CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 30587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] CALABRESE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 2 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 17 dicembre 2020, dal Tribunale di Como che lo ha condannato alla pena di 1 e mesi 8 di reclusione in relazione al reato continuato di truffa. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 e 157 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione della recidiva come specifica e reiterata. La Corte territoriale, con motivazione illogica ed erronea, avrebbe ritenuto la sussistenza della recidiva specifica e reiterata senza tenere conto che le condanne che avrebbero fondato il riconoscimento della recidiva sarebbero estinte a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 7 aprile 2016. L'avvenuta estinzione a seguito di esito positivo dell'affidamento in prova impedirebbe, pertanto, di considerare tali condanne ai fini della contestazione della recidiva come affermato dalle Sezioni Unite, con conseguente riconoscibilità della sola recidiva semplice. Dall'esclusione della contestata recidiva specifica e reiterata discenderebbe, pertanto, la prescrizione di tutti i reati contestati in data anteriore alla definizione del giudizio di appello. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99, commi quarto e sesto, cod. pen. I giudici di merito hanno individuato un aumento ex art. 99, comma quarto cod. pen. pari a mesi 8 di reclusione, aumento illegale in quanto superiore al cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione dei delitti oggetto di giudizio. Secondo la difesa, infatti, il cumulo delle due pene irrogate con le due sentenze che fondano la contestazione della recidiva reiterata (sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 maggio 2012 e sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 aprile 2005) sarebbe pari a mesi 2 di reclusione ed euro 670,00 di multa con conseguente violazione dell'art. 99, comma sesto, cod. pen. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99, commi quarto e sesto, e 157 cod. pen. A giudizio del ricorrente la circostanza che l'aumento a titolo di recidiva non potesse superare, per i motivi sopra esposti, la pena di mesi 2 mesi di reclusione ed euro 670,00 di multa comporterebbe la necessaria valutazione della contestata aggravante come circostanza ordinaria e non speciale con conseguente irrilevanza ai fini del calcolo del termine di prescrizione. 5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 120 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla titolarità del diritto di querela da parte dei commessi.La Corte territoriale, con motivazione apodittica ed illogica, avrebbe ritenuto che i commessi tratti in inganno dal CALABRESE rivestivano la qualità di «danneggiati dal reato», affermando in modo del tutto congetturale che i corrispettivi mancanti sarebbero stati posti a carico dei dipendenti da parte dei titolari degli esercizi commerciali. Il ricorrente ha, in proposito, eccepito che la mancanza di prova in ordine a tale concreta diminuzione patrimoniale, impedirebbe di qualificare i commessi raggirati come soggetti danneggiati dal reato e, quindi, titolari del diritto di querela. 6. In data 21 marzo 2023 il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono 1. I primi tre motivi di ricorso, avendo ad oggetto violazioni di legge e vizi di motivazione non dedotte in sede di appello, non sono consentiti secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 1.1. La lettura dell'atto di appello comprova che i motivi di gravame avevano ad oggetto esclusivamente l'erronea affermazione di responsabilità, la mancanza di valida querela, il giudizio di prevalenza della recidiva e l'eccessività della pena irrogata. Rileva il Collegio che le questioni oggetto di ricorso non sono state devolute al giudice d'appello giacché, con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha chiesto di «giungere ad una valutazione della recidiva in termini di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche» (vedi pag. 4 dell'atto di appello). Trattasi all'evidenza di un'istanza intesa alla riduzione della pena e ad un più favorevole giudizio di comparazione delle circostanze mentre alcuna richiesta di esclusione, sotto il profilo dell'estinzione degli effetti penali di precedenti condanne a carico dell'imputato, risulta esser stata formulata, nonostante all'epoca di proposizione dell'appello (01 marzo 2021) fosse già stato emesso il provvedimento di estinzione a seguito di esito positivo della messa alla prova disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano né è stata in alcun modo contestata la natura reiterata della contestata recidiva e la conseguente determinazione dell'aumento di pena ex art. 99, comma quarto, cod. pen. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione della contestata recidiva reiterata e specifica come recidiva semplice, la conseguente sopravvenuta prescrizione e l'eccessività dell'aumento disposto ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. non potevano, pertanto, essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità, non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ovvero che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. 1.2. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). In tal caso, infatti, le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). 1.3. Deve essere, peraltro, ricordato il principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione secondo cui l'esclusione della recidiva, sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale, deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto di appello, non potendo essere rilevata di ufficio dalla Corte di merito ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (vedi Sez. 5, n. 7309 del 17/12/2014, Pusceddu, Rv. 262744-01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265880-01; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 3736 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Izzo, non massimata), principio da cui consegue che tale richiesta di esclusione della recidiva non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. 2. Il quarto motivo di ricorso è infondato per i motivi che seguono. I giudici di merito, con motivazione coerente con le risultanze processuali, hanno correttamente ritenuto che il diritto di sporgere querela può essere validamente esercitato dai dipendenti degli esercizi commerciali, in considerazione del rapporto di fatto esistente tra l'operazione commerciale conseguente alle condotte truffaldine ed i responsabili dei punti vendita (vedi pag. 6 della sentenza di primo grado e pagina 6 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è coerente con quanto affermato dalle Sezioni Unite in ordine al fatto che l'individuazione del diritto di querela, in capo al titolare formale della posizione giuridica protetta dalla norma incriminatrice, non esclude la possibilità che il medesimo diritto possa essere riconosciuto ad altri soggetti che, pur non ricoprendo la medesima posizione formale, siano di fatto titolari del medesimo interesse tutelato dalla norma (Sez. Unite, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975- 01). Così, in fattispecie in cui la condotta di truffa si è realizzata mediante attività relazionali e contrattuali non gestite direttamente dal titolare del patrimonio, ma da altri soggetti incaricati di svolgere le attività d'impresa in luogo del titolare formale è stato riconosciuto il diritto di proporre querela anche a tali soggetti (Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 267914 - 01, in motivazione). [OSCURATO:PERSONA] intende, pertanto, dare seguito al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all'addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell'attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice» (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382 - 01, principio da ultimo ribadito dalla Sez. 5, n. 11478 del 28/02/2023, Lazzarini, non massimata). 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rig