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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04160/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13269-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 326 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che 10 rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 257/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 13269 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- 49) n. 13269/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25 marzo 2021, ha confermato la sentenza del tribunale di Siena che aveva dichiarato la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del geometra [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA], ritenendo irrilevante il contemporaneo esercizio di attività subordinata alle dipendenze di terzi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria.

Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 17, co. 2, L. 400/1988 nonché dell'art. 26, ultimo comma, L. 37/1967 e dell'art. 22, co. 2, L. 773/1982 per aver la corte d'appello attribuito prevalenza al dato normativo sub primario e, segnatamente, all'art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G. e, così facendo, ritenuto che l'iscrizione d'ufficio all'albo professionale sia condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa.

Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. per aver la corte territoriale trascurato che l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributo incombeva sulla Cassa.

Con un terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 274/1929, artt. 16 e 17, anche in relazione all'art. 2697 c.c. e dell'art. 26, ultimo cornma, n. 37/1967 per aver la sentenza censurata erroneamente affermato che l'odierno ricorrente avesse svolto attività propria della libera professione, trascurando l'inquadramento del medesimo nel rapporto di lavoro subordinato con la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in curo 200,00 per esborsi ed curo 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 °A ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13269-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 326 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che 10 rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 257/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 13269 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 49) n. 13269/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25 marzo 2021, ha confermato la sentenza del tribunale di Siena che aveva dichiarato la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del geometra [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA], ritenendo irrilevante il contemporaneo esercizio di attività subordinata alle dipendenze di terzi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 17, co. 2, L. 400/1988 nonché dell'art. 26, ultimo comma, L. 37/1967 e dell'art. 22, co. 2, L. 773/1982 per aver la corte d'appello attribuito prevalenza al dato normativo sub primario e, segnatamente, all'art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G. e, così facendo, ritenuto che l'iscrizione d'ufficio all'albo professionale sia condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa. Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. per aver la corte territoriale trascurato che l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributo incombeva sulla Cassa. Con un terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 274/1929, artt. 16 e 17, anche in relazione all'art. 2697 c.c. e dell'art. 26, ultimo cornma, n. 37/1967 per aver la sentenza censurata erroneamente affermato che l'odierno ricorrente avesse svolto attività propria della libera professione, trascurando l'inquadramento del medesimo nel rapporto di lavoro subordinato con la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in curo 200,00 per esborsi ed curo 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 °A ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
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