CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato e sulla sussistenza della scriminante dello stato di necessità; Considerato, che tale motivo è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata integrazione della causa di giustificazione dello stato di necessità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che, il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la censura non considera tutti i possibili profili utili a legittimare l'applicabilità della disposizione in questione limitando la relativa prospettazione al solo profilo della intensità del dolo, profilo peraltro deprivato di rilievo sulla base di un ragionamento inferenziale che muove da un presupposto in fatto (l'esigenza del ricorrente di recarsi in ospedale) che non ha trovato riscontro nella ricostruzione della regiudicanda operata dai giudici del merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1