Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1605/2020
ECLI:EU:T:2020:194
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0195_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 maggio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑195/18)
«Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – [OSCURATO:PERSONA] – Costi ammissibili – Rimborso parziale delle somme versate – Esercizio abusivo di diritti contrattuali – Principio di buona fede – Legittimo affidamento – Onere della prova – Domanda riconvenzionale»
1.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale a conoscere di una domanda riconvenzionale – Fondamento
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)
(v. punti 41, 42)
2.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Determinazione della legge applicabile al contratto
(Artt. 272 e 340, § 1, TFUE)
(v. punti 52‑54)
3.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Recupero dei crediti dell’Unione nei confronti dei terzi – Assenza di precisazione normativa – Assenza di precisazione contrattuale – Rispetto del termine ragionevole – Criteri di valutazione
(Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002)
(v. punti 66‑69, 72, 73, 76, 80)
4.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Giustificazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Ripartizione dell’onere della prova
(Art. 272 TFUE; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1982/2006)
(v. punti 121‑125)
5.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Assenza – Spese inammissibili
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 137, 162, 193, 197)
6.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivo non suffragato da argomenti precisi – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punto 199)
7.
Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Perizia – Potere discrezionale del Tribunale
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88 e 91, e)]
(v. punto 234)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare che le spese dichiarate dalla ricorrente nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 215952 per l’esecuzione del progetto denominato «A sophisticated multi-parametric system for the continuous-effective assessment and monitoring of motor status in parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases», conclusa nell’ambito del settimo programma-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), erano ammissibili e che la domanda, da parte della Commissione, del rimborso delle somme di EUR 481835,56 e di EUR 29694,10, a titolo della suddetta convezione di sovvenzione, costituiva una violazione degli obblighi contrattuali di quest’ultima, nonché, dall’altro lato, domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di EUR 481835,56, oltre agli interessi
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] – Symvouleftiki-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] è condannata a rimborsare alla Commissione europea, a titolo di costi non ammissibili, la somma di EUR 481835,56, oltre agli interessi di mora a un tasso del 3,55% a decorrere dal 26 febbraio 2018.
3)
[OSCURATO:PERSONA] – Symvouleftiki-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] è condannata a versare alla Commissione, a titolo di indennità forfettaria, la somma di EUR 29694,10, oltre agli interessi di mora a un tasso del 3,55% a partire dal 26 febbraio 2018.
4)
[OSCURATO:PERSONA] – Symvouleftiki-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.