebbe: «1) dichiarare che il Regno del [OSCURATO:PERSONA], non avendo attuato correttamente gli artt. 7, n. 5, 9, n. 3, e 14, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di tale direttiva; 2) condannare il Regno del [OSCURATO:PERSONA] alle spese».
Sentenza Corte di giustizia UE/2002 — Fons Iuris — Fons Iuris